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Document 62024TO0045
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 febbraio 2025.
ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol e Pannonia Bio Zrt. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Energia – Regolamento (UE) 2023/2405 – Obbligo per i fornitori di carburante per l’aviazione di garantire che tutto il carburante messo a disposizione degli operatori aerei in ogni aeroporto dell’Unione contenga quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità.
Causa T-45/24.
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 febbraio 2025.
ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol e Pannonia Bio Zrt. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Energia – Regolamento (UE) 2023/2405 – Obbligo per i fornitori di carburante per l’aviazione di garantire che tutto il carburante messo a disposizione degli operatori aerei in ogni aeroporto dell’Unione contenga quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità.
Causa T-45/24.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:189
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 febbraio 2025 –
ePURE e Pannonia Bio/Parlamento e Consiglio
(causa T‑45/24)
«Ricorso di annullamento – Energia – Regolamento (UE) 2023/2405 – Obbligo per i fornitori di carburante per l’aviazione di garantire che tutto il carburante messo a disposizione degli operatori aerei in ogni aeroporto dell’Unione contenga quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che stabilisce norme armonizzate sulla diffusione e sulla fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione – Regolamento che impone ai fornitori di carburanti per l’aviazione di mettere a disposizione degli operatori aerei negli aeroporti dell’Unione carburanti che devono contenere una quota minima di carburante sostenibile per l’aviazione – Esclusione dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere e di quelli ottenuti da colture intermedie – Ricorso proposto da un produttore e fornitore nell’Unione di etanolo rinnovabile ottenuto da colture, rifiuti e residui – Insussistenza di incidenza individuale – Ricorso proposto da un’associazione composta prevalentemente da membri che producono e forniscono etanolo rinnovabile nell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/2405, artt. 3, punto 8, c), e 4, §§ 1, 4 e 5, e allegato I]
(v. punti 25‑30, 35‑46, 67‑80)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Commissione europea nonché della Renewable Fuels Association, della Growth Energy, della U.S. Grains Council e della LanzaJet. |
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3) |
La ePure, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, e la Pannonia Bio Zrt. sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché delle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle sostenute da questi ultimi in relazione alle istanze di intervento. |
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4) |
Il Parlamento, il Consiglio e gli istanti menzionati al punto 2 del presente dispositivo si faranno carico ciascuno delle proprie spese in relazione alle istanze di intervento. |