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Document 62024TO0045

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 febbraio 2025.
ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol e Pannonia Bio Zrt. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Energia – Regolamento (UE) 2023/2405 – Obbligo per i fornitori di carburante per l’aviazione di garantire che tutto il carburante messo a disposizione degli operatori aerei in ogni aeroporto dell’Unione contenga quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità.
Causa T-45/24.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:189

 Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 febbraio 2025 –
ePURE e Pannonia Bio/Parlamento e Consiglio

(causa T‑45/24)

«Ricorso di annullamento – Energia – Regolamento (UE) 2023/2405 – Obbligo per i fornitori di carburante per l’aviazione di garantire che tutto il carburante messo a disposizione degli operatori aerei in ogni aeroporto dell’Unione contenga quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che stabilisce norme armonizzate sulla diffusione e sulla fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione – Regolamento che impone ai fornitori di carburanti per l’aviazione di mettere a disposizione degli operatori aerei negli aeroporti dell’Unione carburanti che devono contenere una quota minima di carburante sostenibile per l’aviazione – Esclusione dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere e di quelli ottenuti da colture intermedie – Ricorso proposto da un produttore e fornitore nell’Unione di etanolo rinnovabile ottenuto da colture, rifiuti e residui – Insussistenza di incidenza individuale – Ricorso proposto da un’associazione composta prevalentemente da membri che producono e forniscono etanolo rinnovabile nell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità

[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/2405, artt. 3, punto 8, c), e 4, §§ 1, 4 e 5, e allegato I]

(v. punti 25‑30, 35‑46, 67‑80)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Commissione europea nonché della Renewable Fuels Association, della Growth Energy, della U.S. Grains Council e della LanzaJet.

3) 

La ePure, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, e la Pannonia Bio Zrt. sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché delle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle sostenute da questi ultimi in relazione alle istanze di intervento.

4) 

Il Parlamento, il Consiglio e gli istanti menzionati al punto 2 del presente dispositivo si faranno carico ciascuno delle proprie spese in relazione alle istanze di intervento.

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