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Document 62024TJ0331

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 settembre 2025 (Estratti).
Juan Costa Pujadas contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Disegni o modelli dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell'Unione europea registrato raffigurante un variatore di velocità – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Caratteristiche visibili di una componente di un prodotto complesso – Nozioni di «utilizzazione normale» e di «visibilità» – Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Onere della prova».
Causa T-331/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:824

Causa T-331/24

(pubblicazione per estratto)

Juan Costa Pujadas

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 settembre 2025

Disegni o modelli dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell'Unione europea registrato raffigurante un variatore di velocità – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Caratteristiche visibili di una componente di un prodotto complesso – Nozioni di «utilizzazione normale» e di «visibilità» – Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Onere della prova»

  1. Disegni o modelli dell’Unione europea – Requisiti per la protezione – Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso – Componente nuova e che presenta un carattere individuale – Requisito di visibilità della componente durante la normale utilizzazione del prodotto – Criteri di valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 4, § § 2 e 3)

    (v. punti 65-68, 71, 76, 79)

  2. Disegni o modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso – Raffigurazione di un variatore di velocità

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 4, § 2, e 25, § 1, b)]

    (v. punti 72, 77, 80-83)

Sintesi

Investito di un ricorso di annullamento, che esso respinge, il Tribunale chiarisce l'interpretazione del requisito di visibilità derivante dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 ( 1 ) e precisa, in particolare, se una visibilità parziale della componente di un prodotto complesso possa consentire di soddisfare tale requisito.

Il sig. Juan Costa Pujadas, ricorrente, è titolare di un disegno o modello dell'Unione europea raffigurante un variatore di velocità, destinato ad essere incorporato in motocicli ( 2 ), il quale può essere oggetto di due montaggi diversi, vale a dire una posizione di «montaggio esterno» o una posizione di «montaggio interno». Nel gennaio del 2022, sulla base dell'assenza di novità e di carattere individuale ( 3 ), la Yasunimotor, SL, interveniente, ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di dichiarazione di nullità di tale disegno o modello, che è stata accolta dalla divisione di annullamento.

Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, che l'ha tuttavia respinto con la motivazione che la componente del variatore di velocità oggetto del disegno o modello contestato, una volta integrata nel prodotto complesso, non è chiaramente visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo.

È in tale contesto che il Tribunale è stato investito di una domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso.

Giudizio del Tribunale

In un primo momento, il Tribunale ricorda che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello applicato a un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale solo se, da un lato, la componente, una volta applicata al prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo e, dall'altro, le caratteristiche visibili della componente soddisfano in quanto tali i requisiti di novità e di individualità. Dalla lettura congiunta di queste due condizioni cumulative risulta quindi che, affinché un siffatto disegno o modello sia protetto, occorre che la componente alla quale esso è applicato sia visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso di cui trattasi, senza tuttavia che sia necessario che detta componente sia visibile nella sua interezza.

Pertanto, il Tribunale rileva che una visibilità parziale della componente in questione, una volta applicata al prodotto complesso, durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, non esclude la protezione delle caratteristiche visibili del disegno o modello, purché esse soddisfino, in quanto tali, i requisiti di novità e di individualità. Infatti, l'interpretazione secondo cui la componente deve essere visibile «nella sua interezza» in un dato momento dell'utilizzazione normale del prodotto complesso rischia di svuotare di significato l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che riguarda unicamente le caratteristiche visibili della componente, sottintendendo che le altre caratteristiche di quest'ultima possono rimanere invisibili. Tale conclusione è corroborata dal considerando 12 del regolamento n. 6/2002, nel quale è prevista l'ipotesi in cui solo talune caratteristiche di una componente siano visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto e in cui queste ultime possano essere oggetto di protezione a condizione che soddisfino i due requisiti summenzionati.

Di conseguenza, la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto considerando, in particolare, che il variatore di velocità al quale era applicato il disegno o modello contestato doveva essere visibile «nel suo insieme» in un dato momento durante la normale utilizzazione del prodotto complesso al quale tale variatore è applicato.

In un secondo momento, il Tribunale esamina se sia possibile distinguere con sufficiente chiarezza e dettaglio i contorni e le altre caratteristiche estetiche del disegno o modello di cui trattasi ai fini dell'esame del loro carattere di novità e di individualità.

In proposito, esso precisa che è necessario che la componente di prodotto o la componente di prodotto complesso oggetto della protezione sia visibile e delimitata da caratteristiche che ne costituiscono l'aspetto particolare. Ciò presuppone quindi che l’aspetto di questa componente di prodotto o di questa componente di prodotto complesso sia in grado, di per sé stesso, di produrre un’impressione generale e non possa fondersi completamente nel prodotto d’insieme.

Inoltre, il Tribunale ricorda che la visibilità di una componente applicata a un prodotto complesso deve essere valutata dal punto di vista dell'utilizzatore finale di tale prodotto nonché da quello di un osservatore esterno, cosicché diversi angoli di vista possono essere rilevanti per determinare il grado di visibilità di una siffatta componente durante la normale utilizzazione del prodotto complesso al quale essa è applicata. Tuttavia, esso constata, da un lato, che la commissione di ricorso ha tenuto conto degli angoli di vista supplementari. Dall'altro lato, esso ritiene che gli elementi di prova forniti dal ricorrente non dimostrino, né da un punto di vista laterale né obliquo, che i contorni e le altre caratteristiche visibili del variatore di velocità in posizione di montaggio interno si distinguano, durante la normale utilizzazione di una moto da competizione, con sufficiente chiarezza e dettaglio per consentire la valutazione del loro carattere nuovo e individuale. Infatti, le componenti visibili del variatore di velocità in posizione di montaggio interno si fondono completamente nel prodotto d'insieme e non sono in grado, di per sé, di produrre un'impressione generale.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che le componenti visibili del variatore di velocità in posizione di montaggio interno non consentono di distinguere con sufficiente chiarezza e dettaglio i contorni e le altre caratteristiche del disegno o modello contestato, cosicché il requisito di visibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non è soddisfatto.

Pertanto, l'errore di diritto in cui è incorsa la commissione di ricorso nell'interpretazione di tale articolo non incide sulla conclusione cui essa è giunta.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli dell'Unione europea (GU 2002, L 3, pag. 1), nella versione anteriore all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU L, 2024/2822).

( 2 ) Rientranti nelle classi 12-11 e 12-16 ai sensi dell'accordo di Locarno, dell'8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato.

( 3 ) Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, e con l'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.

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