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Document 62024TJ0092

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 settembre 2025.
Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante un imballaggio – Marchio nazionale figurativo anteriore – Causa di nullità – Uso, nel disegno o modello successivo, di un segno distintivo del quale il titolare ha il diritto di vietare l’utilizzazione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Diritti della difesa – Portata dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso.
Causa T-92/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:815

Causa T‑92/24

ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 settembre 2025

«Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante un imballaggio – Marchio nazionale figurativo anteriore – Causa di nullità – Uso, nel disegno o modello successivo, di un segno distintivo del quale il titolare ha il diritto di vietare l’utilizzazione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Diritti della difesa – Portata dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso»

  1. Disegni o modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo – Raffronto tra il disegno o modello contestato e il segno distintivo – Pubblico di riferimento

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, § 1, e)]

    (v. punto 37, 54)

  2. Disegni o modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo – Uso di un segno che presenta una somiglianza con il segno distintivo – Inclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, § 1, e)]

    (v. punti 38‑40)

  3. Disegni o modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo – Raffronto tra il disegno o modello contestato e il segno distintivo – Rischio di confusione

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, § 1, e); direttiva del Parlamento e del Consiglio 2015/2436, art. 10, § 2, b)]

    (v. punti 42, 43, 45, 100)

  4. Disegni o modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo – Raffronto tra il disegno o modello contestato e il segno distintivo – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, § 1, e)]

    (v. punti 48‑51)

  5. Disegni o modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo – Raffronto tra il disegno o modello contestato e il segno distintivo – Disegno o modello raffigurante un imballaggio – Marchio figurativo KRAX

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, § 1, e)]

    (v. punti 53, 55, 56, 75, 80, 84, 90, 94, 99)

Sintesi

Respingendo i ricorsi di annullamento proposti dalla Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, il Tribunale si pronuncia per la prima volta sul diritto sostanziale applicabile ratione temporis in materia di disegni o modelli dell’Unione europea, in particolare nell’ambito del contenzioso previsto all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 ( 1 ), e chiarisce la giurisprudenza derivante da tale disposizione nonché le modalità della sua applicazione.

La Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, ricorrente, ha presentato tre domande di registrazione di disegni o modelli presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO): una il 13 luglio 2007 [causa Eti/EUIPO – Star Foods E.M. (Imballaggi) (T-92/24)] e le altre due il 28 ottobre 2016 [cause Eti/EUIPO – Star Foods E.M. (Decorazione per sacchetti da imballaggio) (T-83/24) e Eti/EUIPO – Star Foods E.M. (Decorazione per sacchetti da imballaggio) (T-91/24)]. Tali disegni o modelli rappresentano, nel caso degli ultimi due registrati, una decorazione per sacchetti da imballaggio e, nel caso del primo, un imballaggio. I prodotti ai quali tali disegni o modelli sono destinati a essere applicati corrispondono, rispettivamente, a «Sacchi [imballaggi] (ornamenti per-)» e a «Imballaggi» ( 2 ).

Il 21 gennaio 2019 la Star Foods E.M. SRL ha presentato all’EUIPO due domande di dichiarazione di nullità di due di detti disegni e modelli per il motivo che l’uso di segni nazionali anteriori consentiva di far vietare l’uso dei segni distintivi dei disegni e modelli contestati ( 3 ). Dette domande erano fondate sul marchio denominativo rumeno anteriore KRAX e su tre marchi figurativi rumeni anteriori che presentavano l’elemento denominativo «krax», tutti registrati per «preparati fatti di cereali». Il 21 febbraio 2020 la Star Foods E.M. SRL ha presentato una terza domanda di dichiarazione di nullità fondata sul marchio figurativo rumeno KRAX, registrato per prodotti quali «spuntini, in particolare quelli prodotti a partire da cereali mediante espansione ed estrusione, con aromi diversi».

La divisione di annullamento ha accolto le tre domande di dichiarazione di nullità. Successivamente, la ricorrente ha proposto tre ricorsi avverso tali decisioni dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, che le ha respinte concludendo che la divisione di annullamento era legittimata a dichiarare nulli i disegni o modelli contestati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi, in quanto esisteva un rischio di confusione.

In tale contesto, la ricorrente ha proposto tre ricorsi dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento di tali decisioni.

Giudizio del Tribunale

Anzitutto, il Tribunale constata che, tenuto conto della data di presentazione delle domande di registrazione dei due disegni e modelli che rappresentano una decorazione per sacchetti da imballaggio, ossia il 28 ottobre 2016, la quale è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore e dalla legge rumena sui marchi nella sua versione in vigore a tale data.

Inoltre, per quanto riguarda i tre disegni e modelli interessati, esso ricorda la giurisprudenza in materia di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore. Infatti, ai sensi di detta disposizione, un disegno o modello può essere dichiarato nullo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell’Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto tale segno conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso. Secondo la giurisprudenza, una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario, fondata sulla causa di nullità di cui alla suddetta disposizione, può essere accolta solo qualora si concluda che il pubblico di riferimento riterrà che, nel disegno o modello comunitario oggetto di tale domanda, sia utilizzato il segno distintivo invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità. L’esame di tale causa di nullità deve fondarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento ha del segno distintivo invocato a sostegno di detta causa, nonché sull’impressione complessiva che tale segno produce sul pubblico.

Orbene, detta causa di nullità non implica necessariamente la riproduzione integrale e dettagliata di un segno distintivo anteriore in un disegno o modello comunitario successivo. Infatti, anche qualora taluni elementi del segno in questione non fossero presenti nel disegno o modello comunitario contestato o vi fossero stati aggiunti altri elementi, si potrebbe trattare di un «uso» di detto segno, in particolare quando gli elementi omessi o aggiunti sono d’importanza secondaria. Ciò è tanto più vero in quanto il pubblico conserva nella memoria solo un’immagine imperfetta dei marchi registrati negli Stati membri o dei marchi dell’Unione europea. Tale constatazione vale per tutti i tipi di segno distintivo. Pertanto, in caso di omissione di taluni elementi secondari di un segno distintivo usato in un disegno o modello comunitario successivo, o in caso di aggiunta di tali elementi allo stesso segno, il pubblico pertinente non si renderà necessariamente conto di dette modifiche del segno di cui trattasi. Al contrario, esso potrà ritenere che nel disegno o modello comunitario successivo sia utilizzato detto segno così come l’ha memorizzato. Ne consegue che l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore trova applicazione quando viene utilizzato non solo un segno identico a quello invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, ma anche un segno simile.

Inoltre, per quanto riguarda la legge rumena sui marchi, il Tribunale constata che, conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di tale legge, il titolare di un marchio può chiedere, in sostanza, all’organo giudiziario competente di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno che, in ragione dell’identità o somiglianza di detto segno col marchio o dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi sui quali è apposto il segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio. Tale disposizione costituisce, nel diritto rumeno, il recepimento dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2015/2436 ( 4 ), la cui formulazione è a sua volta identica a quella dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 2008/95 ( 5 ). Di conseguenza, la nozione di «rischio di confusione» ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di detta legge deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza relativa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2015/2436. Più precisamente, ai sensi di quest’ultima disposizione, costituisce un «rischio di confusione» il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate. L’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Infine, alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rileva che il presente procedimento verte sulla portata della protezione di un marchio e, più in particolare, sulla questione se il titolare di detto marchio anteriore possa far vietare l’uso del suo segno distintivo nel disegno o modello contestato. Pertanto, esso non tiene conto dell’impressione suscitata nell’utilizzatore informato o del carattere individuale e nuovo del disegno o modello contestato, ai sensi degli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 6/2002.

Dunque, a seguito del suo esame relativo all’esistenza di un rischio di confusione sull’origine commerciale dei prodotti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore allorché ha concluso nel senso dell’esistenza di un siffatto rischio.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 003, pag. 1).

( 2 ) Tali prodotti rientrano rispettivamente nelle classi 32.00 e 9.03 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato.

( 3 ) Motivo contemplato all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, nella sua versione anteriore, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 2, lettere b) e c), della lege nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice (legge n. 84 sui marchi e sulle indicazioni geografiche), del 15 aprile 1998 (Monitorul Oficial al României, n. 337, dell’8 maggio 2014; in prosieguo: la «legge rumena sui marchi»).

( 4 ) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

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