Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024CJ0021

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025.
CP contro Nissan Iberia SA.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Determinazione del dies a quo – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione sul sito Internet di un’autorità nazionale garante della concorrenza della sua decisione che accerta una violazione delle regole di concorrenza – Effetto vincolante di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione – Sospensione del procedimento dinanzi al giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 10 – Applicazione ratione temporis.
Causa C-21/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:659

Causa C‑21/24

CP

contro

Nissan Iberia SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Determinazione del dies a quo – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione sul sito Internet di un’autorità nazionale garante della concorrenza della sua decisione che accerta una violazione delle regole di concorrenza – Effetto vincolante di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione – Sospensione del procedimento dinanzi al giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 10 – Applicazione ratione temporis»

  1. Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Domanda diretta a depositare osservazioni in seguito alle conclusioni dell’avvocato generale – Presupposti per la riapertura – Presupposti non soddisfatti – Possibilità di presentare una richiesta di chiarimenti al giudice del rinvio nell’ambito di un procedimento pregiudiziale – Prerogativa esclusiva della Corte

    (Art. 252, comma 2, TFUE; regolamento di procedura della Corte, artt. 83 e 101)

    (v. punti 28‑36)

  2. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Disposizione che stabilisce determinate condizioni riguardo al termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento – Disposizione sostanziale – Divieto di applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione – Obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale a partire dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, artt. 10 e 22)

    (v. punti 44, 45)

  3. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Azioni per il risarcimento del danno cagionato da violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della direttiva – Applicabilità temporale della disposizione della direttiva che stabilisce determinate condizioni riguardo al termine di prescrizione – Presupposti – Azioni per il risarcimento non ancora prescritte alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva – Determinazione del dies a quo del termine di prescrizione di dette azioni – Applicabilità del diritto nazionale – Limiti – Rispetto dell’articolo 101 TFUE e del principio di effettività – Termine di prescrizione nazionale che può iniziare a decorrere solo dopo che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere l’azione per il risarcimento del danno – Violazione delle regole di concorrenza constatata da una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza oggetto di un ricorso di annullamento – Momento della presa di conoscenza delle informazioni indispensabili – Data di pubblicazione ufficiale della decisione giudiziaria che conferma definitivamente la decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza

    (Art. 101 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, artt. 10 e 22)

    (v. punti 46‑68, 74‑80 e dispositivo)

  4. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento – Dies a quo – Termine di prescrizione che può iniziare a decorrere solo dopo che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere l’azione per il risarcimento del danno

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, art. 10, § 2)

    (v. punto 81 e dispositivo)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza, Spagna), la Corte precisa il dies a quo del termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno proposte dinanzi ai giudici nazionali per violazioni del diritto della concorrenza accertate da un’autorità nazionale garante della concorrenza.

Nel 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, Spagna; in prosieguo: la «CNMC») ha adottato una decisione con la quale ha constatato che diverse imprese, tra cui la Nissan Iberia SA, avevano violato l’articolo 101 TFUE e le norme spagnole del diritto della concorrenza. Tale decisione è stata oggetto di un comunicato stampa, pubblicato sul sito Internet della CNMC il 28 luglio 2015. Il 15 settembre 2015 detta decisione è stata pubblicata integralmente su tale sito.

La decisione della CNMC è stata oggetto di numerosi ricorsi di annullamento da parte degli autori della presunta violazione, tra cui la Nissan, ma è stata confermata, per quanto riguarda la Nissan, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) nel corso del 2021.

Nel marzo 2023 CP ha intentato dinanzi al giudice del rinvio un’azione per il risarcimento del danno diretta alla condanna della Nissan a risarcire il danno da lui asseritamente subito a causa dell’acquisto di un veicolo il cui prezzo era stato influenzato dalla violazione constatata dalla CNMC.

A sua difesa, la Nissan ha eccepito la prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno.

A tal riguardo, il giudice del rinvio spiega che, in forza del diritto nazionale, i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza non possono iniziare a decorrere prima che la violazione di cui trattasi sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza o abbia potuto ragionevolmente avere conoscenza delle informazioni indispensabili all’esercizio della sua azione per il risarcimento del danno.

Nel caso in cui tale violazione sia stata accertata da una decisione della CNMC, detto giudice reputa che si possa ritenere che i soggetti danneggiati siano venuti a conoscenza di tali informazioni al momento della pubblicazione della decisione della CNMC sul suo sito Internet, indipendentemente dalla questione se tale decisione abbia acquisito carattere definitivo. Secondo tale interpretazione, l’azione per il risarcimento del danno proposta da CP sarebbe prescritta nel caso di specie.

Il giudice del rinvio rileva, tuttavia, che esiste anche un orientamento giurisprudenziale nazionale secondo il quale il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per comportamenti anticoncorrenziali accertati da una decisione della CNMC oggetto di un ricorso di annullamento inizia a decorrere solo dal momento in cui tale decisione è divenuta definitiva a seguito del controllo giurisdizionale.

In tali circostanze, il giudice del rinvio solleva tre questioni pregiudiziali dirette, in sostanza, a sapere se l’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e, se del caso, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 ( 1 ) ostino a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, secondo la quale – ai fini della determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza conseguenti a una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ha constatato una violazione di tali regole – si può ritenere che la persona che si reputa lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per proporre la sua azione per il risarcimento del danno prima che tale decisione sia divenuta definitiva.

Giudizio della Corte

In un primo momento, la Corte verifica l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104 al procedimento principale. Tale articolo dispone, al suo secondo paragrafo, che il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza non inizia a decorrere prima che tale violazione sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione per il risarcimento del danno.

Al fine di verificare l’applicabilità di tale disposizione al procedimento principale, la Corte esamina se, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione nazionale applicabile all’azione per il risarcimento del danno proposta da CP fosse scaduto.

Su tale punto, la Corte sottolinea che, anche prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, una normativa nazionale che stabiliva la data di decorrenza del termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza nonché la durata e le modalità della sua sospensione o dell’interruzione doveva essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi dell’attuazione delle norme di tale diritto da parte delle persone interessate, al fine di non vanificare la piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE.

La Corte ricorda, inoltre, che l’effetto utile del divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE sarebbe rimesso in discussione se, per chiunque, risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione del diritto della concorrenza. Conseguentemente, tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE.

Conformemente alla giurisprudenza, l’esercizio di tale diritto di chiedere il risarcimento sarebbe reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile se i termini di prescrizione iniziassero a decorrere prima che la violazione sia cessata e che il danneggiato sia venuto a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, delle informazioni indispensabili per promuovere la sua azione per il risarcimento del danno, tra cui l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima.

In tale contesto, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che una decisione della CNMC che constata una violazione delle regole di concorrenza, la cui validità è stata rimessa in discussione in via giudiziaria, non ha carattere vincolante per il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno conseguente a tale decisione. Pertanto, la persona lesa dalla violazione di cui trattasi non potrebbe effettivamente invocare detta decisione a fondamento della sua azione per il risarcimento del danno. Ne consegue che, poiché il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno è vincolato dalla constatazione dell’esistenza della violazione di cui trattasi solo qualora questa stessa decisione sia divenuta definitiva, si può ragionevolmente ritenere che la persona lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione solo quando la decisione della CNMC è divenuta definitiva a seguito del controllo giurisdizionale. Pertanto, il termine di prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno della persona lesa non può iniziare a decorrere prima della data in cui tale decisione è divenuta definitiva.

Ciò precisato, la Corte rileva, peraltro, che la condizione relativa alla conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione di un’azione per il risarcimento del danno a seguito di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza esige non solo che tale decisione diventi definitiva, ma anche che tali informazioni risultanti dalla decisione definitiva siano state rese pubbliche in modo adeguato. A tal fine, la sentenza che conferma definitivamente la decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza deve essere ufficialmente pubblicata, deve essere liberamente accessibile al pubblico e la sua data di pubblicazione deve risultare in modo chiaro da quest’ultima.

Alla luce di quanto precede, la Corte ricorda che, nel procedimento principale, CP ha proposto la sua azione per il risarcimento del danno nel mese di marzo 2023 a seguito di una decisione della CNMC che è divenuta definitiva per quanto riguarda la Nissan a seguito di una sentenza del Tribunal Supremo. Dal momento che tale sentenza era pronunciata solo nel 2021, si potrebbe ragionevolmente ritenere che, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, vale a dire il 27 dicembre 2016, non solo il termine di prescrizione applicabile all’azione per il risarcimento del danno proposta da CP non era scaduto, ma non aveva neppure iniziato a decorrere.

In un secondo momento, la Corte considera che il contenuto del secondo paragrafo dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, per quanto riguarda la determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, riflette in sostanza la sua giurisprudenza relativa agli articoli 101 e 102 TFUE nonché al principio di effettività.

Pertanto, la Corte constata che le sue considerazioni relative al dies a quo del termine di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/104 sono applicabili anche all’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva.

In tali circostanze, la Corte risponde alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, secondo la quale – ai fini della determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza conseguenti a una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ha constatato una violazione di tali regole – si può ritenere che la persona che si reputa lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per proporre la sua azione per il risarcimento del danno prima che tale decisione sia divenuta definitiva.


( 1 ) Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349 pag. 1).

Top