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Document 62022TJ0386
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 ottobre 2023.
QF contro Consiglio dell'Unione europea.
Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione.
Causa T-386/22.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 ottobre 2023.
QF contro Consiglio dell'Unione europea.
Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione.
Causa T-386/22.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:670
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 ottobre 2023 –
QF / Consiglio
(causa T‑386/22) ( 1 )
«Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione»
1. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua associazione a un imprenditore di spicco che opera in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo russo – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, allegato] (v. punti 30‑32, 36, 37) |
2. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, allegato] (v. punti 45‑51) |
3. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di associazione – Interessi comuni – Legame familiare [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, e 2022/581] (v. punti 53‑55) |
4. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Applicazione a persone fisiche a causa del loro legame familiare con le persone oggetto delle misure restrittive –Esame degli elementi di prova – Associazione – Insussistenza – Errore di valutazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582, art. 2, § 1, e allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, e 2022/581, allegato] (v. punti 56, 59, 63‑65, 71, 72) |
5. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, allegato] (v. punti 68, 69) |
Dispositivo
1) |
La decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell'Ucraina, sono annullati nella parte riguardante QF. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute da QF. |
( 1 ) GU C 318 del 22.8.2022.