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Document 62021TO0295

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 febbraio 2022.
eSlovensko contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Disposizioni finanziarie – Programma dell’Unione per promuovere un uso più sicuro di Internet – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità.
Causa T-295/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:77

 Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 febbraio 2022 –
eSlovensko/Commissione

(Causa T‑295/21)

«Ricorso di annullamento – Disposizioni finanziarie – Programma dell’Unione per promuovere un uso più sicuro di Internet – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità»

1. 

Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)]

(v. punti 15‑18)

2. 

Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Annullamento di una nota di addebito emessa dalla Commissione – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità

(Artt. 263 e 299 TFUE)

(v. punti 28‑30)

3. 

Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Presupposti

[Artt. 263 e 272 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

(v. punto 31)

4. 

Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità

(Artt. 263 e 266 TFUE)

(v. punto 40)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

eSlovensko sopporterà le sue proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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