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Document 62020TJ0327
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 aprile 2022.
Group Nivelles contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una canaletta di scarico per doccia – Disegno o modello anteriore prodotto dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Ambito di applicazione – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Procedura orale e mezzi istruttori – Articoli 64 e 65 del regolamento n. 6/2002 – Causa di nullità – Carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 – Identificazione del disegno o modello anteriore – Anteriorità compatta – Determinazione delle caratteristiche del disegno o modello contestato – Comparazione globale.
Causa T-327/20.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 aprile 2022.
Group Nivelles contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una canaletta di scarico per doccia – Disegno o modello anteriore prodotto dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Ambito di applicazione – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Procedura orale e mezzi istruttori – Articoli 64 e 65 del regolamento n. 6/2002 – Causa di nullità – Carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 – Identificazione del disegno o modello anteriore – Anteriorità compatta – Determinazione delle caratteristiche del disegno o modello contestato – Comparazione globale.
Causa T-327/20.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:263
Causa T‑327/20
Group Nivelles NV
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 aprile 2022
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una canaletta di scarico per doccia – Disegno o modello anteriore prodotto dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Ambito di applicazione – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Procedura orale e mezzi istruttori – Articoli 64 e 65 del regolamento n. 6/2002 – Causa di nullità – Carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 – Identificazione del disegno o modello anteriore – Anteriorità compatta – Determinazione delle caratteristiche del disegno o modello contestato – Comparazione globale»
Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Fatti e prove non dedotti in tempo utile – Presa in considerazione – Disegno o modello anteriore prodotto dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Esclusione
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 30, § 1, 52, § 2, e 63, § 2; regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 28, § 1, b), i), v) e vi)]
(v. punti 46‑48, 53‑56, 58‑60)
Disegni e modelli comunitari – Rinuncia e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’esistenza di un disegno o modello anteriore – Onere della prova – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 52, § 2, e 63, § 1; regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 28, § 1, b), i), v) e vi)]
(v. punti 50‑52)
Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Motivi di ricorso – Motivi che non contestano la motivazione della decisione – Motivo inoperante
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)
(v. punto 101)
Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione generale di tutti gli elementi che i disegni o modelli presentano
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 103, 104, 108, 111‑114)
Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Determinazione dell’impressione generale rispetto a uno o più disegni o modelli anteriori considerati individualmente
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 109, 110, 143)
Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Rappresentazione di una canaletta di scarico per doccia
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 144‑146, 174)
Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Ricorso alla fase orale del procedimento – Margine discrezionale dell’Ufficio
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 64, § 1)
(v. punti 159, 160)
Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Mezzi istruttori – Audizione di testimoni – Margine discrezionale dell’Ufficio
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 65, §§ 1 e 3)
(v. punti 163‑165)
Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Sovrapposizione tra il requisito della novità e quello del carattere individuale
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 5 e 6)
(v. punti 170‑173)
Sintesi
La Easy Sanitary Solutions BV è titolare di un disegno o modello comunitario che rappresenta una canaletta di scarico per doccia. La I‑Drain BVBA, predecessore legale della Group Nivelles NV, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’assenza di novità e di carattere individuale di tale disegno o modello. Detta domanda di dichiarazione di nullità menzionava solo un disegno o modello internazionale anteriore. Tuttavia, nella sua risposta alle osservazioni della Easy Sanitary Solutions, la I‑Drain ha presentato estratti dei cataloghi Blücher sui quali figurava un altro disegno o modello, vale a dire una placca di copertura.
La divisione di annullamento dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la commissione di ricorso e successivamente il Tribunale hanno esaminato il disegno o modello contestato prendendo in considerazione, quale disegno o modello anteriore, la placca di copertura dei cataloghi Blücher. Con sentenza del 13 maggio 2015 ( 1 ), il Tribunale ha annullato la prima decisione della commissione di ricorso. Le impugnazioni avverso tale sentenza sono state respinte con sentenza della Corte del 21 settembre 2017 ( 2 ).
Il procedimento è stato rinviato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. Dopo avere constatato che il disegno o modello anteriore esaminato dalle istanze che si erano pronunciate in precedenza non figurava nella domanda di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso ha preso in considerazione, quale disegno o modello anteriore, unicamente i disegni o modelli menzionati nella domanda di dichiarazione di nullità. Essa ha concluso che il disegno o modello contestato possedeva un carattere individuale ed era quindi, a fortiori, nuovo. La domanda di dichiarazione di nullità è stata respinta.
Adito con un ricorso della Group Nivelles, il Tribunale respinge il ricorso e dichiara che possono essere presi in considerazione soltanto i disegni o modelli anteriori identificati nella domanda di dichiarazione di nullità.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, il Tribunale rileva che l’identificazione del disegno o modello anteriore deve essere effettuata al momento della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, in quanto essa definisce l’oggetto della controversia. Pertanto, il potere discrezionale conferito all’EUIPO per tenere conto dei fatti e delle che le parti non hanno addotto in tempo utile ( 3 ) è applicabile solo ai fatti e alle prove ( 4 ) e non all’indicazione e alla riproduzione dei disegni o modelli anteriori ( 5 ). Infatti, se pure la presa in considerazione di prove complementari può ampliare il contesto fattuale della domanda di dichiarazione di nullità sommandosi ad altre prove sui disegni o modelli anteriori già invocati, essa non può tuttavia estendere il contesto giuridico e fattuale di tale domanda, in quanto la portata di quest’ultima è stata definitivamente fissata alla data della sua presentazione identificando il disegno o modello anteriore invocato. Di conseguenza, devono essere esaminati solo i disegni o modelli anteriori identificati nella domanda di dichiarazione di nullità.
In secondo luogo, il Tribunale respinge in quanto inoperante il motivo concernente l’errore commesso dalla commissione di ricorso nella determinazione delle caratteristiche del disegno o modello contestato, in quanto l’errore invocato non figura nella motivazione della decisione, bensì nella sintesi dei fatti. Inoltre, il disegno e modello contestato deve essere confrontato con i disegni o modelli anteriori nella forma in cui è stato registrato. Le conclusioni sull’oggetto e sulle caratteristiche del disegno o modello contestato non possono essere lasciate alla libera disposizione delle parti.
In terzo luogo, il Tribunale conferma la sussistenza del carattere individuale del disegno o modello contestato. Anzitutto, esso sottolinea che un disegno o modello anteriore incorporato in un prodotto diverso da quello interessato dal disegno o modello contestato costituisce, in linea di principio, un disegno o modello anteriore rilevante ai fini della valutazione del carattere individuale. Esso precisa poi che gli eventuali errori commessi dalla commissione di ricorso riguardo alle caratteristiche dei disegni o modelli anteriori che rappresentano solo un elemento di una canaletta per doccia non incidono sulla legittimità della decisione, in quanto la comparazione con i disegni o modelli completi è esente da errori. Infatti, poiché un disegno o modello anteriore deve costituire un’anteriorità compatta, sono rilevanti soltanto i disegni o modelli che rappresentano canalette per doccia complete. Infine, tenuto conto dell’aspetto elegante e minimalista del disegno o modello contestato, esso suscita un’impressione generale diversa da quella del disegno o modello anteriore, determinata da caratteristiche più funzionali e non decorative.
Inoltre, il Tribunale precisa che, se pure l’EUIPO può ricorrere alla procedura orale ( 6 ), un rifiuto è viziato da errore manifesto solo se è dimostrato che esso non disponeva di tutti gli elementi necessari. Per quanto riguarda il rifiuto di ascoltare testimoni ( 7 ), non sussiste alcun errore manifesto se le dichiarazioni potevano essere presentate per iscritto e, a maggior ragione, se, come nel caso di specie, tali dichiarazioni sono state effettivamente prodotte.
Infine, il Tribunale sottolinea che, per ragioni di metodologia e di economia procedurale, non è necessario esaminare il requisito della novità, giacché la sussistenza del carattere individuale di un disegno o modello consente di dedurne la novità.
( 1 ) Sentenza del 13 maggio 2015, Easy Sanitary Solutions (Canaletta di scarico per doccia) (T‑15/13, EU:T:2015:281).
( 2 ) Sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles (C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720).
( 3 ) Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
( 4 ) Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), vi), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 1).
( 5 ) Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002.
( 6 ) Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
( 7 ) Articolo 65, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 6/2002.