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Document 62015CJ0361

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017.
Easy Sanitary Solutions BV e Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro Group Nivelles NV.
Impugnazione – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 5 – Novità – Articolo 6 – Carattere individuale – Articolo 7 – Divulgazione al pubblico – Articolo 63 – Competenze dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel contesto dell’assunzione della prova – Onere della prova gravante sul richiedente la nullità – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore – Disegno che rappresenta un canale di scarico della doccia – Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso.
Cause riunite C-361/15 P e C-405/15 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:720

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 settembre 2017 ( *1 )

«Impugnazione – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 5 – Novità – Articolo 6 – Carattere individuale – Articolo 7 – Divulgazione al pubblico – Articolo 63 – Competenze dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel contesto dell’assunzione della prova – Onere della prova gravante sul richiedente la nullità – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore – Disegno che rappresenta un canale di scarico della doccia – Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso»

Nelle cause riunite C‑361/15 P e C‑405/15 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni proposte, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, rispettivamente l’11 luglio 2015 e il 24 luglio 2015,

Easy Sanitary Solutions BV, con sede in Oldenzaal (Paesi Bassi), rappresentata da F. Eijsvogels, advocaat (C‑361/15 P),

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Bonne e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti (C‑405/15 P),

ricorrenti,

sostenuto da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da J. Kraehling e C.R. Brodie, in qualità di agenti, assistite da N. Saunders, barrister (C‑405/15 P),

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Group Nivelles NV, con sede in Gingelom (Belgio), rappresentata da H. Jonkhout, advocaat,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o febbraio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la Easy Sanitary Solutions BV (in prosieguo: la «ESS») e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 maggio 2015, Group Nivelles/UAMI – Easy Sanitairy Solutions (Canale di scarico della doccia) (T‑15/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:281), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2004/2010-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la I-Drain BVBA e la ESS (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

Ai sensi del considerando 12 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), «[l]a protezione non dovrebbe invece essere accordata alle componenti di un prodotto che non sono visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di dette parti che non sono visibili una volta che la componente è montata ovvero che non risultano soddisfare di per se stesse i requisiti della novità e dell’individualità. Le caratteristiche di un disegno o modello che non beneficiano della protezione per questi motivi non dovrebbero dunque essere prese in considerazione al fine di valutare se altre caratteristiche dello stesso disegno o modello possiedono i requisiti necessari per usufruire della protezione».

3

Conformemente al considerando 14 del regolamento n. 6/2002, «per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisca o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello».

4

L’articolo 3, lettera a), di tale regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)

“disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

5

L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Requisiti per la protezione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale».

6

Sotto il titolo «Novità», l’articolo 5 del medesimo regolamento prevede che:

«1.   Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a)

per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b)

per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2.   Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti».

7

L’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Carattere individuale», così dispone:

«1.   Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a)

per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b)

per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2.   Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

8

L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Divulgazione», dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza».

9

L’articolo 10 di tale regolamento così recita:

«1.   La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

2.   Nell’accertare l’estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

10

Sotto il titolo «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario», l’articolo 19 dello stesso regolamento dispone, al suo paragrafo 1:

«Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è inc[orpor]ato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti».

11

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, «un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo (…) se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9».

12

L’articolo 36 di tale regolamento, intitolato «Requisiti della domanda», prevede, ai suoi paragrafi 2 e 6, quanto segue:

«2.   La domanda contiene inoltre un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

(…)

6.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale».

13

L’articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che, salvo l’articolo 25, paragrafi da 2 a 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’EUIPO una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato.

14

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che riguarda l’esame della domanda di dichiarazione di nullità, l’EUIPO, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all’articolo 25 ostano al mantenimento del disegno o modello comunitario registrato. Conformemente al paragrafo 2 di tale articolo 53, nell’esame della domanda, da effettuarsi osservando il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28), ogniqualvolta lo reputi necessario l’EUIPO invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.

15

L’articolo 61 del regolamento n. 6/2002 così dispone:

«1.   Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

2.   Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.

3.   La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.

(…)

6.   L’[EUIPO] è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia».

16

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento, «[n]el corso del procedimento, l’[EUIPO] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità, l’esame dell’[EUIPO] si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate».

17

L’articolo 65, paragrafo 1, di tale regolamento, prevede che in ogni procedimento l’EUIPO può adottare mezzi istruttori e, in particolare, sentire parti e testimoni, chiedere informazioni nonché la produzione di documenti e di mezzi di prova o, ancora, esigere una perizia.

18

L’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sub v) e vi), del regolamento n. 2245/2002 dispone quanto segue:

«1.   La domanda di dichiarazione di nullità di cui all’articolo 52 del regolamento [n. 6/2002] contiene:

(…)

b)

riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

(…)

v)

qualora i motivi per la dichiarazione di nullità si riferiscano al fatto che il disegno o modello comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento [n. 6/2002], l’indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l’individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché documenti comprovanti l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori;

vi)

i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi».

Fatti

19

Il 28 novembre 2003, la ESS ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’EUIPO, in forza del regolamento n. 6/2002. Tale domanda verteva sul disegno o modello la cui rappresentazione è la seguente:

Image

20

Il disegno o modello contestato è stato registrato come disegno o modello comunitario con il numero 000107834-0025 ed è stato pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 19/2004, del 9 marzo 2004. Esso riproduce, stando a tale registrazione, un «sifone per doccia (shower drain)».

21

Il 31 marzo 2009, la registrazione del disegno o modello contestato è stata rinnovata. Tale rinnovo è stato oggetto di una pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 61/2009, del 2 aprile 2009.

22

Il 3 settembre 2009, la I-Drain, cui è succeduta la Group Nivelles NV, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in conformità dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002. A sostegno di tale domanda, essa ha dedotto la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, ovvero che tale disegno o modello non soddisfi le condizioni di cui agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento. Come si evince dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, tali condizioni attengono, segnatamente, alla novità, ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento, e al carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, del disegno o modello di cui trattasi, valutati alla data della sua divulgazione al pubblico, determinata in conformità all’articolo 7 del regolamento in questione.

23

A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, la I-Drain ha prodotto, segnatamente, alcuni estratti dei due cataloghi di prodotti dell’impresa Blücher (in prosieguo: i «cataloghi Blücher»). I cataloghi Blücher contenevano, in particolare, la seguente illustrazione:

Image

24

Con decisione del 23 settembre 2010, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato, accogliendo quindi la domanda in tal senso sottopostale dalla I-Drain.

25

La divisione di annullamento dell’EUIPO ha spiegato, al punto 3 di tale decisione, che emergeva chiaramente dagli argomenti della I-Drain che la sua domanda di dichiarazione di nullità era fondata sull’asserita assenza di novità e di carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato. Al punto 15 di tale decisione, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha considerato che tale disegno o modello rappresentava una placca, una piletta e un sifone per doccia, in senso stretto, e la sola caratteristica visibile di tale disegno o modello era la parte superiore di detta placca. Orbene, secondo il punto 19 della decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO, tale placca sarebbe identica a quella figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 23 della presente sentenza e il disegno o modello contestato sarebbe privo di novità rispetto al disegno o modello figurante su tale documento. Al punto 20 della sua decisione, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha inoltre dichiarato irrilevante l’argomento della ESS, secondo il quale la placca figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 23 della presente sentenza veniva utilizzata in un ambiente diverso da quello in cui era destinato ad essere utilizzato il prodotto interessato dal disegno o modello contestato, in quanto l’uso del prodotto in cui è incorporato il disegno o modello non è un elemento del suo aspetto esteriore e, di conseguenza, la differenza non incide sul raffronto dei due disegni in conflitto.

26

Il 15 ottobre 2010, la ESS ha presentato un ricorso, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO.

27

Con la decisione controversa, la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO del 23 settembre 2010. In sostanza, ai punti da 31 a 33 della decisione controversa, essa ha ritenuto, contrariamente alla divisione di annullamento dell’EUIPO, che il disegno o modello comunitario contestato presentasse un carattere nuovo, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, in quanto esso non era identico alla placca figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 23 della presenta sentenza bensì presentasse, rispetto ad essa, differenze che non erano né «minime» né «difficili da valutare in maniera oggettiva» e che, di conseguenza, non potevano essere considerate insignificanti. Essa ha rimesso il caso alla divisione di annullamento dell’EUIPO «in merito al seguito da darsi alla domanda di annullamento fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con [l’articolo 4, paragrafo 1, e con l’articolo 6]» del regolamento n. 6/2002.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

28

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2013, la Group Nivelles ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa.

29

Nel suo controricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2013, la ESS, in quanto interveniente, ha chiesto l’annullamento della decisione controversa su un punto non sollevato nel ricorso.

30

A sostegno di tale ricorso, la Group Nivelles ha dedotto un motivo unico, vertente su un errore commesso dalla terza commissione di ricorso dell’EUIPO al momento della comparazione del disegno o modello contestato con i disegni e modelli anteriori dedotti a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità. A suo avviso, tale errore avrebbe indotto la terza commissione di ricorso dell’EUIPO a concludere erroneamente che il disegno o modello contestato fosse nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

31

Nella sua domanda di annullamento della decisione controversa per un motivo diverso rispetto a quelli dedotti dalla Group Nivelles, la ESS ha sostenuto che la terza commissione di ricorso dell’EUIPO avrebbe violato norme di procedura sostanziali concludendo, al punto 31 di tale decisione, che l’illustrazione riprodotta al punto 23 della presente sentenza avrebbe divulgato un sifone per doccia rettangolare estremamente semplice costituito da una placca di copertura munita di un foro. Secondo la ESS, siffatta conclusione sarebbe stata in contraddizione con le affermazioni effettuate dalle parti nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO e non sarebbe stata stata motivata, il che avrebbe compromesso la comprensibilità della decisione controversa.

32

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto sia il motivo unico della Group Nivelles sia il motivo incidentale della ESS e, conseguentemente, ha annullato la decisione controversa. Il Tribunale ha invece respinto la domanda di riforma di tale decisione, presentata dalla Group Nivelles.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

33

Con la sua impugnazione nella causa C‑361/15 P, la ESS chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza impugnata, e

condannare la parte soccombente alle spese del procedimento.

34

Con la sua comparsa di risposta nella causa C‑361/15 P, l’EUIPO chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese da esso sostenute.

35

Con la sua comparsa di risposta nella causa C‑361/15 P, la Group Nivelles chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese da essa sostenute.

36

Con la sua impugnazione nella causa C‑405/15 P, l’EUIPO chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, e

condannare la Group Nivelles e la ESS alle spese da esso sostenute.

37

Con la sua comparsa di risposta nella causa C‑405/15 P, la ESS chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione per quanto attiene ai primi due motivi dell’EUIPO e condannare la Group Nivelles alle spese sostenute dall’EUIPO, e

respingere l’impugnazione per quanto concerne il terzo motivo dell’EUIPO e condannare quest’ultimo alle spese sostenute in relazione a tale motivo.

38

Con la sua comparsa di risposta nella causa C‑405/15 P, la Group Nivelles chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare l’EUIPO alle spese da essa sostenute.

39

Nella sua memoria di intervento nella causa C‑405/15 P, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, e

condannarlo a sopportare le proprie spese.

40

Con decisione del presidente della Corte dell’8 giugno 2016, le cause C‑361/15 P e C‑405/15 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

Sulle impugnazioni

Sul primo e secondo motivo dell’EUIPO, vertenti su una violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 5 di tale regolamento

41

In ragione della loro connessione, occorre esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo dell’EUIPO.

Argomenti delle parti

42

In primo luogo, l’EUIPO afferma che il Tribunale, ai punti 74 e 79 della sentenza impugnata, avrebbe violato l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, in particolare, i principi che devono governare l’onere e l’assunzione della prova nel contesto di un’azione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, richiedendo che l’EUIPO ricomponesse il disegno o modello anteriore sulla base dei diversi estratti dei cataloghi allegati alla domanda di dichiarazione di nullità.

43

Tale articolo 63, paragrafo 1, sarebbe fondato su una netta ripartizione dei rispettivi ruoli dell’EUIPO e del richiedente la nullità nel contesto dei procedimenti di dichiarazione di nullità basati sugli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, il che sarebbe del resto confermato dal testo dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sub v) e vi), del regolamento n. 2245/2002.

44

Dunque, il richiedente la nullità sarebbe tenuto ad individuare precisamente quali sono i disegni o i modelli anteriori rilevanti, apportando le riproduzioni di tali disegni o modelli nonché la prova della loro esistenza. Inoltre, dovrebbe fornire la prova della divulgazione di tali disegni o modelli anteriori, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002. A tale riguardo, l’EUIPO potrebbe esaminare la domanda di dichiarazione di nullità soltanto sulla base dei fatti, delle prove, degli argomenti e delle osservazioni presentate dal richiedente la nullità, senza potere sostituirsi a quest’ultimo ai fini dell’assunzione della prova e ricercare quale disegno o modello anteriore possa essere rilevante tra tutti quelli raffigurati nei documenti prodotti.

45

Orbene, l’EUIPO ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 74 e 84 della sentenza impugnata, che esso non ha individuato correttamente il disegno o il modello anteriore invocato e che tale disegno o modello è costituito dalla «totalità del dispositivo di scarico di liquidi proposto dall’impresa Blücher e invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità».

46

Secondo l’EUIPO, risulta dal procedimento relativo alla domanda di dichiarazione di nullità nonché dalle osservazioni della Group Nivelles dinanzi al Tribunale che tale società invocava, in quanto disegno o modello anteriore, non la totalità del dispositivo di scarico di liquidi, ma soltanto la placca di copertura divulgata sia dall’impresa Blücher sia da altre imprese. La Group Nivelles avrebbe preso in considerazione il dispositivo di scarico di liquidi nella sua interezza soltanto nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, dunque tardivamente.

47

Dunque, imponendo all’EUIPO, al punto 79 della sentenza impugnata, l’obbligo di confrontare il disegno o il modello contestato con la totalità del dispositivo di scarico di liquidi, proposto dall’impresa Blücher, il Tribunale avrebbe, di propria iniziativa, ricercato, nei cataloghi dedotti dalla Group Nivelles, l’anteriorità che riteneva più rilevante, violando dunque l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

48

In secondo luogo, l’EUIPO afferma che il Tribunale, ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, avrebbe violato le norme che devono presiedere alla valutazione della novità di un disegno o modello comunitario di cui all’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, ponendo a suo carico l’obbligo di accorpare le varie componenti di un disegno o modello la cui anteriorità è asserita, qualora siano divulgate separatamente.

49

La Corte avrebbe già statuito, nella sua sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions (C‑345/13, EU:C:2014:2013, punto 26), che, quanto all’esame del carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, di un disegno o modello, quest’ultimo non può essere paragonato a un insieme di elementi specifici o parti di disegni o modelli anteriori, bensì a disegni o modelli anteriori individualizzati e determinati. Una siffatta valutazione dovrebbe essere applicata anche all’esame della novità di un disegno o modello, ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento.

50

La circostanza secondo cui le varie componenti di un disegno o modello, divulgate separatamente, siano destinate ad essere usate congiuntamente non modificherebbe siffatta conclusione. L’insieme di tali varie componenti potrebbe infatti dare luogo ad un aspetto presumibile ma ipotetico o, in ogni caso, essere soggetto a notevoli approssimazioni, il che osterebbe all’esame di carattere comparativo della novità, proprio dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002. L’EUIPO ritiene che, nella presente causa, le diverse caratteristiche del disegno o modello anteriore non possano essere stabilite con sufficiente precisione e che la combinazione delle varie componenti destinate ad essere usate congiuntamente richiederebbe uno sforzo di ricostruzione e realizzerebbe un amalgama ipotetico.

51

L’EUIPO aggiunge che il Tribunale, ai punti 68 e 76 della sentenza impugnata, ha respinto tali argomenti in quanto si basano sulla premessa secondo cui le parti non hanno apportato alcuna immagine che combinasse la placca di copertura e la piletta di scarico, premessa che, secondo il Tribunale, è erronea. Tuttavia, l’EUIPO ritiene che tale affermazione del Tribunale si fondi su un travisamento dei fatti, il che sarebbe confermato dal confronto delle illustrazioni a cui il Tribunale si riferisce nella sentenza impugnata.

52

La ESS aderisce agli argomenti sollevati dall’EUIPO e afferma che il primo e il secondo motivo sono fondati.

53

Viceversa, la Group Nivelles contesta l’argomento dell’EUIPO e chiede, pertanto, alla Corte di respingere il primo e il secondo motivo in quanto infondati.

Giudizio della Corte

54

Con il suo primo e secondo motivo, l’EUIPO contesta, in sostanza, la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti da 77 a 79 e 84 della sentenza impugnata.

55

L’EUIPO rileva che il Tribunale avrebbe violato, da un lato, l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, in particolare, i principi che devono governare l’onere e l’assunzione della prova nel contesto di un’azione di nullità di un disegno o modello registrato. Dall’altro lato, ritiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 5 di tale regolamento e, segnatamente, le norme che devono governare la valutazione della novità di un disegno o modello comunitario, richiedendo a esso che combini i diversi elementi di uno o più disegni o modelli, divulgati al pubblico in modo separato in diversi estratti dei cataloghi allegati alla domanda di dichiarazione di nullità, al fine di ottenere l’aspetto complessivo del disegno o modello anteriore.

56

Per quanto riguarda l’assunzione della prova, occorre ricordare che l’articolo 63, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 6/2002 prevede che, durante il procedimento, l’EUIPO procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, il secondo periodo di tale disposizione precisa che, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità, l’esame si limita ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.

57

Nel caso di specie, risulta dal punto 22 della presente sentenza, che la Group Nivelles ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in conformità all’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, invocando la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

58

Orbene, da un lato, secondo l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sub v), del regolamento n. 2245/2002, quando una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato è fondata sul fatto che detto disegno o modello non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, la domanda di dichiarazione di nullità deve contenere l’indicazione e la riproduzione dei disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l’individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché i documenti comprovanti l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori.

59

Dall’altro, nell’ambito di una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’articolo 25 del regolamento n. 6/2002, risulta dall’articolo 52, paragrafi 1 e 2, nonché dall’articolo 53, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, che non spetta all’EUIPO o al Tribunale ma al ricorrente che invoca la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, fornire gli elementi idonei a dimostrare la realtà di tale motivo (v., per analogia, ordinanza del 17 luglio 2014, Kastenholz/UAMI, C‑435/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2124, punto 55).

60

Pertanto, quando il richiedente la nullità invoca la causa di nullità prevista all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, spetta a lui fornire gli elementi idonei a dimostrare che il disegno o il modello contestato non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento.

61

Inoltre, per quanto riguarda l’affermazione relativa alla violazione dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, occorre aggiungere che, nel richiedere, affinché un disegno o modello sia considerato nuovo, che «nessun disegno o modello identico [sia] stato divulgato al pubblico», tale disposizione presuppone che la valutazione del carattere di novità di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente (v., per analogia, in relazione all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punto 25).

62

A tale riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di detto regolamento, un disegno o modello è definito come avente ad oggetto «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». Ne consegue che, nell’ambito del sistema previsto dal regolamento n. 6/2002, l’aspetto costituisce l’elemento decisivo di un disegno o modello.

63

Pertanto, il fatto che una caratteristica di un disegno o modello sia visibile costituisce una condizione essenziale di tale protezione. Come affermato al considerando 12 del regolamento n. 6/2002, la protezione non dovrebbe invece essere accordata alle componenti di un prodotto che non sono visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di dette parti che non sono visibili una volta che la componente è montata, e che tali caratteristiche non dovrebbero dunque essere prese in considerazione al fine di valutare se altre caratteristiche dello stesso disegno o modello possiedono i requisiti necessari per usufruire della protezione.

64

Risulta dalle considerazioni che precedono che, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, nei paragrafi 147 e 149 dalle sue conclusioni, è fondamentale che gli organi dell’EUIPO dispongano di un’immagine del disegno o modello anteriore, che deve consentire di cogliere l’aspetto del prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato e identificare in maniera precisa e certa il disegno o modello anteriore al fine di procedere, conformemente agli articoli da 5 a 7 del regolamento n. 6/2002, alla valutazione del carattere di novità e del carattere individuale del disegno o modello contestato e alla comparazione che quest’ultima implica tra i disegni o modelli di cui trattasi. Infatti, esaminare se il disegno o modello contestato sia effettivamente privo di novità o di carattere individuale richiede che si disponga di un disegno o modello anteriore preciso e determinato.

65

Ne consegue che, anche alla luce delle considerazioni risultanti dai punti da 58 a 64 della presente sentenza, spetta alla parte che ha presentato domanda di dichiarazione di nullità fornire all’EUIPO le informazioni necessarie e, in particolare, l’identificazione e la riproduzione precisa e completa del disegno o modello la cui anteriorità è asserita, al fine di dimostrare che il disegno o modello contestato non può essere validamente registrato.

66

Nelle presenti cause risulta, in particolare, dai punti 64, 65 e 79 della sentenza impugnata, senza che sia allegato uno snaturamento a tale riguardo nel contesto delle presenti impugnazioni, che la Group Nivelles non ha presentato, nella sua domanda di dichiarazione di nullità dinanzi agli organi dell’EUIPO, una riproduzione completa del disegno o modello la cui anteriorità era dedotta.

67

Tuttavia, al punto 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, dato che emergeva in maniera chiara dai cataloghi Blücher che la placca di copertura, figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 23 della presente sentenza, era destinata ad essere combinata con vasche e sifoni proposti dall’impresa Blücher e parimenti figuranti in tali cataloghi, per costituire un dispositivo di scarico di liquidi completo, spettava all’EUIPO, al fine di valutare la novità del disegno o modello contestato, paragonarlo, segnatamente, con uno scarico di liquidi costituito dalla placca di copertura in questione, combinata con gli altri elementi di un dispositivo di scarico di liquidi proposti dall’impresa Blücher.

68

In tal modo, il Tribunale ha imposto all’EUIPO, nell’ambito del raffronto che tale ufficio deve effettuare tra i disegni o modelli di cui trattasi ai fini della valutazione del carattere di novità del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, di combinare le varie componenti di uno o più disegni o modelli anteriori per ottenere l’aspetto complessivo di tale disegno o modello, mentre il richiedente la nullità non ha riprodotto quest’ultimo disegno o modello nel suo complesso.

69

Orbene, non si può pretendere dall’EUIPO che proceda, segnatamente nell’ambito della valutazione del carattere di novità del disegno o modello contestato, alla combinazione delle varie componenti del disegno o modello anteriore, poiché spettava al richiedente la nullità produrre una rappresentazione completa di tale disegno o modello anteriore. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 152 delle sue conclusioni, ogni eventuale combinazione conterrebbe talune imperfezioni in quanto comporterebbe necessariamente alcune approssimazioni.

70

In tale contesto, come sostenuto dall’EUIPO a giusto titolo e contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata, la circostanza che il disegno o modello contestato consista unicamente in una combinazione di disegni o modelli già divulgati al pubblico, e in relazione ai quali sia già stato indicato che essi erano destinati ad essere utilizzati insieme, non può, in mancanza di indicazione e riproduzione totale del disegno o modello la cui anteriorità è asserita, essere rilevante ai fini dell’esame del carattere di novità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

71

A tale riguardo, occorre aggiungere che la circostanza, rilevata dal Tribunale al punto 68 della sentenza impugnata, secondo cui la ESS, interveniente dinanzi al Tribunale, ha prodotto alcuni estratti di un catalogo dell’impresa Blücher, diversi rispetto a quelli presentati dalla Group Nivelles nella propria domanda di dichiarazione di nullità, i quali contenevano un’immagine di una placca di copertura come quella che figura al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 23 della presente sentenza, situata su una piletta munita, sotto, di un sifone di scarico, non può ovviare all’assenza di un’indicazione e di una riproduzione precise del disegno o modello anteriore invocato dalla Group Nivelles. Qualora una tale circostanza potesse essere considerata dall’EUIPO nell’assunzione dei mezzi istruttori, in base all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non spetterebbe, viceversa, a quest’ultimo combinare le varie componenti di uno o più disegni o modelli divulgati al pubblico in maniera separata nei diversi estratti dei cataloghi allegati alla domanda di dichiarazione di nullità, per ottenere l’aspetto complessivo del disegno o modello anteriore invocato. Senza che sia infatti necessario esaminare l’argomento dell’EUIPO, secondo cui i punti 68 e 76 della sentenza impugnata sarebbero viziati da uno snaturamento dei fatti, è sufficiente constatare che il Tribunale, in tale sentenza, non sostiene affatto che l’immagine prodotta dalla ESS costituisca un’immagine completa del disegno o modello anteriore preciso la cui anteriorità era asserita dalla Group Nivelles.

72

Da quanto sopra esposto risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 77 a 79 e 84 della sentenza impugnata, nel richiedere all’EUIPO che esso ricostituisca, ai fini della valutazione del carattere di novità del disegno o modello contestato, il disegno o modello anteriore sulla base dei diversi estratti dei cataloghi Blücher allegati alla domanda di dichiarazione di nullità.

73

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un errore di diritto commesso dal Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza impugnata qualora il dispositivo della stessa appaia fondato per altri motivi di diritto (v. sentenze del 18 luglio 2013, FIFA/Commissione, C‑204/11 P, EU:C:2013:477, punto 43, e dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 55).

74

A tale riguardo, occorre rilevare che il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui annulla la decisione controversa, è fondato. Infatti, risulta segnatamente dal punto 67 della sentenza impugnata che il disegno o modello la cui anteriorità era invocata dalla Group Nivelles dinanzi all’EUIPO costituiva un dispositivo di scarico di liquidi completo, proposto dall’impresa Blücher. Poiché l’EUIPO non adduce alcuno snaturamento a tale riguardo, il suo argomento secondo cui la Group Nivelles avrebbe invocato un tale dispositivo completo per la prima volta in fase di ricorso dinanzi al Tribunale non può trovare accoglimento.

75

Orbene, come ricordato al punto 70 della presente sentenza, risulta dai punti 64, 65 e 79 della sentenza impugnata che la Group Nivelles non ha presentato, nella sua domanda di dichiarazione di nullità dinanzi agli organi dell’EUIPO, una riproduzione completa di tale disegno o modello.

76

La terza commissione di ricorso dell’EUIPO, nella decisione controversa, ha tuttavia proceduto all’esame del carattere di novità del disegno o modello contestato, confrontando quest’ultimo con la placca di copertura, allegata dalla Group Nivelles a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 23 della presente sentenza. Tale placca di copertura non costituiva il disegno o il modello la cui anteriorità era invocata dalla Group Nivelles. Ne consegue che, statuendo, al punto 31 della decisione controversa che, «[i]l disegno o modello anteriore (D1) è costituito da un sifone per doccia estremamente semplice e rettangolare composto da una placca di copertura munita di un foro», la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha fondato la decisione controversa su una motivazione errata, che è sufficiente per giustificare la decisione del Tribunale di annullare tale decisione.

77

Risulta da quanto precede che l’errore di diritto commesso dal Tribunale, quale constatato al punto 72 della presente sentenza, non è idoneo ad inficiare la sentenza impugnata, dato che il dispositivo della stessa, nella parte in cui ha annullato la decisione controversa, appare fondato per altri motivi di diritto. Di conseguenza, il primo e il secondo motivo di ricorso dell’EUIPO devono essere respinti in quanto inconferenti.

Sul primo motivo della ESS, vertente su una violazione, ai punti da 115 a 123 della sentenza impugnata, dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 5 e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché degli articoli 10 e 19 e dell’articolo 36, paragrafo 6, di detto regolamento.

Argomenti delle parti

78

Con il suo primo motivo, la ESS sostiene, innanzitutto, che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, nel ritenere, da un lato, che un disegno o un modello anteriore incorporato in un prodotto diverso da quello interessato da un disegno o modello posteriore o applicato a un tale prodotto fosse, in via di principio, rilevante ai fini della valutazione della novità di quest’ultimo disegno o modello, ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, e, dall’altro, che la lettera di quest’ultimo articolo precludesse che un disegno o modello potesse essere considerato nuovo qualora un disegno o modello identico fosse stato anteriormente divulgato al pubblico, a prescindere da quale fosse il prodotto in cui tale disegno o modello anteriore era destinato a essere incorporato o al quale era destinato ad essere applicato.

79

La ESS ritiene che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale al punto 119 della sentenza impugnata, le norme di cui a tale articolo 7 riguarderebbero soltanto la novità e il carattere individuale dei prodotti che appartengono allo stesso settore, o dei prodotti della stessa natura o destinati allo stesso uso.

80

La ESS ritiene che né i lavori preparatori della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28), né del regolamento n. 6/2002 consentano di concludere che l’utilizzo presumibile di un disegno o modello idoneo ad essere applicato a diversi prodotti, ciascuno dotato di una funzione d’uso diversa, abbia svolto un ruolo nell’elaborazione di tale regolamento. Dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato, al punto 122 della sentenza impugnata, che il «settore interessato», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non è limitato a quello in cui rientra il prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato ad essere applicato. In tal caso, detto disegno o modello potrebbe, infatti, comprendere tutti i settori in cui può essere applicato, anche quelli privi di un qualunque nesso con il settore nel quale la parte che rivendica la protezione dei disegni o modelli intende applicarlo.

81

Orbene, la ESS sostiene che, affinché un settore possa essere considerato «rilevante», dovrebbe sussistere un nesso tra il disegno o modello e il prodotto o i prodotti ai quali il disegno o modello di cui trattasi è destinato ad essere applicato, nesso che sarebbe costituito dai prodotti indicati nella domanda di registrazione del disegno o modello comunitario, conformemente alle disposizioni dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

82

L’interpretazione estensiva data dal Tribunale al «settore interessato» implicherebbe che la categoria degli «ambienti specializzati» a cui si riferisce l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 comprenda le persone che si presume che conoscano non solo il settore in cui rientra il prodotto nel quale il disegno o modello contestato deve essere incorporato o al quale è destinato ad essere applicato, ma anche altri settori in cui rientrano alcuni prodotti in cui il disegno o il modello può altresì essere incorporato o ai quali può allo stesso modo essere applicato. Orbene, non sarebbe realistico presupporre che tali persone abbiano un tale grado di conoscenze.

83

Inoltre, la ESS sostiene che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso regolamento, ritenendo, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, che un disegno o modello comunitario non può essere considerato nuovo, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo 5, paragrafo 1, se un disegno o modello identico è stato divulgato al pubblico prima delle date specificate in tale disposizione, anche ove tale disegno o modello anteriore fosse destinato ad essere incorporato in un prodotto diverso rispetto a quello o a quelli indicati nella richiesta di registrazione oppure ad essere applicato a quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

84

Infine, la ESS sostiene che il Tribunale, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, avrebbe violato gli articoli 10, 19 e 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002.

85

La ESS ritiene che per valutare se un disegno o modello susciti un’impressione visiva generale diversa, ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorra partire dalla prospettiva dell’«utilizzatore informato». Orbene, la conoscenza dell’utilizzatore informato sarebbe limitata, il che condizionerebbe la valutazione del carattere individuale e della portata della protezione del disegno o modello comunitario registrato.

86

A tale riguardo, la ESS rileva una contraddizione tra la valutazione contenuta al punto 115 della sentenza impugnata e quella di cui al punto 132 di tale sentenza. Il Tribunale riconoscerebbe, infatti, a tale punto 132, che la conoscenza dell’utilizzatore informato sarebbe limitata e che, se l’utilizzatore informato, tenuto conto dell’individuazione del prodotto di cui trattasi in cui il disegno o modello è incorporato o al quale si applica, non ha conoscenza del prodotto anteriore nel quale il disegno o modello anteriore è stato incorporato o al quale si applica, tale disegno o modello anteriore non può ostare al riconoscimento di un carattere individuale al disegno o modello posteriore. Orbene, da un lato, il carattere individuale e la portata della protezione di un disegno o modello rappresenterebbero le due facce della stessa medaglia e, dall’altro, anche se l’utilizzatore informato avesse conoscenza del prodotto anteriore, ciò non comporterebbe necessariamente che tale conoscenza possa essere tenuta in considerazione nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello che, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, sarebbe destinato a essere incorporato o a essere applicato in un altro prodotto.

87

La Group Nivelles e l’EUIPO sostengono che il primo motivo della ESS dovrebbe essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte

88

Ai punti da 115 a 123 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in sostanza, statuito che la natura del prodotto in cui il disegno o modello anteriore è incorporato o al quale si applica non incide sull’esame del carattere di novità del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002. Al punto 122 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che il «settore interessato», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, non è limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato ad essere applicato.

89

Risulta dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 che un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico, per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per il quale si chiede la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

90

Il testo di tale disposizione non fa dipendere il carattere di novità di un disegno o modello dai prodotti nei quali può essere incorporato o ai quali può essere applicato.

91

Inoltre, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende «a qualsiasi disegno o modello» che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

92

Quindi, occorre rilevare che se si dovesse adottare la posizione della ESS, secondo cui la protezione del disegno o modello dipenderebbe dalla natura del prodotto in cui tale disegno o modello è incorporato o al quale si applica, una siffatta protezione sarebbe limitata ai soli disegni o modelli appartenenti a un settore determinato. Una tale posizione non può dunque essere adottata.

93

Inoltre, come giudicato correttamente dal Tribunale al punto 115 della sentenza impugnata, risulta sia dall’articolo 36, paragrafo 6, sia dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che un disegno o modello comunitario registrato conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare su tutti i tipi di prodotti, e non solo sul prodotto indicato nella richiesta di registrazione, il disegno o modello interessato.

94

A norma del citato articolo 36, paragrafo 6, le informazioni di cui, segnatamente, al paragrafo 2 di detto articolo non influiscono infatti sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale. Di conseguenza siffatte informazioni, che indicano i prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato ad essere applicato, non possono limitare la protezione di tale disegno o modello, come previsto, in particolare, all’articolo 10 del regolamento n. 6/2002.

95

Quanto all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, il riferimento a «un prodotto», nel quale il disegno o modello è incorporato o al quale si applica, non consente di ritenere che la portata della protezione del disegno o modello comunitario sarebbe limitata al prodotto in cui detto disegno o modello è incorporato o al quale si applica.

96

Alla luce di ciò, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 116 della sentenza impugnata, che, riguardo all’interpretazione degli articoli 10 e 19, nonché dell’articolo 36 del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario non può essere considerato nuovo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, se un disegno o modello identico è stato divulgato al pubblico prima delle date specificate in tale disposizione, anche ove tale disegno o modello anteriore fosse destinato ad essere incorporato in un prodotto diverso oppure ad essere applicato a quest’ultimo. Il fatto che la protezione conferita a un disegno o modello non sia limitata ai soli prodotti nei quali è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato richiede infatti necessariamente che la valutazione del carattere di novità di un disegno o modello non debba più essere limitata soltanto a tali prodotti. In caso contrario, come rilevato dal Tribunale nello stesso punto, la registrazione successiva di un disegno o modello comunitario, che sarebbe stata conseguita nonostante la divulgazione anteriore di un disegno o modello identico destinato ad essere incorporato in un prodotto diverso oppure ad essere applicato a tale altro prodotto, consentirebbe al titolare di questa registrazione successiva di vietare l’utilizzazione di tale disegno o modello anche per il prodotto interessato dalla divulgazione anteriore, il che sarebbe un risultato paradossale.

97

Contrariamente a quanto dedotto dalla ESS, tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

98

Infatti, conformemente al primo periodo di tale articolo 7, paragrafo 1, ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento, salvo il caso in cui tali fatti non potessero essere ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione.

99

Pertanto, emerge dal testo dell’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 6/2002, che tale disposizione subordina l’esistenza della divulgazione al pubblico soltanto alle modalità materiali di tale divulgazione e non al prodotto in cui il disegno o modello è destinato a essere incorporato o applicato.

100

Inoltre, tale disposizione pone la regola secondo cui il verificarsi di uno qualunque dei fatti ivi menzionati costituisce una divulgazione al pubblico di un disegno o modello; tale regola conosce un’eccezione qualora, nel corso della normale attività commerciale, i fatti dedotti per sostenere che vi sia stata divulgazione non potessero essere ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione. I termini «ambienti specializzati del settore interessato» sono utilizzati solo nell’ambito di un’eccezione e devono quindi essere interpretati in maniera restrittiva.

101

Per chiarire la portata di tale eccezione, occorre rinviare, come fatto dal Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, al parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (GU 1994, C 388, pag. 9), la cui proposta figurante al punto 3.1.4 di tale parere è stata ripresa dall’articolo 7 del regolamento n. 6/2002. Il punto 3.1.2 di tale parere rileva che la disposizione relativa alla valutazione della novità di un disegno o modello comunitario, così concepita, sembra difficilmente applicabile in numerosi campi ed in particolare nell’industria tessile. Lo stesso punto aggiunge che capita sovente che i venditori di prodotti contraffatti riescano a procurarsi certificati che attestano falsamente che il disegno o il modello contestati erano già stati creati in precedenza in uno Stato terzo. Il punto 3.1.3 dello stesso parere conclude che, in simili casi, sarebbe opportuno prevedere la divulgazione agli ambienti interessati nell’Unione prima della data di riferimento.

102

Pertanto, emerge dai lavori preparatori del regolamento n. 6/2002 che l’eccezione contenuta all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, relativa al caso in cui i fatti menzionati da tale disposizione non possano costituire divulgazione al pubblico, mira ad escludere che possano costituire una tale divulgazione fatti difficilmente verificabili che si asseriscono avvenuti in Stati terzi, e non a distinguere tra i diversi settori di attività all’interno dell’Unione, e ad escludere che possano costituire divulgazione al pubblico fatti che riguardano un settore di attività che non potevano essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati di un altro settore all’interno dell’Unione.

103

Il Tribunale ha quindi correttamente considerato, al punto 122 della sentenza impugnata, che il «settore interessato», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non si limita a quello del prodotto in cui il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato ad essere applicato.

104

Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha statuito, al punto 123 della sentenza impugnata, che un disegno o modello anteriore incorporato in un prodotto diverso da quello interessato da un disegno o modello posteriore o applicato a tale prodotto è rilevante, in linea di principio, ai fini della valutazione della novità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, di tale disegno o modello posteriore. Infatti, dalle considerazioni che precedono risulta che, come indicato dal Tribunale a tale punto, quest’ultimo articolo esclude che un disegno o modello possa essere considerato nuovo se un disegno o modello identico è stato anteriormente divulgato al pubblico, a prescindere da quale sia il prodotto al quale tale disegno o modello anteriore è destinato ad essere incorporato o applicato.

105

Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo della ESS.

Sul secondo motivo della ESS, vertente su una violazione dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002

106

Con il secondo motivo, la ESS considera che il Tribunale avrebbe violato i limiti del controllo di legittimità, violando quindi l’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, in quanto ha affermato, all’ultimo periodo del punto 137 della sentenza impugnata, che, «contrariamente a quanto sembra presumere la [ESS], [la circostanza che le placche di copertura siano idonee ad un uso industriale] non significa che [esse] non possano essere utilizzat[e] parimenti in altri ambienti, segnatamente in una doccia, dove [le stesse] devono normalmente sopportare carichi inferiori».

107

Orbene, la terza commissione di ricorso dell’EUIPO non si sarebbe pronunciata né sulle classi di carico indicate nei cataloghi Blücher o sul loro significato, né sulla rilevanza di queste ultime ai fini della valutazione della novità o del carattere individuale del disegno o modello. La ESS aggiunge che l’ultimo periodo del punto 137 della sentenza impugnata sarebbe stato inutile per giungere alla conclusione alla quale arriva il Tribunale, che emergerebbe dal punto 138 di tale sentenza, che esordisce con la locuzione «[c]iò non toglie che».

108

A tale riguardo, occorre rilevare che questo secondo motivo deve essere respinto in quanto inconferente. Infatti, il punto 138 della sentenza impugnata, che contiene la conclusione del Tribunale in merito all’errore commesso dalla terza commissione di ricorso dell’EUIPO, è introdotto dall’espressione «[c]iò non toglie che», a dimostrazione che la valutazione contenuta al punto 137, in fine, della sentenza impugnata è ultronea, come riconosciuto dalla ESS nelle sue memorie.

109

Inoltre, occorre sottolineare che quest’ultima valutazione non può affatto essere considerata la base della conclusione a cui è giunto il Tribunale ai punti 138 e 139 di tale sentenza, secondo cui la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha commesso un errore nel qualificare la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 23 della presente sentenza quale «sifone per doccia».

110

Il secondo motivo della ESS deve pertanto essere respinto.

Sul terzo motivo dell’EUIPO, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 di tale regolamento.

Argomenti delle parti

111

Con il suo terzo motivo, l’EUIPO afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti 131 e 132 della sentenza impugnata, che, nell’ambito dell’esame del carattere individuale del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, la natura dei prodotti interessati dai disegni o modelli messi a confronto incidesse sulla possibilità, per l’utilizzatore informato rilevante, di conoscere il disegno o modello anteriore.

112

L’EUIPO ritiene innanzitutto che, quando un disegno o modello anteriore è divulgato, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002, debba essere confrontato con il disegno o modello posteriore. Il fatto che l’esame della divulgazione coinvolga gli «ambienti specializzati del settore interessato» sarebbe irrilevante ai fini di tale conclusione. L’EUIPO afferma che siffatto articolo 7 conterrebbe una finzione giuridica secondo la quale un disegno o modello «divulgato al pubblico» si presume noto sia al pubblico professionale del settore interessato dal disegno o modello anteriore sia al pubblico di utenti informati sul tipo di prodotto cui si riferisce il disegno o modello contestato. Una tale constatazione sarebbe confermata dalla genericità dei termini «divulgato al pubblico», utilizzati in tale articolo 7, paragrafo 1.

113

Il riferimento agli «ambienti specializzati del settore interessato» sarebbe rilevante soltanto nell’ambito della deroga alla regola secondo cui ogni atto di messa a disposizione del pubblico costituisce una valida divulgazione. Pertanto, la divulgazione di un disegno o modello anteriore sarebbe inconferente, se fosse dimostrato che un professionista del settore interessato non avesse alcuna ragionevole possibilità di accesso a tale divulgazione. Il riferimento agli «ambienti specializzati del settore interessato» servirebbe soltanto a sottolineare il carattere eccezionale di una divulgazione a cui non è riconosciuto alcun effetto giuridico.

114

Quindi, l’approccio proposto dal Tribunale equivarrebbe a pretendere dal richiedente la nullità la prova delle due divulgazioni, una prima al pubblico degli «ambienti specializzati del settore interessato» e una seconda al pubblico degli utilizzatori del tipo di prodotto interessato dal disegno o modello contestato. Un tale obbligo aggiungerebbe un requisito non previsto né dal testo né dallo spirito dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. L’EUIPO considera, infatti, che il richiedente la nullità debba soltanto dimostrare la messa a disposizione del pubblico di un disegno o modello e non che i professionisti avessero una conoscenza effettiva di tale divulgazione, o che il pubblico degli utilizzatori informati conoscesse i prodotti interessati dal disegno o modello anteriore.

115

Infine, l’EUIPO sostiene che la nozione di «divulgazione», ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002, dovrebbe essere interpretata allo stesso modo in cui si applica l’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, relativo al requisito di novità, o l’articolo 6 di tale regolamento, relativo al carattere individuale. Il fatto di richiedere la prova supplementare in merito alla conoscenza del disegno o modello anteriore da parte del pubblico informato interessato dal disegno o modello contestato, nell’ambito dell’esame di tale articolo 6, potrebbe comportare che a un disegno o modello possa essere riconosciuto un carattere individuale, anche se privo di novità, il che sarebbe un risultato incoerente.

116

Ciò posto, l’EUIPO rileva che il Tribunale non può, nel caso di specie, ordinare alla terza commissione di ricorso dell’EUIPO di verificare se gli utilizzatori di «sifoni per doccia» siano in grado di conoscere la canaletta di scarico dell’impresa Blücher.

117

La Group Nivelles chiede che il terzo motivo dell’EUIPO sia respinto.

118

Il Regno Unito, intervenuto nella causa C‑405/15 P a sostegno dell’EUIPO, ritiene che il terzo motivo dell’EUIPO sia fondato.

Giudizio della Corte

119

Quanto alla rilevanza dell’individuazione del prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato o al quale si applica ai fini dell’esame del carattere individuale di tale disegno o modello, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, il Tribunale ha rilevato, al punto 129 della sentenza impugnata, che l’utilizzatore che deve essere preso in considerazione è l’utilizzatore del prodotto nel quale tale disegno o modello è incorporato o al quale esso si applica. Al punto 131 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che non può escludersi che l’utilizzatore informato del prodotto nel quale un disegno o modello determinato è incorporato o al quale si applica sia parimenti a conoscenza dell’insieme dei disegni o modelli relativi a prodotti diversi, anche se una siffatta conoscenza non può neanche essere automaticamente presunta.

120

Al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha conseguentemente giudicato che l’individuazione del prodotto nel quale un disegno o modello anteriore è incorporato o a cui esso si applica, invocato per contestare il carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, di un disegno o modello posteriore, presenta una rilevanza per tale valutazione. Infatti, secondo il Tribunale, è tramite l’individuazione del prodotto interessato che potrà determinarsi se l’utilizzatore informato del prodotto nel quale il disegno o modello posteriore è incorporato o al quale si applica conosca il disegno o modello anteriore. Al citato punto, il Tribunale ha rilevato che è solo qualora quest’ultima condizione venga soddisfatta che tale disegno o modello anteriore potrebbe ostare al riconoscimento di un carattere individuale al disegno o modello posteriore.

121

Il Tribunale ha dichiarato, al punto 133 della sentenza impugnata, che se l’individuazione del prodotto esatto in cui il disegno o modello anteriore, invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, era incorporato o al quale si applicava non è rilevante ai fini della valutazione della novità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, del disegno o modello contestato, essa è tuttavia rilevante ai fini della valutazione del carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, di quest’ultimo disegno o modello.

122

A tale riguardo, l’EUIPO non contesta che la differenza in merito alla natura del prodotto nel quale i disegni o modelli messi a confronto sono incorporati, o ai quali essi si applicano, possa incidere sull’impressione generale che essi producono sull’utilizzatore informato del disegno o modello contestato. In particolare, l’EUIPO ritiene che le condizioni di utilizzo dei prodotti interessati dai disegni o modelli messi a confronto siano rilevanti e possano, se del caso, incidere sull’impressione generale suscitata sull’utilizzatore informato.

123

Tuttavia, l’EUIPO sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti 131 e 132 della sentenza impugnata, che la natura dei prodotti nei quali i disegni o modelli messi a confronto sono incorporati o ai quali si applicano possa incidere sulla possibilità, per l’utilizzatore informato del prodotto nel quale il disegno o modello posteriore è incorporato o al quale si applica, di conoscere il disegno o modello anteriore e che è solo qualora la condizione della conoscenza venga soddisfatta che quest’ultimo disegno o modello potrebbe ostare al riconoscimento di un carattere individuale al disegno o modello posteriore.

124

A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico. La Corte ha già statuito che la nozione di utilizzatore informato, la quale non è definita nel citato regolamento, può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 53).

125

Vero è che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59).

126

Tuttavia, la nozione di utilizzatore informato non può essere interpretata nel senso che è solo qualora tale utilizzatore conosca il disegno o modello anteriore che tale disegno o modello anteriore potrebbe ostare al riconoscimento di un carattere individuale al disegno o al modello posteriore. Una siffatta interpretazione contrasta, infatti, con l’articolo 7 del regolamento n. 6/2002.

127

A tale riguardo, è necessario rilevare che, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, occorre unicamente confrontare un disegno o modello ad un altro per rilevare il carattere di novità, nonché il carattere individuale del primo, se il secondo è stato divulgato al pubblico.

128

Quando un disegno o modello si considera divulgato al pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, tale divulgazione vale tanto per l’esame del carattere di novità, ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, del disegno o modello a cui il disegno o modello divulgato è paragonato, quanto per il carattere individuale di tale primo disegno e modello, ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento.

129

Inoltre, come risulta dai punti da 98 a 103 della presente sentenza, il «settore interessato» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non è limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o è destinato ad essere applicato.

130

Orbene, la valutazione del Tribunale, al punto 132 della sentenza impugnata, comporta che, ai fini dell’esame del carattere individuale di un disegno o modello, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, si richiede che il disegno o modello anteriore, la cui divulgazione al pubblico è già stata dimostrata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, sia conosciuto dall’utilizzatore informato del disegno o modello contestato.

131

Tuttavia, nulla in tale articolo 7, paragrafo 1, consente di considerare che sia necessario che l’utilizzatore informato del prodotto in cui il disegno o modello contestato è incorporato o al quale esso si applica conosca il disegno o modello anteriore, quando quest’ultimo è incorporato in un prodotto di un comparto industriale differente rispetto a quello interessato dal disegno o modello contestato o è applicato a un tale prodotto.

132

Qualora si dovesse seguire la valutazione del Tribunale, al punto 132 della sentenza impugnata, il richiedente la nullità del disegno o modello contestato dovrebbe dimostrare non solo che vi sia stata divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ma anche che il pubblico informato del disegno o modello la cui validità è contestata conoscesse tale disegno o modello anteriore.

133

Ciò equivale, infatti, a richiedere la prova delle due divulgazioni, una prima al pubblico degli «ambienti specializzati del settore interessato» e una seconda al pubblico di utilizzatori del tipo di prodotto interessato dal disegno o modello contestato. Un tale obbligo, oltre ad essere incompatibile con l’interpretazione dell’espressione «settore interessato» richiamata al punto 129 della presente sentenza, aggiungerebbe una condizione che non è prevista né dal testo né dallo spirito dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e non sarebbe compatibile con il principio derivante dall’articolo 10, paragrafo 1, di siffatto regolamento, secondo cui la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende «a qualsiasi disegno o modello» che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione visiva generale diversa.

134

Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel richiedere, al punto 132 della sentenza impugnata, che l’utilizzatore informato del disegno o modello contestato conoscesse il prodotto in cui il disegno o modello anteriore è incorporato o al quale esso si applica.

135

Ciò premesso, occorre rilevare che tali considerazioni, che figurano al punto 132 della sentenza impugnata, rientrano in un’analisi da cui il Tribunale giunge alla conclusione, ai punti 124 e 133 di detta sentenza, che il settore interessato ha una rilevanza ai fini della valutazione del carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, di un disegno o modello. Orbene, tale conclusione non è stata contestata dall’EUIPO nell’ambito della sua impugnazione.

136

Ne consegue che il terzo motivo dell’EUIPO dev’essere respinto in quanto inconferente.

137

Ciò premesso, occorre respingere le impugnazioni sia della ESS sia dell’EUIPO.

Sulle spese

138

L’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

139

Nel caso di specie, per quanto riguarda la causa C‑361/15 P, avendo la Group Nivelles e l’EUIPO chiesto la condanna della ESS ed essendo quest’ultima rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Group Nivelles e dall’EUIPO.

140

Per quanto riguarda la causa C‑405/15 P, avendo la Group Nivelles chiesto la condanna dell’EUIPO ed essendo quest’ultimo rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Group Nivelles. Inoltre, avendo la ESS chiesto unicamente la condanna dell’EUIPO nella parte che riguarda il terzo motivo ed essendo quest’ultimo soccombente, occorre parimenti condannarlo a sopportare un terzo delle spese sostenute dalla ESS nella causa C‑405/15 P, lasciando gli altri due terzi a carico della ESS.

141

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

142

Nel caso di specie, relativamente alla causa C‑405/15 P, il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni nelle cause C‑361/15 P e C‑405/15 P sono respinte.

 

2)

La Easy Sanitary Solutions BV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Group Nivelles NV e dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nella causa C‑361/15 P.

 

3)

L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Group Nivelles NV nella causa C‑405/15 P.

 

4)

L’EUIPO è condannato a sopportare un terzo delle spese sostenute dalla Easy Sanitary Solutions BV nella causa C-405/15 P, mentre gli altri due terzi restano a carico della Easy Sanitary Solutions BV.

 

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese nella causa C‑405/15 P.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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