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Document 62020CJ0231
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2021.
MT contro Landespolizeidirektion Steiermark.
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati – Sanzioni – Proporzionalità – Sanzioni pecuniarie con un importo minimo – Cumulo – Assenza di limite massimo – Pena detentiva sostitutiva – Contributo commisurato alle spese del procedimento – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Causa C-231/20.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2021.
MT contro Landespolizeidirektion Steiermark.
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati – Sanzioni – Proporzionalità – Sanzioni pecuniarie con un importo minimo – Cumulo – Assenza di limite massimo – Pena detentiva sostitutiva – Contributo commisurato alle spese del procedimento – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Causa C-231/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:845
Causa C‑231/20
MT
contro
Landespolizeidirektion Steiermark
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2021
«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati – Sanzioni – Proporzionalità – Sanzioni pecuniarie con un importo minimo – Cumulo – Assenza di limite massimo – Pena detentiva sostitutiva – Contributo commisurato alle spese del procedimento – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che impone sanzioni per la violazione di un monopolio nel settore del gioco d’azzardo – Valutazione della legittimità delle sanzioni da parte del giudice nazionale – Valutazione della compatibilità di tali sanzioni con la libera prestazione dei servizi – Portata
(Art. 56 TFUE)
(v. punti 27-29, 33-35, dispositivo 1)
Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati – Sanzioni – Sanzioni pecuniarie con un importo minimo e pene detentive sostitutive comminate per ciascun apparecchio automatico per il gioco d’azzardo non autorizzato – Cumulo delle sanzioni pecuniarie e delle pene detentive – Assenza di limite massimo – Contributo commisurato alle spese del procedimento – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del principio di proporzionalità – Rispetto del diritto di ricorso ad un giudice
(Art. 56 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 49, § 3)
(v. punti 39-47, 49-51, 53, 56-58, dispositivo 2)
Sintesi
Nel 2016, in un locale situato in Austria, una società ha messo a disposizione dieci apparecchi automatici per il gioco d’azzardo in qualità di operatore, violando in tal modo il monopolio nel settore del gioco d’azzardo. Infatti, secondo la legge federale austriaca sul gioco d’azzardo, sono vietati i giochi con promessa di vincite patrimoniali per i quali nessuna concessione o autorizzazione è stata accordata e che non sono esclusi dal monopolio dello Stato federale sul gioco d’azzardo. L’organizzazione di giochi d’azzardo automatizzati in assenza della concessione richiesta è qualificata come infrazione ed è punita con una sanzione pecuniaria, alla quale si aggiungono una pena detentiva sostitutiva e l’imposizione di un contributo alle spese del procedimento sanzionatorio, stabilito nella misura del 10% della sanzione suddetta. Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di cui trattasi da parte di una persona giuridica, è considerato responsabile, in linea di principio, il soggetto investito della rappresentanza della società nei confronti dei terzi.
In tale contesto, al rappresentante della società succitata, riconosciuto responsabile di tali infrazioni, è stata inizialmente inflitta una sanzione pecuniaria di EUR 100000 (ossia EUR 10000 per ciascuna infrazione) e una pena detentiva sostitutiva di 30 giorni (ossia tre giorni per ciascuna infrazione), oltre al pagamento di EUR 10000 come contributo alle spese del procedimento. A seguito delle impugnazioni esperite avverso tale decisione, le sanzioni suddette sono state ridotte rispettivamente a EUR 40000, 10 giorni e EUR 4000.
Investito del sindacato sulla legittimità di tale nuova sanzione, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali vertenti sulla compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con la libera prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 TFUE.
Nella sua sentenza la Corte precisa in particolare la portata del dovere dei giudici nazionali di valutare, alla luce della libera prestazione dei servizi, il regime sanzionatorio previsto in materia di gioco d’azzardo.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte indica che occorre esaminare separatamente per ciascuna delle restrizioni imposte dalla normativa nazionale in materia di gioco d’azzardo, comprese le sanzioni previste da quest’ultima, se essa sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo o degli scopi perseguiti dallo Stato membro interessato e se non vada oltre quanto necessario per il loro raggiungimento.
Pertanto, il giudice nazionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità di una sanzione in tale ambito, deve valutare specificamente la compatibilità di quest’ultima, tenuto conto delle modalità concrete di determinazione della stessa, con la libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. Tale valutazione deve essere effettuata quand’anche le altre restrizioni relative all’istituzione del monopolio del gioco d’azzardo siano state già giudicate conformi alla disposizione suddetta.
La Corte osserva in particolare che, quando le restrizioni stabilite dagli Stati membri per il gioco d’azzardo rispondono a ragioni imperative di interesse generale, garantiscono la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedono quanto necessario per il suo raggiungimento, la comminazione di sanzioni risponde alle stesse ragioni imperative di interesse generale proprie delle suddette restrizioni. Tuttavia, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni punite e rispettare il principio di proporzionalità delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Per quanto riguarda dunque, in primo luogo, la comminazione di una sanzione pecuniaria minima per ciascun apparecchio automatico per il gioco d’azzardo non autorizzato, senza prevedere un limite massimo dell’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie, la Corte constata che una misura siffatta non appare, di per sé, sproporzionata rispetto alla gravità delle infrazioni in questione. È pur vero che tale misura può comportare sanzioni di un importo considerevole, ma essa consente di contrastare il vantaggio economico ricavabile dalle infrazioni sanzionate. Spetta tuttavia al giudice del rinvio garantire che l’importo minimo comminato e l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie inflitte non siano sproporzionati rispetto a tale vantaggio.
In secondo luogo, per quanto concerne la pena detentiva sostitutiva, la Corte rileva che quest’ultima mira a garantire una punizione effettiva per le infrazioni in caso di impossibilità di riscossione della sanzione pecuniaria e nemmeno appare, di per sé, sproporzionata rispetto alla natura e alla gravità delle infrazioni in questione. Nel caso di specie, tuttavia, ciascun apparecchio automatico per il gioco d’azzardo può comportare l’irrogazione di una pena siffatta e non è previsto alcun limite massimo della durata complessiva delle pene. Pertanto, poiché è possibile che il cumulo di tali pene comporti una pena detentiva di durata considerevole, spetta al giudice del rinvio verificare che la durata della pena inflitta non sia eccessiva rispetto alla gravità delle infrazioni contestate.
Infine, per quanto riguarda, in terzo luogo, l’imposizione di un contributo alle spese del procedimento pari al 10% delle sanzioni pecuniarie inflitte, la Corte sottolinea che la riscossione delle spese di giustizia contribuisce al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale degli Stati membri. Il giudice del rinvio deve tuttavia garantire che tale contributo non sia eccessivo rispetto al costo effettivo del procedimento e che non violi il diritto di ricorso ad un giudice sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.