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Document 62019TJ0149
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 novembre 2019.
Société des produits Nestlé SA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta una sagoma umana su uno scudo – Marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta una sagoma umana – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Potere di riforma.
Causa T-149/19.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 novembre 2019.
Société des produits Nestlé SA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta una sagoma umana su uno scudo – Marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta una sagoma umana – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Potere di riforma.
Causa T-149/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:789
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 novembre 2019 – Société des Produits Nestlé / EUIPO – Jumbo Africa (Rappresentazione di una sagoma umana su uno scudo)
(causa T‑149/19)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta una sagoma umana su uno scudo – Marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta una sagoma umana – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Potere di riforma»
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                1.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20, 42, 47)  | 
         
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                2.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 21)  | 
         
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                3.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 23)  | 
         
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                4.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 31, 40)  | 
         
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                5.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo che rappresenta una sagoma umana su uno scudo – Marchio figurativo che rappresenta una sagoma umana [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 29‑33, 35, 41, 47)  | 
         
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                6.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Grado di carattere distintivo del marchio anteriore [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 36)  | 
         
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                7.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punto 49)  | 
         
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 30 novembre 2018 (procedimento R 876/2018‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Jumbo Africa e la Société des Produits Nestlé.
Dispositivo
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                1)  | 
            
                La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 novembre 2018 (procedimento R 876/2018‑2) è annullata.  | 
         
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                2)  | 
            
                Il ricorso proposto dinanzi all’EUIPO dalla Jumbo Africa SL è respinto.  | 
         
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                3)  | 
            
                L’EUIPO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Société des Produits Nestlé SA ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.  | 
         
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                4)  | 
            
                La Jumbo Africa sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla Société des Produits Nestlé ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.  | 
         
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                5)  | 
            
                Il ricorso è respinto quanto al resto.  |