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Document 62019CJ0488

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021.
JR.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “sentenza esecutiva” – Reato che ha dato luogo a una condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo – Regno di Norvegia – Sentenza riconosciuta ed eseguita dallo Stato emittente in forza di un accordo bilaterale – Articolo 4, punto 7, lettera b) – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Extraterritorialità del reato.
Causa C-488/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:206

Causa C‑488/19

JR

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “sentenza esecutiva” – Reato che ha dato luogo a una condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo – Regno di Norvegia – Sentenza riconosciuta ed eseguita dallo Stato emittente in forza di un accordo bilaterale – Articolo 4, punto 7, lettera b) – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Extraterritorialità del reato»

  1. Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Procedimento pregiudiziale accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti su dette circostanze – Assenza – Rigetto dell’applicazione di tali procedimenti

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 105, § 1, e 107)

    (v. punti 38‑40)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo – Nozione di decisione giudiziaria – Condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo – Esclusione – Atti di riconoscimento e di esecuzione di tale condanna nello Stato emittente in applicazione di un accordo bilaterale – Inclusione – Presupposti – Condanna a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi – Obbligo di prevedere un controllo giurisdizionale dei presupposti per la pronuncia di detta condanna

    [Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, § 1, 2, § 1, e 8, § 1, c)]

    (v. punti 46‑52, 55‑58, 61, dispositivo 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Reato commesso al di fuori del territorio dello Stato emittente – Nozione – Reato commesso nel territorio di uno Stato terzo che ha dato luogo a una condanna in tale Stato – Mandato d’arresto europeo fondato su una decisione giudiziaria dello Stato emittente la quale consente il riconoscimento e l’esecuzione di detta condanna – Considerazione della competenza penale dello Stato terzo al fine di stabilire l’extraterritorialità del reato

    [Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4, punto 7, b)]

    (v. 66, 68, 69, 73, 74, 76, 78‑80, dispositivo 2)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Oggetto – Sostituire il sistema di estradizione tra Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299)

    (v. punti 70, 71)

Sintesi

Nel 2014 JR, cittadino lituano, è stato condannato in Norvegia a una pena detentiva. In applicazione di un accordo bilaterale tra la Norvegia e la Lituania ( 1 ), tale sentenza di condanna è stata riconosciuta e resa esecutiva in Lituania e JR è stato trasferito in quest’ultimo Stato al fine di espiarvi la sua pena residua. Nel novembre 2016 egli ha beneficiato di un provvedimento di liberazione condizionale, ma quest’ultimo è stato successivamente revocato ed è stata quindi disposta l’esecuzione del residuo di pena. A seguito della fuga di JR in Irlanda, le autorità lituane hanno emesso un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») nei suoi confronti. Nel gennaio 2019 JR è stato arrestato in Irlanda.

Dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), JR contesta la propria consegna alle autorità lituane deducendo, da un lato, il fatto che solo la Norvegia possa chiedere la sua estradizione e, dall’altro, il motivo di non esecuzione facoltativa di un MAE connesso all’extraterritorialità del reato ( 2 ). A suo avviso, poiché il reato all’origine del MAE è stato commesso in uno Stato diverso (la Norvegia) dallo Stato di emissione del MAE, l’Irlanda deve rifiutarsi di eseguire detto MAE.

In tale contesto, la High Court (Alta Corte) si è rivolta alla Corte. Essa chiede se possa essere emesso un MAE ai fini dell’esecuzione di una condanna che sia stata pronunciata da un giudice di uno Stato terzo ma che, in applicazione di un accordo bilaterale, sia stata riconosciuta e parzialmente eseguita nello Stato membro emittente. In caso di risposta affermativa, tale giudice chiede lumi sulla qualifica di «reato extraterritoriale», per stabilire se il motivo di non esecuzione facoltativa di cui trattasi sia applicabile nel caso di specie.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte rammenta che un MAE deve essere fondato su una decisione giudiziaria nazionale, distinta rispetto alla decisione di emissione del MAE. In tale ottica, una sentenza pronunciata da un giudice di uno Stato terzo, la quale infligga una pena privativa della libertà, non può costituire, in quanto tale, il fondamento di un MAE. Per contro, la Corte dichiara che un MAE può essere fondato su un atto di un giudice dello Stato membro emittente che riconosca una siffatta sentenza e che la renda esecutiva, a condizione che la pena privativa della libertà di cui trattasi sia non inferiore a quattro mesi.

Per giungere a tale conclusione, la Corte rileva, anzitutto, che simili atti di riconoscimento e di esecuzione da parte di uno Stato membro costituiscono decisioni giudiziarie ai sensi della decisione quadro relativa al MAE ( 3 ), quando sono stati adottati ai fini dell’esecuzione di una condanna. Poi, laddove tali atti consentano l’esecuzione, nello stesso Stato membro, di una sentenza, occorre qualificarli, a seconda dei casi, come «sentenza esecutiva» o come «decisione esecutiva». Infine, conformemente alla decisione quadro relativa al MAE ( 4 ), atti del genere rientrano nel suo ambito di applicazione a condizione che la condanna in questione preveda una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi. Non è richiesto che la pena da eseguire derivi da una sentenza pronunciata dai giudici dello Stato membro emittente o da quelli di un altro Stato membro.

Tuttavia, la Corte aggiunge che le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente sono tenute a vigilare sul rispetto dei requisiti inerenti al sistema del MAE in materia procedurale e di diritti fondamentali. Più nello specifico, la legge dello Stato membro emittente deve prevedere un controllo giurisdizionale che consenta di verificare che, nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della sentenza di condanna, nello Stato terzo, siano stati rispettati i diritti fondamentali della persona interessata. Ciò vale in particolare per il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) e dall’articolo 48 (presunzione di innocenza e diritti della difesa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In secondo luogo, la Corte dichiara che, per stabilire se il reato all’origine della condanna, pronunciata in uno Stato terzo, e della successiva emissione di un MAE sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» ( 5 ), occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo (nel caso di specie, la Norvegia), e non quella dello Stato membro emittente.

A tal riguardo, da un lato, la Corte rileva che una siffatta interpretazione è compatibile con la finalità perseguita dal motivo di non esecuzione facoltativa di un MAE connesso all’extraterritorialità del reato. Infatti, tale motivo consente di evitare di dare seguito a un MAE relativo all’esecuzione di una pena inflitta per un reato perseguito sulla base di una competenza penale internazionale più ampia di quella riconosciuta dalla legge dello Stato di esecuzione. Dall’altro lato, la Corte osserva che, per contro, una diversa interpretazione comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi generali della decisione quadro relativa al MAE. Infatti, se lo Stato di esecuzione potesse rifiutare di procedere alla consegna nell’ipotesi in cui la sentenza pronunciata dal giudice di uno Stato terzo sia stata riconosciuta dallo Stato di emissione del MAE, tale rifiuto potrebbe non solo ritardare l’esecuzione della pena, ma rischierebbe altresì di determinare l’impunità della persona ricercata. Inoltre, esso potrebbe dissuadere gli Stati membri dal richiedere il riconoscimento delle sentenze e, in una situazione come quella della fattispecie in esame, indurre lo Stato di esecuzione di una sentenza riconosciuta a limitare il ricorso agli strumenti di liberazione condizionale.


( 1 ) Accordo bilaterale sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali che impongono pene detentive o misure di privazione della libertà, concluso il 5 aprile 2011 tra il Regno di Norvegia e la Repubblica di Lituania.

( 2 ) Tale motivo è previsto all’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro relativa al MAE»).

( 3 ) V. articolo 1, paragrafo 1, articolo 2, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro relativa al MAE.

( 4 ) V. articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al MAE.

( 5 ) V. articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro relativa al MAE.

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