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Document 62019CJ0371
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020.
Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 170 e articolo 171, paragrafo 1 – Rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Articoli 9 e 10 – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 20 – Mancanza della copia di una fattura o di un documento d’importazione – Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete – Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta – Principio della neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Ricevibilità.
Causa C-371/19.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020.
Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 170 e articolo 171, paragrafo 1 – Rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Articoli 9 e 10 – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 20 – Mancanza della copia di una fattura o di un documento d’importazione – Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete – Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta – Principio della neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Ricevibilità.
Causa C-371/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:936
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020 – Commissione / Germania (Rimborso dell’IVA – Fatture)
(causa C‑371/19) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 170 e articolo 171, paragrafo 1 – Rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Articoli 9 e 10 – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 20 – Mancanza della copia di una fattura o di un documento d’importazione – Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete – Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta – Principio della neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Ricevibilità»
1. |
Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presentazione di elementi di fatto da cui risulta l’inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto – Obbligo a carico dello Stato membro convenuto di provare la modifica della prassi amministrativa in conformità al parere motivato della Commissione (Art. 258 TFUE) (v. punti 65, 68, 69) |
2. |
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Modalità d’esercizio del diritto al rimborso – Obbligo di fornire informazioni complementari a una richiesta di rimborso – Rigetto delle domande di rimborso presentate in tempo utile, senza previamente invitare i ricorrenti a integrare le loro domande con la presentazione delle copie delle fatture o dei documenti di importazione – Violazione del principio della neutralità fiscale e dell’effetto utile del diritto al rimborso (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalle direttive 2008/8, artt. 170 e 171, e 2008/9, artt. 5, 10, 15, § 1, e 20, § 1) (v. punti 77-84, 86-88, disp. 1) |
3. |
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Modalità d’esercizio del diritto al rimborso – Obbligo di fornire informazioni complementari a una richiesta di rimborso – Dichiarazione di avvenuta ricezione della domanda di rimborso dell’imposta che non sollecita informazioni né documenti giustificativi complementari – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2008/9, artt. 15, § 1, 19, § 1, e 20, § 1) (v. punti 96-99) |
Dispositivo
1) |
Nel respingere le domande di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) presentate prima del 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo del rimborso, ma non corredate dalle copie delle fatture o dei documenti d’importazione richiesti dalla normativa dello Stato membro di rimborso in forza dell’articolo 10 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, senza previamente invitare i richiedenti a integrare le proprie richieste di rimborso mediante presentazione, ove necessario oltre tale data, delle suddette copie o a fornire adeguate informazioni tali da rendere possibile il trattamento di dette richieste, la Repubblica federale di Germania ‑ violando il principio della neutralità dell’IVA nonché l’effetto utile del diritto al rimborso dell’IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ‑ è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché dell’articolo 5 della direttiva 2008/9. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporta, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese della Commissione europea. |
4) |
La Commissione europea sopporta un terzo delle proprie spese. |
( 1 ) GU C 213 del 24.6.2019.