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Document 62019CJ0371

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020.
    Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
    Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 170 e articolo 171, paragrafo 1 – Rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Articoli 9 e 10 – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 20 – Mancanza della copia di una fattura o di un documento d’importazione – Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete – Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta – Principio della neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Ricevibilità.
    Causa C-371/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:936

     Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020 – Commissione / Germania (Rimborso dell’IVA – Fatture)

    (causa C‑371/19) ( 1 )

    «Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 170 e articolo 171, paragrafo 1 – Rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Articoli 9 e 10 – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 20 – Mancanza della copia di una fattura o di un documento d’importazione – Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete – Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta – Principio della neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Ricevibilità»

    1. 

    Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presentazione di elementi di fatto da cui risulta l’inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto – Obbligo a carico dello Stato membro convenuto di provare la modifica della prassi amministrativa in conformità al parere motivato della Commissione

    (Art. 258 TFUE)

    (v. punti 65, 68, 69)

    2. 

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Modalità d’esercizio del diritto al rimborso – Obbligo di fornire informazioni complementari a una richiesta di rimborso – Rigetto delle domande di rimborso presentate in tempo utile, senza previamente invitare i ricorrenti a integrare le loro domande con la presentazione delle copie delle fatture o dei documenti di importazione – Violazione del principio della neutralità fiscale e dell’effetto utile del diritto al rimborso

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalle direttive 2008/8, artt. 170 e 171, e 2008/9, artt. 5, 10, 15, § 1, e 20, § 1)

    (v. punti 77-84, 86-88, disp. 1)

    3. 

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Modalità d’esercizio del diritto al rimborso – Obbligo di fornire informazioni complementari a una richiesta di rimborso – Dichiarazione di avvenuta ricezione della domanda di rimborso dell’imposta che non sollecita informazioni né documenti giustificativi complementari – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza

    (Direttiva del Consiglio 2008/9, artt. 15, § 1, 19, § 1, e 20, § 1)

    (v. punti 96-99)

    Dispositivo

    1) 

    Nel respingere le domande di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) presentate prima del 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo del rimborso, ma non corredate dalle copie delle fatture o dei documenti d’importazione richiesti dalla normativa dello Stato membro di rimborso in forza dell’articolo 10 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, senza previamente invitare i richiedenti a integrare le proprie richieste di rimborso mediante presentazione, ove necessario oltre tale data, delle suddette copie o a fornire adeguate informazioni tali da rendere possibile il trattamento di dette richieste, la Repubblica federale di Germania ‑ violando il principio della neutralità dell’IVA nonché l’effetto utile del diritto al rimborso dell’IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ‑ è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché dell’articolo 5 della direttiva 2008/9.

    2) 

    Il ricorso è respinto per il resto.

    3) 

    La Repubblica federale di Germania sopporta, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese della Commissione europea.

    4) 

    La Commissione europea sopporta un terzo delle proprie spese.


    ( 1 ) GU C 213 del 24.6.2019.

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