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Document 62018TO0481

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell'8 aprile 2019.
Electroquimica Onubense, SL contro Agenzia europea per le sostanze chimiche.
REACH – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo – Irricevibilità manifesta.
Causa T-481/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:227

Causa T‑481/18

Electroquimica Onubense, SL

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 aprile 2019

«REACH – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo – Irricevibilità manifesta»

  1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Società rappresentata da un avvocato assunto quale lavoratore dipendente della ricorrente – Inosservanza del requisito dell’indipendenza

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, commi 3 e 4, e art. 53, comma 1)

    (v. punti 10-12, 14, 15)

  2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione da parte di un avvocato – Nozione di avvocato – Interpretazione autonoma

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 4)

    (v. punti 20, 21)

Sintesi

Nella causa che ha dato luogo all’ordinanza dell’8 aprile 2019, Electroquimica Onubense/ECHA (T‑481/18), il Tribunale era stato investito di un ricorso proposto avverso la decisione SME D (2018) 2931 DC dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA»), del 31 maggio 2018, che accerta che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e le impone il pagamento di un onere amministrativo.

L’ECHA ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità relativa al fatto che l’avvocato che rappresentava la ricorrente non sembrava soddisfare la condizione di indipendenza richiesta dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dal regolamento di procedura del Tribunale. L’ECHA si fondava sulla circostanza che, nel ricorso, l’avvocato della ricorrente aveva indicato, quale proprio recapito, un indirizzo di posta elettronica contenente il nome di dominio della ricorrente.

Il Tribunale ricorda anzitutto la giurisprudenza secondo la quale, in particolare, dall’impiego del termine «rappresentate» nell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che, ai fini della presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale, una parte, ai sensi di tale articolo, deve avvalersi dei servizi di un «terzo» abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’accordo SEE.

Tale requisito del ricorso ai servizi di un terzo risponde alla concezione della funzione dell’avvocato come collaboratore all’amministrazione della giustizia chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Il concetto d’indipendenza dell’avvocato dinanzi ai giudici dell’Unione è determinato non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego tra l’avvocato e il suo cliente.

Tenuto conto delle funzioni dell’avvocato della ricorrente, assunto in qualità di lavoratore dipendente di quest’ultima, al posto di responsabile delle risorse umane, il Tribunale ha dichiarato che quest’ultimo non può essere considerato come un terzo indipendente dalla ricorrente. Infatti, vi è il rischio che, a causa di tali funzioni, l’opinione professionale dell’avvocato della ricorrente, almeno in parte, sia influenzata dal suo ambiente professionale, di modo che egli ha necessariamente, nei confronti della ricorrente, un grado di indipendenza inferiore a quello che avrebbe un avvocato esterno nei confronti del suo cliente.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che dalla sua abilitazione ad esercitare dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali non possa dedursi che l’avv. González Blanco sia automaticamente ammesso a rappresentare la ricorrente dinanzi al Tribunale.

Sottolineando che le disposizioni relative alla rappresentanza delle parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dinanzi ai giudici dell’Unione devono essere interpretate, per quanto possibile, in maniera autonoma, senza fare riferimento al diritto nazionale, il Tribunale ha concluso che la compatibilità, in Spagna, tra la libera professione forense e le funzioni esercitate nella specie dall’avvocato della ricorrente in qualità di lavoratore dipendente di quest’ultima non è quindi idonea, di per sé, a dimostrare che il requisito dell’indipendenza è soddisfatto.

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