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Document 62018CJ0542

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2020.
Erik Simpson e HG contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea.
Riesame delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea Simpson/Consiglio (T‑646/16 P) e HG/Commissione (T‑693/16 P) – Funzione pubblica – Composizione del collegio giudicante che ha emesso le sentenze in primo grado – Procedura di nomina di un giudice al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tribunale precostituito per legge – Sindacato incidentale di legittimità – Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione.
Cause riunite C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:232

Cause C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II

Erik Simpson
contro
Consiglio dell’Unione europea

e

HG
contro
Commissione europea

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2020

«Riesame delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea Simpson/Consiglio (T‑646/16 P) e HG/Commissione (T‑693/16 P) – Funzione pubblica – Composizione del collegio giudicante che ha emesso le sentenze in primo grado – Procedura di nomina di un giudice al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tribunale precostituito per legge – Sindacato incidentale di legittimità – Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione»

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Principio del giudice precostituito per legge – Irregolarità nella procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

    (v. punti 55‑58)

  2. Tribunale della funzione pubblica – Procedura di nomina di un giudice presso detto Tribunale – Potere discrezionale del Consiglio – Limiti – Rispetto dei requisiti fissati dall’invito pubblico a presentare candidature e delle norme di procedura adottate per l’esercizio del potere discrezionale

    (Art. 257, comma 4, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 3)

    (v. punti 61, 68)

  3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Portata

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

    (v. punti 71, 73, 74, 80)

  4. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Riconoscimento all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Significato e portata identici – Livello di tutela garantito dalla Carta che non incide su quello garantito dalla suddetta Convenzione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, comma 2, 52, § 3, e 53)

    (v. punto 72)

  5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Principio del giudice precostituito per legge – Irregolarità nella procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica – Violazione di detto principio – Insussistenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

    (v. punti 75, 77‑79, 81‑83)

  6. Riesame – Constatazione di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione – Criteri di valutazione – Conseguenze che devono esserne tratte – Annullamento della sentenza e rinvio della causa dinanzi al giudice dell’impugnazione

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 62 ter, comma 1)

    (v. punti 84‑87, 89, 90)

Sintesi

Nella sua sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (cause riunite C‑542/18 RX II e C‑543/18 RX II), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha proceduto al riesame ( 1 ) delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2018, Simpson/Consiglio (T‑646/16 P) e HG/Commissione (T‑693/16 P) ( 2 ) (in prosieguo: le «sentenze oggetto di riesame»). Essa ha statuito che il Tribunale, nella parte in cui ha dichiarato che l’irregolarità che inficiava la procedura di nomina di un giudice del Tribunale della funzione pubblica comportava una violazione del principio del giudice precostituito per legge ( 3 ), ha pregiudicato l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. Pur riconoscendo l’esistenza di un’irregolarità nella procedura di nomina di cui trattasi, la Corte ha ritenuto che tale irregolarità non potesse giustificare, di per sé sola, l’annullamento delle decisioni adottate dal collegio giudicante del Tribunale della funzione pubblica al quale il giudice interessato era stato assegnato. Le sentenze oggetto di riesame sono state annullate e le cause sono state rinviate dinanzi al Tribunale.

Nella fattispecie, in vista della scadenza dei mandati di due giudici del Tribunale della funzione pubblica, i sigg. Van Raepenbusch e Kreppel, il 3 dicembre 2013 era stato lanciato un invito pubblico a presentare candidature. A seguito di tale invito, il comitato di selezione ( 4 ) aveva redatto un elenco di sei candidati. In vista della scadenza del mandato di un terzo giudice del Tribunale della funzione pubblica, la sig.ra Rofes i Pujol, non era stato lanciato alcun invito pubblico a presentare candidature.

Il Consiglio dell’Unione europea, in data 22 marzo 2016, ha nominato tre giudici al Tribunale della funzione pubblica: i sigg. Van Raepenbusch, Sant’Anna e Kornezov. Al fine di procedere alle nomine a questi tre posti di giudice, il Consiglio ha utilizzato l’elenco dei candidati redatto a seguito dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013, anche per il posto vacante precedentemente occupato dalla sig.ra Rofes i Pujol (in prosieguo: il «terzo posto»), sebbene tale invito pubblico a presentare candidature non riguardasse tale posto. I sigg. Sant’Anna e Kornezov sono stati assegnati alla Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica per il periodo compreso tra il 14 aprile e il 31 agosto 2016.

A seguito delle impugnazioni proposte dinanzi al Tribunale, due decisioni emesse dalla Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica ( 5 ) (in prosieguo: le «decisioni impugnate») sono state annullate dalle sentenze oggetto di riesame, con la motivazione che il collegio giudicante non era stato costituito regolarmente. Con decisioni del 17 settembre 2018 ( 6 ), la Sezione del riesame della Corte ha dichiarato che occorreva procedere al riesame di tali sentenze onde determinare se esse compromettessero l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

In primo luogo, la Corte ha precisato che il motivo relativo all’irregolarità della composizione del collegio giudicante che aveva pronunciato le decisioni impugnate doveva essere esaminato d’ufficio dal Tribunale. Infatti, le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. Quest’ultimo implica che ogni organo giurisdizionale abbia l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto tribunale quando, al riguardo, sorga un dubbio serio. Orbene, un dubbio del genere effettivamente esisteva nel caso di specie, dato che l’irregolarità del collegio giudicante era stata riscontrata in una precedente sentenza del Tribunale ( 7 ). Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto esaminando d’ufficio la regolarità di tale composizione nelle sentenze oggetto di riesame.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che l’irregolarità nella procedura di nomina derivava esclusivamente dalla violazione, da parte del Consiglio, dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013. A tale riguardo, la Corte ha confermato che il Consiglio aveva violato il contesto normativo che si era dato esso stesso pubblicando tale invito pubblico a presentare candidature, e che era tenuto a rispettare. Tuttavia, l’utilizzo dell’elenco dei candidati per la nomina al terzo posto appare, per il resto, conforme alle norme che disciplinavano la procedura di nomina di giudici al Tribunale della funzione pubblica. In particolare, l’elenco in questione conteneva effettivamente un numero di candidati corrispondente al doppio del numero di giudici nominati in base a detto elenco. Inoltre, nessun elemento consente di revocare in dubbio il rispetto del requisito secondo cui i giudici del Tribunale della funzione pubblica dovevano essere scelti tra persone che offrissero tutte le garanzie di indipendenza e possedessero la capacità richiesta per l’esercizio di funzioni giurisdizionali, o ancora di quello secondo cui l’elenco doveva indicare i candidati in possesso dell’esperienza di alto livello più adeguata. L’irregolarità in questione non permetterebbe, del resto, in alcun modo di ritenere che la nomina del giudice al terzo posto avrebbe condotto a una composizione non equilibrata del Tribunale della funzione pubblica in termini di ripartizione geografica o di rappresentanza degli ordinamenti giuridici nazionali.

In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che la suddetta irregolarità non costituisce una violazione del principio del giudice precostituito per legge previsto all’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione di tale principio, in particolare quando detta irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati.

Orbene, la nomina di un giudice al terzo posto è stata effettuata nel rispetto delle norme fondamentali per la nomina dei giudici al Tribunale della funzione pubblica. In tale contesto, la mera circostanza che il Consiglio abbia attinto all’elenco redatto a seguito dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 al fine di coprire il terzo posto non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione di una norma fondamentale della procedura di nomina dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica, di natura e gravità tali da far sorgere un rischio reale che il Consiglio facesse un uso ingiustificato dei suoi poteri mettendo a repentaglio l’integrità del risultato al quale ha condotto il processo di nomina e suscitando così un dubbio legittimo quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice nominato al terzo posto, o addirittura della sezione alla quale è stato assegnato. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto annullando le decisioni impugnate sulla sola base dell’irregolarità commessa nella procedura di nomina di cui trattasi.

In quarto e ultimo luogo, la Corte ha dichiarato che l’errore di diritto che vizia le sentenze oggetto di riesame compromette l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. Infatti, tali sentenze possono costituire precedenti che possono ripercuotersi in altre cause che mettano in discussione la nomina di un membro di un collegio giudicante e, più in generale, il diritto a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. Orbene, tale diritto riveste carattere fondamentale e trasversale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la cui interpretazione e coerenza devono essere garantite dalla Corte.


( 1 ) Le decisioni emesse dal Tribunale della funzione pubblica sulle impugnazioni dirette contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica possono, a seguito di proposta del primo avvocato generale, essere riesaminate dalla Corte in caso di grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. La procedura di riesame è prevista all’articolo 256, paragrafo 2, TFUE e agli articoli 62 e seguenti dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

( 2 ) Sentenze del 19 luglio 2018, Simpson/Consiglio (T‑646/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:493), e HG/Commissione (T‑693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492)

( 3 ) Il principio del giudice precostituito per legge è sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A norma di tale disposizione, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

( 4 ) Il comitato di selezione è il comitato menzionato all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia. Esso era chiamato ad esprimere il proprio parere sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica e ad integrare tale parere con un elenco di candidati in possesso dell’esperienza più adeguata.

( 5 ) Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136) e sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155).

( 6 ) Decisioni della Corte del 17 settembre 2018, Riesame Simpson/Consiglio (C‑542/18 RX, EU:C:2018:763) e Riesame HG/Commissione (C‑543/18 RX, EU:C:2018:764).

( 7 ) Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T-639/16 P, EU:T:2018:22).

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