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Document 62018CJ0168

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2019.
Pensions-Sicherungs-Verein VVaG contro Günther Bauer.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Regimi complementari di previdenza – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello minimo di tutela garantito – Obbligo per l’ex datore di lavoro di compensare una riduzione della pensione professionale di vecchiaia – Organismo previdenziale esterno – Effetto diretto.
Causa C-168/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1128

Causa C‑168/18

Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

contro

Günther Bauer

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgericht)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Regimi complementari di previdenza – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello minimo di tutela garantito – Obbligo per l’ex datore di lavoro di compensare una riduzione della pensione professionale di vecchiaia – Organismo previdenziale esterno – Effetto diretto»

  1. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94 – Regimi complementari di previdenza professionale – Obbligo per lo Stato membro interessato di adottare le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati – Ambito di applicazione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/94, art. 8)

    (v. punti 35, 36, dispositivo 1)

  2. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94 – Regimi complementari di previdenza professionale – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello minimo di tutela richiesto – Riduzione delle prestazioni pensionistiche professionali – Indennità corrispondente almeno al 50% del valore dei diritti maturati dall’ex lavoratore subordinato – Indennità che deve rispettare la soglia di rischio di povertà

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/94, art. 8)

    (v. punti 38‑46, dispositivo 2)

  3. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94 – Regimi complementari di previdenza professionale – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Organismo previdenziale esterno – Possibilità per un lavoratore dipendente di invocare, nei confronti di un ente siffatto, l’articolo 8 della suddetta direttiva dotato di effetto diretto – Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/94, art. 8)

    (v. punti 48‑54, 57, dispositivo 3)

Sintesi

Uno Stato membro è tenuto a garantire a un ex lavoratore subordinato, in caso di riduzione dell’importo di prestazioni pensionistiche professionali a causa dell’insolvenza del proprio datore di lavoro, almeno la metà di tali prestazioni, ovvero, qualora le perdite subite siano inferiori alla metà di tali prestazioni, a garantire che la riduzione stessa non porti tale ex lavoratore a dover vivere al di sotto della soglia di rischio di povertà

Nella sentenza Pensions-Sicherungs-Verein (C‑168/18), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte, interpretando l’articolo 8 della direttiva 2008/94 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro ( 1 ), ha dichiarato che una riduzione dell’importo delle prestazioni pensionistiche professionali erogate a un ex lavoratore subordinato, a causa dell’insolvenza del suo ex datore di lavoro, è considerata manifestamente sproporzionata qualora tale ex lavoratore subordinato già viva o dovrebbe vivere, in conseguenza di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà. Ciò vale anche, ad avviso della Corte, qualora l’interessato percepisca almeno la metà dell’importo delle prestazioni derivanti dai propri diritti maturati.

Nel procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio un cittadino tedesco ha beneficiato, a partire dal dicembre 2000, di una pensione professionale che comprendeva un supplemento pensionistico mensile e una gratifica natalizia annuale, concessi direttamente dall’ex datore di lavoro, nonché una pensione, versata dalla cassa pensionistica tedesca sulla base dei contributi di detto ex datore di lavoro. A seguito di difficoltà economiche affrontate nel 2003 da tale cassa pensionistica, l’importo delle prestazioni erogate è stato ridotto, previa autorizzazione dell’Ufficio federale di vigilanza sui servizi finanziari. L’ex datore di lavoro ha compensato tale riduzione fino al 2012, quando nei suoi confronti è stata avviata una procedura di insolvenza. A partire da tale data, l’ex lavoratore non riceve più alcuna compensazione della riduzione, atteso che l’organismo di diritto privato designato dalla Germania come organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni professionali ha preso in carico unicamente il supplemento pensionistico mensile e la gratifica natalizia annuale, con esclusione della compensazione della riduzione.

La Corte ha anzitutto verificato se ricorressero gli elementi materiali richiesti dall’articolo 8 della direttiva 2008/94 e ha risposto in senso affermativo, in quanto si trattava di un ex lavoratore subordinato, il cui ex datore di lavoro si trovava in stato di insolvenza e in quanto, alla data in cui è insorta la sua insolvenza e a causa della medesima, sono stati lesi i suoi diritti a prestazioni di vecchiaia. La Corte ha concluso che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 era effettivamente applicabile ad una situazione quale quella di cui al caso di specie.

Quanto poi alle circostanze in cui si deve ritenere che una riduzione dell’importo delle prestazioni pensionistiche professionali sia manifestamente sproporzionata, comportando l’obbligo degli Stati membri di garantire una certa tutela, la Corte ha ricordato che nel recepire l’articolo 8 della direttiva 2008/94 gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale e sono tenuti unicamente a garantire il minimo di tutela richiesto da tale disposizione. Essa ha altresì ricordato che un ex lavoratore subordinato deve percepire, in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia che derivano dai propri diritti maturati, il che non porta tuttavia ad escludere che, anche qualora sia presente tale garanzia minima, in talune circostanze, le perdite subite possano essere considerate manifestamente sproporzionate. A tal proposito, la Corte ha precisato che una riduzione delle prestazioni di vecchiaia deve essere considerata manifestamente sproporzionata qualora la capacità dell’interessato di far fronte alle proprie necessità sia gravemente compromessa. Ciò si verificherebbe nel caso di un ex lavoratore subordinato che già viva o che dovrebbe vivere, a seguito di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato. In tal caso, lo Stato membro interessato sarebbe tenuto a garantire un’indennità per un importo che, senza necessariamente coprire la totalità delle perdite subite, sia tale da porre rimedio al loro carattere manifestamente sproporzionato.

La Corte ha infine dichiarato che il citato articolo 8, imponendo agli Stati membri di garantire una tutela minima all’ex lavoratore esposto ad una riduzione manifestamente sproporzionata di prestazioni di vecchiaia, contiene un obbligo chiaro, preciso e incondizionato gravante sugli Stati membri, che mira a conferire diritti ai singoli. Di conseguenza, tale disposizione può essere invocata nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato come organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro, qualora, tenuto conto del compito affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l’organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, a condizione che il compito di garanzia affidatogli si estenda effettivamente ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesta la tutela minima prevista da tale disposizione.


( 1 ) Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).

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