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Document 62017TO0815

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace contro Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti.
Ricorso d’annullamento – Contributo finanziario – Progetto d’interesse comune nel settore delle reti transeuropee di trasporto e di energia – Servizi di pianificazione preliminare per la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Dresda‑Praga – Decisione relativa ai costi ammissibili – Errata individuazione della parte convenuta – Irricevibilità.
Causa T-815/17.

Court reports – general

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018 – Správa železniční dopravní cesty/Commissione e INEA

(causa T‑815/17)

«Ricorso d’annullamento – Contributo finanziario – Progetto d’interesse comune nel settore delle reti transeuropee di trasporto e di energia – Servizi di pianificazione preliminare per la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Dresda‑Praga – Decisione relativa ai costi ammissibili – Errata individuazione della parte convenuta – Irricevibilità»

1. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione di un’agenzia esecutiva dell’Unione europea di non considerare ammissibili taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di un progetto che beneficia di un contributo finanziario dell’Unione – Incidenza diretta sull’organismo incaricato dell’attuazione di tale progetto – Insussistenza

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 23‑29, 40)

2. 

Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Limiti – Rispetto dei presupposti per la ricevibilità di un ricorso

(Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punto 38)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della lettera dell’INEA dell’11 ottobre 2017, vertente sul conteggio finanziario finale e sull’ammissibilità delle somme richieste nell’ambito del contributo finanziario dell’Unione concesso al progetto d’interesse comune «Servizi relativi alla pianificazione preliminare della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Dresda‑Praga».

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia.

3) 

La Správa železniční dopravní cesty, státní organizace si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA).

4) 

La Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, la Commissione, l’INEA, la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia si faranno carico ciascuna delle proprie spese attinenti alle domande di intervento.

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