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Document 62017TO0242
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 settembre 2018.
SC contro Eulex Kosovo.
Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Clausola compromissoria – Politica estera e di sicurezza comune – Personale delle missioni internazionali dell’Unione – Contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in successione – Concorso interno – Imparzialità della commissione di selezione – Mancato rinnovo del contratto a tempo determinato – Riqualificazione parziale del ricorso – Responsabilità contrattuale – Responsabilità extracontrattuale – Danno patrimoniale e morale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.
Causa T-242/17.
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 settembre 2018.
SC contro Eulex Kosovo.
Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Clausola compromissoria – Politica estera e di sicurezza comune – Personale delle missioni internazionali dell’Unione – Contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in successione – Concorso interno – Imparzialità della commissione di selezione – Mancato rinnovo del contratto a tempo determinato – Riqualificazione parziale del ricorso – Responsabilità contrattuale – Responsabilità extracontrattuale – Danno patrimoniale e morale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.
Causa T-242/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Causa T‑242/17
SC
contro
Eulex Kosovo
«Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Clausola compromissoria – Politica estera e di sicurezza comune – Personale delle missioni internazionali dell’Unione – Contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in successione – Concorso interno – Imparzialità della commissione di selezione – Mancato rinnovo del contratto a tempo determinato – Riqualificazione parziale del ricorso – Responsabilità contrattuale – Responsabilità extracontrattuale – Danno patrimoniale e morale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
Massime – Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 settembre 2018
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione precisa e non equivoca della domanda
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)]
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta incombente al ricorrente e non al giudice dell’Unione – Ricorso proposto sulla base dell’articolo 272 TFUE – Ricorso basato su motivi vertenti sulla violazione di norme del diritto dell’Unione e diretto all’annullamento di decisioni – Possibilità di riqualificazione del ricorso da parte del giudice dell’Unione
(Artt. 263 e 272 TFUE)
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione che informa il ricorrente del suo mancato superamento di un concorso interno di una missione internazionale dell’Unione e decisione sul mancato rinnovo del suo contratto di lavoro – Inclusione – Atti che producono tali effetti al di fuori del rapporto contrattuale che lega le parti e che implicano l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’autorità contraente
(Artt. 263 e 272 TFUE)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, comma 2, TFUE)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Nozione – Onere della prova
(Art. 340, comma 2, TFUE)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Danno certo ed effettivo – Onere della prova
(Art. 340, comma 2, TFUE)
Secondo quanto disposto dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dall’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti, nonché un’esposizione sommaria di detti motivi e le conclusioni del ricorrente. Tali elementi devono essere tanto chiari e precisi da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, perlomeno sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso.
Per quanto riguarda, in particolare, le conclusioni delle parti, è opportuno sottolineare che esse individuano l’oggetto della controversia. Occorre, pertanto, che esse indichino, espressamente e inequivocabilmente, ciò che le parti chiedono.
(v. punti 24, 25)
V. il testo della decisione.
(v. punto 26)
Spetta al ricorrente scegliere il fondamento giuridico del ricorso, non essendo di competenza del giudice dell’Unione scegliere la base giuridica più appropriata.
Tuttavia, nell’ambito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 272 TFUE e diretto all’annullamento di decisioni di organi o organismi dell’Unione, a sostegno del quale il ricorrente non presenta alcun motivo, censura o argomento relativo a clausole contrattuali, ma al contrario propone alcuni motivi d’annullamento al fine di far accertare che le decisioni impugnate sono inficiate da vizi propri ad atti amministrativi, è opportuno giudicare che detto ricorso dev’essere qualificato come una domanda d’annullamento fondata sulle disposizioni dell’articolo 263 TFUE.
(v. punti 27, 43, 46)
Hanno natura contrattuale gli atti che si collocano nell’ambito di un contratto da cui sono inscindibili.
Al contrario, nel caso in cui un provvedimento miri a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori del rapporto contrattuale che lega le parti, e implichi l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa, tale provvedimento dev’essere oggetto di un ricorso d’annullamento fondato sull’articolo 263 TFUE.
A tale riguardo, la decisione di organizzare un concorso interno in seno a una missione internazionale dell’Unione configura un atto amministrativo e non è stata adottata sulla base del contratto di lavoro che vincolava il ricorrente alla missione per la quale il medesimo lavorava.
Di conseguenza, la decisione che informa il ricorrente del suo mancato superamento di un concorso interno di una tale missione internazionale dell’Unione, adottata dalla commissione di selezione nell’ambito del medesimo concorso interno, da un lato, è separabile da detto contratto di lavoro e, dall’altro lato, costituisce un atto impugnabile con un ricorso d’annullamento, in quanto mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale tra le parti e che derivano dall’esercizio di pubblici poteri conferiti a tale missione internazionale dell’Unione in qualità di autorità amministrativa.
(v. punti 36, 39‑42)
V. il testo della decisione.
(v. punto 58)
La responsabilità extracontrattuale dell’Unione a norma dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi, è subordinata alla sussistenza di un insieme di condizioni, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione, la reale sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dedotto e il danno lamentato.
Un nesso di causalità ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, è ammesso quando sussiste un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni e il danno, e la prova di detto nesso deve essere fornita dal ricorrente.
(v. punti 58, 61)
V. il testo della decisione.
(v. punto 59)