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Document 62017CJ0457

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2018.
Heiko Jonny Maniero contro Studienstiftung des deutschen Volkes eV.
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Ambito di applicazione – Nozione di “istruzione” – Assegnazione da parte di una fondazione privata di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca o di studio all’estero – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta – Assegnazione di tali borse di studio subordinata al previo superamento in Germania del primo esame di Stato in diritto (Erste Iuristische Staatsprüfung).
Causa C-457/17.

Causa C‑457/17

Heiko Jonny Maniero

contro

Studienstiftung des deutschen Volkes eV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Ambito di applicazione – Nozione di “istruzione” – Assegnazione da parte di una fondazione privata di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca o di studio all’estero – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta – Assegnazione di tali borse di studio subordinata al previo superamento in Germania del primo esame di Stato in diritto (Erste Iuristische Staatsprüfung

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2018

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43 – Ambito di applicazione – Nozione di istruzione – Assegnazione da parte di una fondazione privata di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all’estero – Inclusione – Presupposto – Nesso sufficientemente stretto tra le prestazioni finanziarie attribuite e la partecipazione a tali progetti di ricerca o di studio a loro volta rientranti nella medesima nozione di istruzione

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 3, § 1, g)]

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43 – Provvedimento nazionale che genera una discriminazione indiretta – Nozione di svantaggio particolare – Assegnazione da parte di una fondazione privata di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all’estero esclusivamente ai candidati che hanno superato, in tale Stato membro, un esame di diritto – Insussistenza della discriminazione suddetta

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 2, § 2, b)]

  1.  L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che l’assegnazione, da parte di una fondazione privata, di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all’estero rientra nella nozione di «istruzione», ai sensi di tale disposizione, qualora sussista un nesso sufficientemente stretto fra le prestazioni finanziarie concesse e la partecipazione a tali progetti di ricerca o di studio, a loro volta rientranti nella medesima nozione di «istruzione». Ciò si verifica, in particolare, laddove tali prestazioni finanziarie siano legate alla partecipazione dei potenziali candidati ad un siffatto progetto di ricerca o di studio, abbiano l’obiettivo di eliminare in tutto o in parte i potenziali ostacoli finanziari a tale partecipazione e siano idonee a conseguire tale obiettivo.

    In primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 22 e 23 delle sue conclusioni, il termine «istruzione» è inteso, nel significato abituale nel linguaggio corrente, come avente ad oggetto gli atti o i processi con cui sono trasmessi o acquisiti, in particolare, informazioni, conoscenze, nozioni, atteggiamenti, valori, capacità, competenze o comportamenti.

    Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 32 e 34 delle sue conclusioni, un’interpretazione teleologica della nozione di «istruzione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43 impone, in primo luogo, che l’accesso all’istruzione sia considerato uno degli aspetti essenziali di tale nozione, dal momento che non può esistere l’istruzione senza possibilità di accedervi e che, pertanto, l’obiettivo della direttiva, che è quello di combattere la discriminazione nell’ambito dell’istruzione, non potrebbe essere conseguito se la discriminazione fosse consentita al momento dell’accesso all’istruzione.

    In secondo luogo, i costi connessi alla partecipazione a un progetto di ricerca o a un programma di istruzione devono essere considerati come elementi che costituiscono l’accesso all’istruzione e, come tali, inclusi nella nozione di «istruzione», poiché la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a una siffatta partecipazione è tale da condizionare l’accesso a tale progetto o programma.

    (v. punti 31, 37, 38, 44, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 deve essere interpretato nel senso che il fatto che una fondazione privata stabilita in uno Stato membro riservi l’assegnazione di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studi giuridici all’estero ai candidati che abbiano superato, in detto Stato membro, un esame in diritto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, ai sensi di tale disposizione.

    Ai sensi di detto articolo, sussiste una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

    La nozione di «particolare svantaggio» ai sensi di tale disposizione dev’essere intesa come indicante che sono precisamente le persone di una determinata razza o origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 100, e del 6 aprile 2017, Jyske Finans, C‑668/15, EU:C:2017:278, punto 27).

    (v. punti 46, 47, 52, dispositivo 2)

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