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Document 62014CJ0083

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015.
CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD contro Komisia za zashtita ot diskriminatsia.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad.
Direttiva 2000/43/CE – Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom – Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri – Nozioni di “discriminazione diretta” e di “discriminazione indiretta” – Onere della prova – Eventuale giustificazione – Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali – Proporzionalità – Carattere generalizzato della misura – Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa – Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE – Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico.
Causa C-83/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:480

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 luglio 2015 ( *1 )

«Direttiva 2000/43/CE — Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica — Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom — Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri — Nozioni di “discriminazione diretta” e di “discriminazione indiretta” — Onere della prova — Eventuale giustificazione — Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali — Proporzionalità — Carattere generalizzato della misura — Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa — Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE — Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico»

Nella causa C‑83/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione del 5 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2014, nel procedimento

CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD

contro

Komisia za zashtita ot diskriminatsia,

con l’intervento di:

Anelia Nikolova,

Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, vicepresidente, facente funzione di presidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, S. Rodin e K. Jürimäe, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, J. Malenovský, D. Šváby, A. Prechal (relatore), F. Biltgen e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD, da A. Ganev, V. Bozhilov e A. Dzhingov, avocats;

per la Komisia za zashtita ot diskriminatsia, da A. Strashimirova, in qualità di agente;

per la sig.ra Nikolova, da S. Cox, barrister, M. Ferschtman e Y. Grozev, avocats;

per il governo bulgaro, da E. Petranova e D. Drambozova, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da D. Martin e D. Roussanov, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22), nonché dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento con cui la CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD (in prosieguo: la «CHEZ RB») chiede l’annullamento di una decisione della Komisia za zashtita ot dikriminatsia (Commissione per la difesa contro la discriminazione; in prosieguo: la «KZD») con la quale quest’ultima ha intimato alla CHEZ RB di porre fine a una discriminazione praticata nei confronti della sig.ra Nikolova e di astenersi in futuro da questo tipo di comportamento discriminatorio.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2000/43

3

I considerando 2, 3, 9, 12, 13, 15, 16 e 28 della direttiva 2000/43 così recitano:

«(2)

Conformemente all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(3)

Il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(...)

(9)

Le discriminazioni basate sulla razza o sull’origine etnica possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono anche compromettere l’obiettivo di sviluppare l’Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(...)

(12)

Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l’origine etnica dovrebbero andare al di là dell’accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l’istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

(13)

Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l’origine etnica nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe pertanto essere proibita in tutta la Comunità. (...)

(...)

(15)

La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l’evidenza statistica.

(16)

È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prevedere una protezione per le persone giuridiche che possono essere discriminate per motivi di razza o origine etnica dei loro membri.

(...)

(28)

(...) lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri (...)».

4

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/43, quest’ultima «mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

5

Intitolato «Nozione di discriminazione», l’articolo 2 di tale direttiva così dispone:

«1.   Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

a)

sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b)

sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3.   Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. (...)

(...)».

6

Sotto il titolo «Campo di applicazione», l’articolo 3 della richiamata direttiva, al paragrafo 1, lettera h), così recita:

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone (...) per quanto attiene:

(...)

h)

all’accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e alla loro fornitura, incluso l’alloggio».

7

Intitolato «Requisiti minimi», l’articolo 6 della direttiva 2000/43 al paragrafo 1 così prevede:

«Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva».

8

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Onere della prova», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».

La direttiva 2006/32/CE

9

Il considerando 29 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 64), così recitava:

«Per consentire agli utenti finali di prendere decisioni più informate per quanto riguarda il loro consumo individuale di energia, essi dovrebbero disporre di una quantità ragionevole di informazioni al riguardo e di altre informazioni pertinenti (...). Inoltre, i consumatori dovrebbero essere attivamente incoraggiati a verificare regolarmente la lettura dei loro contatori».

10

L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/32 prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica (...) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso».

La direttiva 2009/72/CE

11

L’articolo 3 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55), ai paragrafi 3 e 7 dispone quanto segue:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili (...) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. (...)

(...)

7.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali (...). Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I».

12

Ai sensi del punto 1, lettere h) e i), dell’allegato I alla direttiva 2009/72:

«1.   (...) le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

(...)

h)

possano disporre dei propri dati di consumo (...);

i)

siano adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica. (...)».

Il diritto bulgaro

La legge sulla tutela contro le discriminazioni

13

Ai sensi dell’articolo 4 della legge sulla tutela contro le discriminazioni (Zakon za zashtita ot diskriminatsia; in prosieguo: lo «ZZD»):

«(1)   È vietata ogni discriminazione, diretta o indiretta, fondata (...) sull’identità razziale, nazionale o etnica, (...) la condizione personale (...).

(2)   Configura una discriminazione diretta qualsiasi trattamento più sfavorevole di una persona sulla base delle caratteristiche personali di cui al paragrafo 1 rispetto al modo in cui è, è stata o sarebbe trattata un’altra persona in condizioni comparabili o simili.

(3)   Una discriminazione indiretta consiste nel collocare una persona, sulla base delle caratteristiche personali di cui al paragrafo 1, in una situazione più sfavorevole rispetto ad altre persone attraverso una disposizione, un criterio o una prassi in apparenza neutri, salvo che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da uno scopo legittimo e che i mezzi utilizzati al fine di raggiungerlo siano adeguati e necessari».

14

Il paragrafo 1, punti da 7 a 9, delle disposizioni complementari dello ZZD così recita:

«Ai fini della presente legge:

Punto 7. Per “trattamento sfavorevole” si intende qualsiasi atto, azione o omissione che arrechi pregiudizio direttamente o indirettamente a diritti o legittimi interessi.

Punto 8. L’espressione “sulla base delle caratteristiche personali di cui all’articolo 4, paragrafo 1” significa sulla base dell’effettiva sussistenza, che sia presente, passata о presunta, di una o più di tali caratteristiche personali nella persona discriminata o in una persona con la quale essa abbia un legame, o con la quale si presume abbia un legame, quando tale legame costituisca il motivo della discriminazione.

Punto 9. Le “persone con le quali si ha un legame” sono: (...) le persone che, per altre ragioni, possono essere considerate come direttamente o indirettamente dipendenti dalla vittima, qualora tale legame costituisca la causa della discriminazione; (...)».

15

A termini dell’articolo 40, paragrafi 1 e 2, dello ZZD:

«1.   La [KZD] è un organo statale specializzato e indipendente preposto alla prevenzione delle discriminazioni, alla tutela contro queste ultime e alla garanzia delle pari opportunità.

2.   La KZD procede al controllo dell’applicazione e del rispetto della presente legge (...)».

La legge sull’energia

16

L’articolo 10 della legge sull’energia (Zakon za energetikata; in prosieguo: il «ZE») prevede che «[l]a regolamentazione delle attività nei settori dell’energia (...) è garantita dalla Commissione nazionale dei mercati dell’energia e dell’acqua (Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane) (...), organo statale specializzato indipendente».

17

L’articolo 104 bis, paragrafo 4, dello ZE così dispone:

«Le condizioni generali pubblicate si applicano nei confronti del cliente finale anche in mancanza di accettazione espressa per iscritto».

18

Ai sensi dell’articolo 120, paragrafi 1 e 3, dello ZE:

«1.   Si procede al rilevamento dell’energia elettrica fornita al cliente finale per mezzo di strumenti di misurazione commerciale appartenenti all’operatore della rete di trasporto o di distribuzione dell’energia elettrica (...).

3.   L’operatore della rete di trasporto o di distribuzione dell’energia elettrica fissa il tipo, il numero e la collocazione degli strumenti e del materiale per la misurazione (...)».

Le condizioni generali della CHEZ RB

19

Le condizioni generali della CHEZ RB, come approvate dalla Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane, all’articolo 27 così recitano:

«1.   Gli strumenti di misurazione commerciale (...) sono disposti in maniera tale che il cliente possa effettuare un controllo visivo sui valori indicati.

2.   Se, al fine di salvaguardare la vita e la salute dei residenti, la proprietà, la qualità dell’energia elettrica, la continuità dell’approvvigionamento energetico, nonché la sicurezza e l’affidabilità del sistema di fornitura di energia, gli strumenti di misurazione commerciale sono stati collocati in luoghi di difficile accesso, l’impresa distributrice di energia elettrica è tenuta a garantire, a proprie spese, la possibilità di effettuare un controllo visivo nei tre giorni successivi alla domanda scritta del cliente in tal senso».

20

Per quanto attiene a detta possibilità di controllo visivo, le condizioni generali della CHEZ RB prevedono l’invio da parte di quest’ultima di un veicolo munito di una piattaforma elevatrice per mezzo della quale i suoi dipendenti possono procedere alla lettura dei contatori elettrici collocati in luoghi elevati e comunicare tale informazione al cliente. Quest’ultimo dispone peraltro della possibilità di fare installare, a pagamento, un secondo contatore detto «di controllo» all’interno della propria abitazione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21

La sig.ra Nikolova è un’imprenditrice individuale che gestisce un negozio di alimentari situato nel quartiere di «Gizdova mahala», nella città di Dupnitsa (Bulgaria), in cui risiedono prevalentemente persone di origine rom.

22

Nel 1999 e nel 2000 la CHEZ RB ha installato i contatori elettrici di tutti gli abbonati di tale quartiere sui pali di cemento appartenenti alla rete della linea elettrica aerea, a un’altezza di sei o sette metri, mentre negli altri quartieri i contatori installati dalla CHEZ RB sono collocati a un’altezza di 1,70 metri, perlopiù negli immobili dei consumatori, sulla facciata o sulle recinzioni (in prosieguo: la «prassi controversa»).

23

Nel dicembre del 2008 la sig. Nikolova ha poposto ricorso dinanzi alla KZD, sostenendo che la prassi controversa si spiegava con il fatto che la maggior parte dei residenti del quartiere di «Gizdova mahala» era di origine rom e che, per questo motivo, essa stessa era vittima di una discriminazione diretta a causa della nazionalità («narodnost»). L’interessata lamentava in particolare di non poter consultare il suo contatore elettrico per controllare il proprio consumo e sincerarsi della correttezza delle fatture emesse nei suoi confronti, che a suo parere sarebbero state di importo eccessivo.

24

Il 6 aprile 2010 la KZD ha pronunciato una decisione nella quale ha concluso che la prassi controversa costituiva una discriminazione indiretta vietata, fondata sulla nazionalità, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello ZZD.

25

Tale decisione è stata annullata con sentenza del 19 maggio 2011 del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), in particolare per il motivo che la KZD non aveva indicato di quale altra nazionalità fossero le persone rispetto alle quali la sig. Nikolova sarebbe stata discriminata. La causa è stata rinviata alla KZD.

26

Il 30 maggio 2012 la KZD ha adottato una nuova decisione con la quale accertava che la CHEZ RB aveva praticato nei confronti della sig.ra Nikolova una discriminazione diretta fondata sulla sua «condizione personale», ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello ZZD, ponendo l’interessata, a causa del luogo in cui era situato il suo esercizio commerciale, in una situazione di svantaggio rispetto ad altri clienti della CHEZ RB i cui contatori elettrici erano collocati in luoghi accessibili.

27

La CHEZ RB ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia).

28

Nella sua decisione di rinvio detto giudice osserva, in via preliminare, che la direttiva 2000/43 opera un’applicazione concreta del principio generale di non discriminazione basata sulla razza o l’origine etnica, sancito in particolare dall’articolo 21 della Carta, e che la situazione oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della richiamata direttiva, come definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della medesima. Non ravvisando peraltro motivi per dubitare dell’applicabilità del diritto dell’Unione, tale giudice indica di non formulare questioni pregiudiziali a tale proposito, rilevando che la Corte sarà in ogni caso chiamata a procedere a una valutazione su questo aspetto prima di pronunciarsi sulle questioni sottopostele.

29

Nell’esporre quindi le ragioni che lo hanno condotto a interrogare la Corte, il giudice del rinvio osserva anzitutto che, sebbene la KZD abbia fatto riferimento a una discriminazione fondata sulla «condizione personale» della sig.ra Nikolova, e quest’ultima abbia essa stessa erroneamente dedotto nel suo ricorso una discriminazione fondata sulla «nazionalità», la caratteristica personale tutelata deve, nella fattispecie, essere rapportata alla comune «origine etnica» rom della maggior parte delle persone che risiedono nel quartiere di «Gizdova mahala».

30

A tale proposito il giudice del rinvio ritiene, in primo luogo, che la comunità rom costituisca effettivamente una comunità etnica, alla quale in Bulgaria è peraltro riconosciuto lo status di minoranza etnica.

31

In secondo luogo tale giudice rileva che, nonostante non siano disponibili statistiche relative all’entità numerica della popolazione di origine rom residente nel quartiere interessato, quest’ultimo è comunemente presentato come il più grande «quartiere rom» della città di Dupnista. Tra le parti della controversia sarebbe peraltro pacifico che, in generale, la prassi controversa sia diffusa soltanto nei quartieri rom di varie città bulgare. Si tratterebbe al riguardo del principale fattore che determina la scelta della CHEZ RB relativa alla collocazione dei contatori elettrici a un’altezza inaccessibile, e, sebbene la CHEZ RB non affermi espressamente di ritenere che siano soprattutto persone di origine rom a effettuare allacciamenti illegali, tale circostanza emergerebbe dal contesto.

32

In terzo luogo, il giudice del rinvio considera che la KZD ha ritenuto a torto che l’origine rom della sig.ra Nikolova non fosse dimostrata. Infatti, indentificandosi nel ricorso con la popolazione di origine rom del quartiere di «Gizdova mahala», l’interessata si sarebbe autodefinita come persona avente tale origine. In ogni caso, detto giudice, che richiama in proposito la sentenza Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397), dichiara che la sussistenza di una discriminazione non presuppone che venga individuato un denunciante che sostiene di essere stato vittima di tale discriminazione. Secondo il medesimo giudice, dalla sentenza Coleman (C‑303/06, EU:C:2008:415) emerge parimenti che l’applicazione del principio della parità di trattamento non è limitata soltanto a coloro che possiedono la caratteristica personale tutelata.

33

Il giudice del rinvio sottolinea che la prima questione pregiudiziale attiene alle considerazioni che precedono.

34

Inoltre, pur essendo dal canto suo propenso a condividere la conclusione della KZD, secondo la quale la prassi controversa provoca una discriminazione diretta, detto giudice rileva che, nelle conclusioni presentate nella causa Belov (C‑394/11, EU:C:2012:585, punto 99), l’avvocato generale Kokott ha concluso che una prassi come quella controversa lasciava presumere una discriminazione indiretta. Lo stesso giudice osserva peraltro che nell’ambito di cause simili il Varhoven administrativen sad ha invece concluso nel senso dell’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull’origine etnica.

35

In tale contesto il giudice del rinvio esprime dubbi sulle nozioni di «discriminazione diretta» e di «discriminazione indiretta» contemplate rispettivamente dalle lettere a) e b) dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43, e sulla questione se la prassi controversa rientri in una di queste nozioni.

36

Infine, supponendo che detta prassi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, il giudice del rinvio dubita che essa possa essere considerata oggettivamente giustificata, appropriata e necessaria ai sensi della predetta disposizione. Esso sottolinea in particolare che, nonostante la CHEZ RB sostenga che tale prassi è giustificata a causa dell’esistenza di numerosi allacciamenti illegali, danni ai contatori e loro manomissioni, detta società ha rinunciato alle domande inizialmente proposte dinanzi alla KZD e dirette alla presentazione di una perizia e all’audizione di testimoni, facendo valere che detti comportamenti sarebbero di dominio pubblico. Dinanzi al giudice del rinvio le parti non hanno peraltro proceduto alla raccolta di prove aggiuntive, nonostante le richieste loro rivolte conformemente all’onere della prova. Detto giudice rileva poi che da articoli di stampa emerge l’esistenza di nuovi metodi efficaci e meno restrittivi per i consumatori, in particolare il ricorso a contatori che consentano al distributore di effettuare un rilevamento a distanza e di essere avvisato in caso di tentativi di manomissione.

37

In tale contesto l’Administrativen sad Sofia-grad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la nozione di “origine etnica” utilizzata nella direttiva [2000/43] e nella [Carta] debba essere interpretata nel senso che ricomprenda un gruppo compatto di cittadini bulgari di origine rom, quale quello che vive nel quartiere “Gizdova mahala” della città di Dupnitsa.

2)

Se la nozione di “situazione analoga”, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, trovi applicazione nella presente fattispecie, in cui nei quartieri rom gli strumenti di misura a fini commerciali sono installati a un’altezza di 6-7 metri, mentre in altri quartieri, dove la popolazione non è costituita da un gruppo compatto di popolazione rom, sono di norma posizionati a un’altezza inferiore a 2 metri.

3)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che con l’installazione di strumenti di misura a fini commerciali nei quartieri rom a un’altezza compresa tra 6 e 7 metri la popolazione di origine rom è trattata meno favorevolmente rispetto alla popolazione di origine etnica diversa.

4)

Se, qualora si riconosca un trattamento meno favorevole, la suddetta disposizione debba essere interpretata nel senso che, nella fattispecie del procedimento principale, tale trattamento dipenda in tutto o in parte dalla circostanza che si tratti del gruppo etnico dei rom.

5)

Se una norma nazionale quale l’articolo 1, punto 7, delle disposizioni complementari dello [ZZD], ai sensi del quale qualsiasi atto, azione o omissione che arreca pregiudizio direttamente o indirettamente a diritti o legittimi interessi è un “trattamento sfavorevole”, sia compatibile con la direttiva 2000/43.

6)

Se la nozione di “prassi apparentemente neutra” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 sia applicabile alla prassi seguita dalla [CHEZ RB] di installare i contatori a un’altezza compresa tra 6 e 7 metri. Come si debba interpretare la nozione “apparentemente”: se nel senso che la prassi sia manifestamente neutra o nel senso che appaia solo a prima vista neutra, ovvero sia apparentemente neutra.

7)

Se, affinché sussista una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, sia necessario che la prassi neutra metta le persone in una posizione di particolare svantaggio a motivo della loro razza o origine etnica, o se sia sufficiente che tale prassi colpisca solo persone con una determinata origine etnica. Se in tale contesto sia ammissibile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 una disposizione nazionale quale l’articolo 4, paragrafo 3, dello ZZD, secondo cui si è in presenza di una discriminazione indiretta quando una persona viene posta in una posizione meno favorevole sulla base di caratteristiche personali menzionate al paragrafo 1 (compresa l’etnia).

8)

Come si debba interpretare la nozione di “posizione di particolare svantaggio” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43. Se essa corrisponda alla nozione “meno favorevolmente”, utilizzata nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva, o se comprenda solo casi particolarmente rilevanti, evidenti e gravi di disparità di trattamento. Se la prassi descritta nella presente fattispecie rappresenti una situazione di particolare svantaggio. Qualora non si tratti di un caso rilevante, evidente e grave di persone poste in una posizione di svantaggio, se ciò sia sufficiente per escludere la presenza di una discriminazione indiretta (senza verificare se la corrispondente prassi risulti giustificata, appropriata e necessaria in relazione al conseguimento di una finalità legittima).

9)

Se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43 siano ammissibili disposizioni nazionali quali l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dello ZZD, che ai fini della sussistenza di una discriminazione diretta richiedono un “trattamento più sfavorevole” e per considerare una discriminazione come indiretta presuppongono che si debba «collocare una persona (…) in una posizione più sfavorevole», senza differenziare come la direttiva in base alla gravità dello specifico trattamento meno favorevole.

10)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che la prassi in discussione della [CHEZ RB] sia oggettivamente giustificata in considerazione della necessità di garantire la sicurezza della rete di elettricità e il corretto rilevamento del consumo di corrente. Se tale prassi sia appropriata anche tenuto conto dell’obbligo della convenuta di consentire agli utenti il libero accesso agli schermi dei contatori. Se tale prassi risulti necessaria qualora, in base a pubblicazioni nei mezzi di informazione, siano noti altri strumenti accessibili tecnicamente e finanziariamente per garantire la sicurezza degli strumenti di misura a fini commerciali».

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari

38

Come emerge dal punto 28 della presente sentenza, sebbene il giudice del rinvio ritenga che la situazione di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2000/43, come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della stessa, non reputando quindi necessario proporre alla Corte una questione pregiudiziale a tale proposito, esso non manca di sottolineare che tale aspetto costituisce una questione preliminare sulla quale la Corte dovrà esprimere una valutazione prima di procedere all’esame delle questioni pregiudiziali che esso le sottopone.

39

Mentre il governo bulgaro e la Commissione europea ritengono che la prassi controversa rientri in tale ambito di applicazione ratione materiae, la CHEZ RB sostiene invece il contrario. Secondo quest’ultima, la precisazione contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/43, in forza della quale la stessa si applica «nei limiti dei poteri conferiti [all’Unione]», comporta la conseguenza che la richiamata direttiva si applica soltanto in relazione a situazioni rientranti nell’ambito del diritto dell’Unione, circostanza che richiederebbe che una norma sostanziale di tale diritto sia applicabile ai fatti di cui trattasi. Orbene, l’Unione non avrebbe dettato nessuna norma relativa alla collocazione dei contatori elettrici o all’accesso visivo a questi ultimi.

40

A tale proposito, dal considerando 12 della direttiva 2000/43 emerge che il legislatore dell’Unione ha considerato che, per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentano la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l’origine etnica dovrebbero in particolare coprire ambiti quali quelli citati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola (v. sentenza Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 41).

41

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/43 fa riferimento, in generale, all’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, a disposizione del pubblico (v. sentenza Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 45).

42

Come già dichiarato dalla Corte, considerato l’oggetto della direttiva 2000/43 e la natura dei diritti che si propone di tutelare, come pure il fatto che tale direttiva non è altro se non l’espressione, nell’ambito esaminato, del principio di uguaglianza, il quale è uno dei principi generali del diritto dell’Unione, riconosciuto all’articolo 21 della Carta, la sfera di applicazione della direttiva in parola non può essere definita in modo restrittivo (sentenza Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 43).

43

In tale contesto, e poiché, come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 38 e 39 delle sue conclusioni, non sussiste alcun dubbio che la fornitura di energia elettrica rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/43, tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che l’installazione presso l’utente finale di un contatore elettrico, che costituisce un accessorio indissolubilmente connesso a detta fornitura, ricade nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è soggetta al rispetto del principio della parità di trattamento che essa sancisce.

44

Quanto al riferimento contenuto nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 ai «limiti dei poteri conferiti [all’Unione]», nel caso di specie è sufficiente osservare che disposizioni come l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/32 o l’articolo 3, paragrafi 3 e 7, della direttiva 2009/72, letto in combinato disposto con l’allegato I, punto 1, lettere h) e i), alla stessa, attengono alla messa a disposizione agli utenti finali di contatori elettrici individuali destinati, nell’ambito del servizio universale, a consentire agli interessati di misurare, seguire e regolare il loro consumo energetico. A tale proposito non c’è dubbio quindi che le condizioni alle quali avviene tale messa a disposizione rientrino nel settore delle competenze dell’Unione, in particolare ai sensi dell’articolo 95 CE, divenuto articolo 114 TFUE, o dell’articolo 175 CE, divenuto articolo 191 TFUE, disposizioni che costituiscono la base giuridica delle richiamate direttive.

Sulla prima questione

45

Secondo la sua formulazione, la prima questione riguarda la nozione di «origine etnica», ai sensi della direttiva 2000/43 e dell’articolo 21 della Carta, e con essa il giudice del rinvio chiede se tale nozione debba essere interpretata nel senso che «ricomprenda un gruppo compatto di cittadini bulgari di origine rom», come quelli che risiedono nel quartiere di cui trattasi nel procedimento principale.

46

Alla luce delle considerazioni circostanziate contenute nella decisione di rinvio a tale proposito, come riassunte ai punti da 29 a 33 della presente sentenza, risulta che i quesiti del giudice del rinvio non vertono sulla questione se l’origine rom possa essere qualificata come «origine etnica» ai sensi della direttiva 2000/43 e, più in generale, del diritto dell’Unione, circostanza che detto giudice tende giustamente a dare per scontata. Infatti la nozione di origine etnica, derivante dall’idea che i gruppi sociali sono caratterizzati in particolare da una comunanza di nazionalità, fede religiosa, lingua, origine culturale e tradizionale e ambiente di vita, si applica alla comunità rom (v., in tal senso, a proposito dell’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Corte EDU, Natchova e a. c. Bulgaria nn. 43577/98 e 43579/98, CEDU 2005‑VII, nonché Sejdić e Finbci c. Bosnia-Ezegovina nn. 27996/06 e 34836/06, §§ da 43 a 45 e 50, CEDU 2009).

47

Per contro, come emerge dai punti 31 e 32 della presente sentenza, l’elemento determinante che sembra avere indotto il giudice del rinvio a deferire la sua prima questione è il fatto che la prassi controversa sia posta in essere in un intero quartiere abitato prevalentemente, ma non esclusivamente, da persone di origine rom.

48

A tale ultimo proposito, il giudice del rinvio considera che, poiché nel suo ricorso la sig.ra Nikolova si sarebbe assimilata alla popolazione di origine rom che risiede nel quartiere interessato e insieme alla quale essa subisce gli inconvenienti derivanti dalla prassi controversa, si può ritenere che l’interessata si sia essa stessa autodefinita come Rom. Tuttavia, detto giudice osserva altresì che, se si dovesse ritenere che la sig.ra Nikolova non sia di origine rom, tale circostanza non potrebbe inficiare né l’applicabilità nel caso di specie della direttiva 2000/43, né il fatto che l’interessata sarebbe nella fattispecie legittimata a dedurre un’inosservanza della direttiva medesima nei suoi confronti.

49

Per quanto la riguarda, nelle osservazioni presentate alla Corte, di cui occorre tenere conto, la sig.ra Nikolova ha formalmente dichiarato di essere di origine etnica bulgara, di non autodefinirsi Rom e di non dover essere considerata tale.

50

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rilevare che, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica» ai sensi della direttiva 2000/43 e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della medesima, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, debba essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la misura di cui trattasi nel procedimento principale interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da detta misura.

51

A tale proposito, per quanto riguarda i termini con cui sono formulate le disposizioni della direttiva 2000/43, va osservato che il suo articolo 1 precisa che l’obiettivo della stessa è quello di stabilire un quadro per la lotta alle «discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica».

52

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva nel definire il principio della parità di trattamento stabilisce che esso comporta che non sia praticata «alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica».

53

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, nella maggior parte delle versioni linguistiche, prevede che sussista discriminazione diretta quando, «a causa della razza od origine etnica», una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga, mentre soltanto alcune versioni linguistiche della citata disposizione si riferiscono a un trattamento meno favorevole subìto da una persona a causa della «sua» razza o della «sua» origine etnica.

54

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, sussiste discriminazione indiretta «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

55

Poiché il testo delle disposizioni summenzionate non consente, in quanto tale, tenuto conto in particolare della divergenza delle versioni linguistiche della direttiva 2000/43 menzionata al punto 53 della presente sentenza, di decidere la questione se il principio della parità di trattamento che tale direttiva mira a garantire sia applicabile, tra la cerchia di persone interessate da una misura discriminatoria fondata sulla razza o sull’origine etnica, soltanto a quelle che tra di esse possiedono effettivamente la razza o l’origine etnica di cui trattasi, al fine di interpretare dette disposizioni occorre tenere altresì conto del loro contesto nonché dell’economia generale e della finalità della direttiva 2000/43 di cui esse fanno parte (v., in tal senso, in particolare, sentenze VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché Commissione/Portogallo, C‑450/11, EU:C:2013:611, punto 47 e giurisprudenza citata).

56

A tale proposito si deve sottolineare che la giurisprudenza della Corte, già rammentata al punto 42 della presente sentenza, in forza della quale la sfera di applicazione della direttiva 2000/43 non può, considerato il suo oggetto e la natura dei diritti che si propone di tutelare, essere definita in modo restrittivo, è atta nella fattispecie a giustificare l’interpretazione secondo la quale il principio della parità di trattamento al quale si riferisce detta direttiva si applica non in relazione a una determinata categoria di persone, bensì sulla scorta dei motivi indicati al suo articolo 1, cosicché esso può giovare anche a coloro che, seppure non appartenenti essi stessi alla razza o all’etnia interessata, subiscono tuttavia un trattamento meno favorevole o un particolare svantaggio per uno di tali motivi (v., per analogia, sentenza Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, punti 38 e 50).

57

Tale interpretazione è peraltro corroborata dal considerando 16 e dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo i quali la protezione contro la discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica che essa mira a garantire si applica a «tutte» le persone.

58

Essa è anche confermata sia dal tenore letterale dell’articolo 13 CE, divenuto, in seguito a modifiche, articolo 19 TFUE, il quale costituisce la base giuridica della direttiva 2000/43, che conferisce all’Unione la competenza ad adottare i provvedimenti necessari a combattere qualsiasi discriminazione fondata in particolare sulla razza e l’origine etnica (v., per analogia, sentenza Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, punto 38), sia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, dal principio di non discriminazione fondata sulla razza e l’origine etnica sancito dall’articolo 21 della Carta, di cui la richiamata direttiva costituisce espressione concreta nei settori sostanziali da essa disciplinati (v. sentenza Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 43, nonché, per analogia, sentenza Felber, C‑529/13, EU:C:2015:20, punti 15 e 16).

59

Per quanto riguarda la situazione di cui trattasi nel procedimento principale, ammettendo che la sig.ra Nikolova non sia di origine rom, come essa afferma dinanzi alla Corte, resta il fatto che è proprio l’origine rom – nella fattispecie quella della maggior parte degli altri residenti del quartiere nel quale essa esercita la propria attività – a costituire l’elemento in base al quale l’interessata ritiene di avere subìto un trattamento meno favorevole o un particolare svantaggio.

60

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica», ai sensi della direttiva 2000/43 e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura.

Sulla quinta questione

61

Secondo la formulazione della quinta questione, che va esaminata in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se il paragrafo 1, punto 7, delle disposizioni complementari dello ZZD che definisce il «trattamento sfavorevole» come qualsiasi atto che arreca pregiudizio direttamente o indirettamente a «diritti o legittimi interessi» sia compatibile con la direttiva 2000/43.

62

Si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione (v., in particolare, sentenza Placanica e a., C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, EU:C:2007:133, punto 36 e giurisprudenza citata).

63

Si deve peraltro rilevare che dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che detta nozione di «trattamento sfavorevole» si applica, in forza del diritto nazionale, al fine di verificare l’esistenza di una discriminazione sia diretta sia indiretta ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4 dello ZZD.

64

Tenuto conto di quanto precede, la quinta questione dev’essere intesa come diretta a chiarire se la direttiva 2000/43, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o di una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica nei settori disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi.

65

A tale proposito si deve anzitutto rammentare che, come emerge dai considerando 12 e 13 della direttiva 2000/43, essa mira ad assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentano la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica, e proprio a questo fine «qualsiasi» discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l’origine etnica nei settori di cui alla presente direttiva dev’essere proibita nell’Unione. L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva conferma anche che il principio della parità di trattamento ai sensi della stessa comporta che non sia praticata «alcuna» discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.

66

Inoltre, come è stato ricordato al punto 42 della presente sentenza, la sfera di applicazione della direttiva in parola non può essere definita in modo restrittivo.

67

Da ultimo, il considerando 28 della direttiva 2000/43 precisa che lo scopo della stessa è quello di garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione negli Stati membri. A tale proposito, dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che essa stabilisce «requisiti minimi», fatta salva la possibilità per gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni «più favorevoli» alla protezione del principio della parità di trattamento.

68

Orbene, si deve constatare che una norma nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che qualifica come «meno favorevol[e]» o come «particolare svantaggio», ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43 soltanto gli atti che recano pregiudizio a un «diritto» o a un «legittimo interesse» di una persona, detta una condizione che non risulta dalle richiamate disposizioni di tale direttiva e che, pertanto, comporta la conseguenza di limitare l’ambito della tutela garantita dalla direttiva in parola.

69

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che la direttiva 2000/43, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica nei settori disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi.

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

70

Con le questioni dalla seconda alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente e in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che una misura come la prassi controversa è atta a creare una situazione nella quale alcune persone sono oggetto, ai sensi di detta disposizione, di un «trattamento meno favorevole» rispetto ad altre persone «in una situazione analoga» per ragioni attinenti in tutto o in parte all’origine etnica, cosicché detta prassi sarebbe alla base di una discriminazione diretta fondata su tale origine, ai sensi della medesima disposizione.

71

In proposito va rammentato che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Tuttavia, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita da detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possono essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (v., in particolare, sentenza Feryn, C‑54/07, EU:C:2008:397, punto 19 e giurisprudenza citata).

72

Nel caso di specie va rammentato in primo luogo, come già osservato al punto 58 della presente sentenza, che la direttiva 2000/43 costituisce espressione concreta, nella sua sfera di applicazione, del principio di non discriminazione fondata sulla razza e l’origine etnica sancito dall’articolo 21 della Carta.

73

In secondo luogo si deve rilevare che il considerando 3 di tale direttiva fa rinvio a vari accordi internazionali tra i quali figura, in particolare, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, adottata il 21 dicembre 1965. Ai sensi dell’articolo 1 di tale convenzione, la discriminazione fondata sull’origine etnica di una persona costituisce una forma di discriminazione razziale.

74

In terzo luogo, come emerge dai considerando 9, 12 e 13 della direttiva 2000/43, il legislatore dell’Unione ha inteso inoltre sottolineare, da un lato, che le discriminazioni basate sulla razza o sull’origine etnica possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del Trattato, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà, e possono anche compromettere l’obiettivo di sviluppare l’Unione in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e, dall’altro, che la proibizione di qualsiasi discriminazione di questo tipo che detta direttiva istituisce nei settori da essa disciplinati mira, in particolare, ad assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentano la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica.

75

Sulla scorta di queste considerazioni preliminari e per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se si possa considerare che la differenza di trattamento risultante dalla prassi controversa è stata posta in essere a causa dell’origine etnica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, oggetto della quarta questione pregiudiziale, occorre anzitutto rilevare che la sola circostanza che il quartiere di cui trattasi nel procedimento principale accolga anche residenti che non sono di origine rom non è idonea a escludere che una prassi del genere sia stata posta in essere in considerazione dell’origine etnica rom, che accomuna la maggior parte dei residenti di tale quartiere.

76

Inoltre, alla luce del riferimento contenuto nella quarta questione a un trattamento meno favorevole che potrebbe essere «in tutto o in parte» dovuto alla circostanza che esso riguarda l’etnia rom, va precisato che, affinché sussista una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, è sufficiente che tale origine etnica abbia determinato la decisione di porre in essere detto trattamento, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2000/43, concernenti requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa e azioni positive degli Stati membri dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica, eccezioni che non sono rilevanti nella presente causa.

77

Da ultimo, come emerge dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione di detto principio.

78

In proposito la Corte ha precisato che, sebbene incomba a colui che si ritenga leso dal mancato rispetto del principio della parità di trattamento dimostrare, in un primo momento, i fatti che consentono di presumere l’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, nell’ambito della dimostrazione di tali fatti deve essere garantito che il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto non rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/43 (sentenza Meister, C‑415/10, EU:C:2012:217, punti 36 e 40).

79

Spetta all’autorità giudiziaria nazionale o ad altra autorità competente valutare, in base al diritto e/o alle prassi nazionali, i fatti che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta, come prevede il considerando 15 della direttiva 2000/43 (sentenza Meister, C‑415/10, EU:C:2012:217, punto 37).

80

Nella fattispecie spetta quindi al giudice del rinvio prendere in considerazione tutte le circostanze in cui viene messa in atto la prassi controversa, al fine di determinare se vi siano indizi sufficienti perché i fatti che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta fondata sull’origine etnica siano considerati provati, e vigilare affinché il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto, nella fattispecie la CHEZ RB, nell’ambito dell’accertamento di tali fatti, non rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/43 (v., in tal senso, sentenza Meister, C‑415/10, EU:C:2012:217, punto 42).

81

Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione al riguardo si annovera in particolare la circostanza, rilevata da detto giudice, che è pacifico e non contestato dalla CHEZ RB che la prassi controversa è stata posta in essere da quest’ultima soltanto nei quartieri urbani che, al pari del quartiere di «Gizdova mahala», sono notoriamente popolati in proporzione maggioritaria da cittadini bulgari di origine rom.

82

Lo stesso dicasi della circostanza dedotta dalla KZD nelle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, secondo la quale la CHEZ RB, nell’ambito di diverse cause sulle quali la KZD era stata chiamata a pronunciarsi, ha affermato di ritenere che i danni e gli allacciamenti illegali sono principalmente opera di tali cittadini di origine rom. Affermazioni di questo tenore potrebbero in effetti suggerire che la prassi controversa si fondi su stereotipi o pregiudizi di ordine etnico, con i motivi razziali che si combinano con motivi di altra natura.

83

Tra gli elementi che possono altresì essere presi in considerazione rientra la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, che la CHEZ RB, nonostante richieste in tal senso da parte di detto giudice a titolo dell’onere della prova, si è astenuta dal produrre prove dei danni e delle manomissioni di contatori e degli allacciamenti illegali asseriti, sostenendo che essi sarebbero pubblicamente notori.

84

Il giudice del rinvio deve tenere parimenti conto del carattere coatto, generalizzato e duraturo della prassi controversa, la quale – a causa del fatto che, da un lato, essa è stata estesa senza distinzione a tutti i residenti del quartiere, indipendentemente dal fatto che i contatori individuali di questi ultimi siano stati oggetto di manomissioni o abbiano dato luogo ad allacciamenti illegali e dall’identità degli autori di tali comportamenti e, dall’altro, che essa continua a perdurare quasi un quarto di secolo dopo la sua introduzione – è atta a suggerire che i residenti di tale quartiere, che com’è noto accoglie principalmente cittadini bulgari di origine rom, sono considerati nel complesso come potenziali autori di tali comportamenti illegali. Infatti, una tale percezione può altresì costituire un indizio rilevante ai fini della valutazione complessiva della prassi in questione (v., per analogia, sentenza Asociația Accept, C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 51).

85

Peraltro, occorre ricordare che se il giudice del rinvio dovesse concludere nel senso della sussistenza di una presunzione di discriminazione, l’effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l’onere della prova incomba ai convenuti, che devono dimostrare che non vi è stata violazione di detto principio (v., in particolare, sentenze Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, punto 54, e Asociația Accept, C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 55). In un caso simile, incomberebbe alla CHEZ RB, in quanto convenuta, contestare la sussistenza di una siffatta violazione del principio della parità di trattamento, dimostrando che l’instaurazione della prassi controversa e il suo mantenimento non sono affatto fondati sulla circostanza che i quartieri di cui trattasi sono quartieri in cui risiedono prevalentemente cittadini bulgari di origine rom, ma esclusivamente su fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica (v., per analogia, sentenze Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, punto 55, e Asociația Accept, C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 56).

86

In secondo luogo, per quanto riguarda altre condizioni poste dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, oggetto della seconda e della terza questione, ossia, rispettivamente, la sussistenza di un «trattamento meno favorevole» e l’«analogia» delle situazioni esaminate, non c’è dubbio che una prassi come quella controversa presenti tali caratteristiche.

87

Da un lato infatti il carattere sfavorevole del trattamento risultante da detta prassi per i residenti, per la maggior parte di origine rom, che vivono nel quartiere urbano di cui trattasi non può essere contestato, alla luce tanto dell’estrema difficoltà e persino dell’impossibilità per gli interessati di consultare i loro contatori elettrici per controllare il consumo, quanto del carattere offensivo e stigmatizzante di tale prassi, già rilevato al punto 84 della presente sentenza.

88

Dall’altro lato, per quanto concerne la questione se la condizione relativa alla sussistenza di una «situazione analoga», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, possa essere soddisfatta nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio emerge che i dubbi che nutre in proposito il giudice del rinvio riguardano la duplice circostanza che le persone che non hanno un’origine rom e che risiedono nei «quartieri rom» sono anch’esse interessate dalla prassi controversa e che, viceversa, le persone di origine rom che risiedono in quartieri nei quali la maggior parte dei residenti non ha tale origine non subiscono detta prassi.

89

A tale proposito si deve ricordare che il requisito relativo all’analogia delle situazioni al fine di determinare la sussistenza di una violazione del principio della parità di trattamento dev’essere valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano (v., in particolare, sentenza Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 25).

90

Orbene, nel caso di specie va constatato che, in linea di principio, tutti gli utenti finali di energia elettrica riforniti da un medesimo distributore all’interno di un’entità urbana devono essere considerati, indipendentemente dal quartiere in cui risiedono, in una situazione analoga, nei confronti di tale distributore, per quanto riguarda la messa a disposizione di un contatore elettrico destinato a misurare il loro consumo e a consentire loro di seguirne l’evoluzione.

91

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che una misura come la prassi controversa costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura è stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all’origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all’inversione dell’onere della prova previste dall’articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva.

Sulle questioni dalla sesta alla nona

92

Con le questioni dalla sesta alla nona, che occorre esaminare congiuntamente e in quarto luogo, il giudice del rinvio s’interroga in sostanza sulla portata delle nozioni di «prassi apparentemente neutra» e di prassi consistente nel «mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, e si chiede inoltre se, supponendo che non costituisca una discriminazione diretta, una prassi come quella controversa soddisfi allora dette condizioni e se sia, di conseguenza, atta a costituire una discriminazione indiretta ai sensi della citata disposizione. Il giudice del rinvio si chiede anche se tale medesima disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, affinché sussista tale discriminazione indiretta, il particolare svantaggio dev’essersi verificato a causa della razza o dell’origine etnica.

93

Per quanto concerne, in primo luogo, la sussistenza di una «prassi apparentemente neutra», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, e la questione se tale nozione debba essere intesa, al pari del quesito del giudice del rinvio nella sesta questione, come indicante una prassi il cui carattere neutro è particolarmente «manifesto» oppure una prassi neutra «in apparenza» o «prima facie», non c’è dubbio che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, detta nozione debba essere intesa in questa seconda accezione.

94

Oltre al fatto che corrisponde al significato più naturale dell’espressione così utilizzata, detta accezione prevale alla luce della costante giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di discriminazione indiretta, secondo la quale, a differenza della discriminazione diretta, la discriminazione indiretta può derivare da una misura che, pur formulata in modo neutro, ossia con riferimento ad altri criteri non connessi alla caratteristica protetta, porta tuttavia a sfavorire particolarmente le persone che possiedono tale caratteristica (v, in tal senso, in particolare, sentenza Z., C‑363/12, EU:C:2014:159, punto 53 e giurisprudenza citata).

95

In secondo luogo, relativamente ai dubbi espressi dal giudice del rinvio nella settima questione in ordine all’articolo 4, paragrafo 3, dello ZZD, secondo il quale si è in presenza di una discriminazione indiretta quando una persona viene posta in una posizione meno favorevole rispetto ad altre persone a causa della razza o dell’origine etnica, occorre ricordare, come emerge dalla risposta fornita alle questioni dalla seconda alla quarta, che qualora risulti che una misura comportante una differenza di trattamento è stata adottata per ragioni connesse alla razza o all’origine etnica, tale misura dev’essere qualificata come «discriminazione diretta» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43.

96

Al contrario, una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica non richiede che una motivazione di questo tipo si trovi alla base dalla misura di cui trattasi. Come emerge infatti dalla giurisprudenza richiamata al punto 94 della presente sentenza, affinché una misura possa ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 è sufficiente che essa, pur informandosi a criteri neutri non fondati sulla caratteristica protetta, abbia l’effetto di sfavorire particolarmente le persone che possiedono tale caratteristica.

97

Da quanto precede discende che detto articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che subordini la sussistenza di una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica al requisito che la misura di cui trattasi sia stata adottata a causa della razza o dell’origine etnica.

98

In terzo luogo, per quanto attiene alla precisazione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, riguardante la sussistenza di un «particolare svantaggio» per le persone di una determinata razza od origine etnica rispetto ad altre persone, nell’ottava questione il giudice del rinvio rileva che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale medesima direttiva definisce la discriminazione diretta con riferimento alla sussistenza di un «trattamento meno favorevole». Alla luce di tale distinzione terminologica, detto giudice si chiede se soltanto un «caso rilevante, evidente e grave» sia idoneo a comportare uno svantaggio «particolare», ai sensi di detto articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43.

99

A tale proposito si deve osservare che né dai termini «particolare svantaggio», utilizzati in detto articolo 2, paragrafo 2, lettera b), né da altre precisazioni contenute nella disposizione in parola discende che tale svantaggio sussisterebbe soltanto in presenza di un caso rilevante, evidente e grave di disuguaglianza.

100

Detta condizione deve al contrario essere intesa nel senso che significa che sono proprio le persone di una determinata origine etnica che si trovano svantaggiate per via della misura in questione.

101

Da un lato, tale interpretazione è conforme alla giurisprudenza della Corte elaborata a proposito della nozione di discriminazione indiretta, dalla quale risulta in particolare che tale discriminazione può presentarsi quando l’applicazione di una misura nazionale, pur formulata in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più elevato di titolari della caratteristica personale protetta che di persone che non la possiedono (v., in particolare, in tal senso, sentenze Z., C‑363/12, EU:C:2014:159, punto 53 e giurisprudenza citata, nonché Cachaldora Fernández, C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 28 e giurisprudenza citata).

102

Dall’altro lato, detta interpretazione, a differenza di quella da cui risulterebbe che soltanto casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, è la più conforme agli obietti perseguiti dal legislatore dell’Unione ricordati ai punti 42, 67 e da 72 a 74 della presente sentenza.

103

In quarto luogo, per quanto concerne la nona questione del giudice del rinvio, con cui questi chiede se l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dello ZZD, che fa rinvio a un trattamento o a una situazione «più sfavorevole» per definire tanto la discriminazione diretta quanto la discriminazione indiretta, e quindi a uno stesso grado di gravità, sia conforme alla direttiva 2000/43, basti rilevare che dall’interpretazione accolta ai punti da 99 a 102 della presente sentenza a proposito dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della richiamata direttiva emerge che non è richiesto nessun grado particolare di gravità per quanto riguarda il particolare svantaggio contemplato da quest’ultima disposizione. Stanti tali premesse, l’assenza dell’impiego di un tale criterio di gravità nella normativa nazionale summenzionata non può generare problemi di conformità a detta direttiva.

104

In quinto luogo, per quanto attiene ai quesiti contenuti nella sesta e nell’ottava questione, ossia se una prassi come quella controversa possieda un carattere «apparentemente» neutro e se provochi un «particolare svantaggio» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, come testé precisato occorre ricordare, come già avvenuto al punto 71 della presente sentenza, che, sebbene spetti al giudice del rinvio valutare i fatti e applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie determinata, la Corte può fornire al giudice del rinvio gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possono essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo.

105

Nel caso di specie, supponendo che il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che non è dimostrato che la prassi controversa costituisca una discriminazione diretta fondata sull’origine etnica, si deve osservare che i fatti come accertati da detto giudice permettono di considerare che una siffatta prassi presenta le caratteristiche richieste per costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, salvo che essa possa essere giustificata ai sensi di detta disposizione.

106

È indubbio infatti, in primo luogo, che tale prassi e l’unico criterio in base al quale essa sarebbe stata posta in essere, ossia l’ubicazione delle abitazioni interessate in un quartiere in cui sono stati accertati numerosi danni e manomissioni ai contatori elettrici oltre ad allacciamenti illegali, costituirebbero una prassi e un criterio apparentemente neutri ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 come precisato ai punti 93 e 94 della presente sentenza.

107

In secondo luogo, poiché è pacifico, alla luce di quanto esposto nella decisione di rinvio, che detta prassi si è sviluppata soltanto nei quartieri urbani in cui, al pari di quello di cui trattasi nel procedimento principale, risiedono prevalentemente persone di origine rom, tale prassi è atta a incidere in misura notevolmente maggiore sulle persone che possiedono tale origine etnica e a comportare quindi, ai sensi del medesimo articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, come precisato ai punti da 100 a 102 della presente sentenza, un particolare svantaggio per le persone aventi tale origine etnica rispetto ad altre persone.

108

Come già sottolineato al punto 87 della presente sentenza, un siffatto svantaggio attiene, in particolare, al carattere offensivo e stigmatizzante della prassi controversa e al fatto che essa renda estremamente difficile, se non impossibile, la consultazione da parte dell’utente finale del suo contatore elettrico ai fini del controllo del relativo consumo.

109

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alle questioni dalla sesta alla nona dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che:

tale disposizione osta a una norma nazionale che prevede che, affinché sussista una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, il particolare svantaggio dev’essersi verificato a causa della razza o dell’origine etnica;

la nozione di disposizione, criterio o prassi «apparentemente neutri», ai sensi di detta disposizione, designa una disposizione, criterio o prassi formulati o applicati, in apparenza, in modo neutro, ossia in considerazione di fattori diversi dalla caratteristica protetta e ad essa non equivalenti;

la nozione di «particolare svantaggio», ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi;

supponendo che una prassi come quella di cui al procedimento principale non costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della richiamata direttiva, tale prassi può allora in linea di principio costituire, ai sensi della lettera b) di detto articolo 2, paragrafo 2, una prassi apparentemente neutra comportante un particolare svantaggio per persone di una determinata origine etnica rispetto ad altre persone.

Sulla decima questione

110

Con la decima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che una prassi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, può essere oggettivamente giustificata in considerazione della necessità di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità e il corretto rilevamento del consumo di energia elettrica, tenuto conto, in particolare, della necessità di garantire agli utenti finali il libero accesso al loro contatore elettrico, segnatamente in una situazione in cui dai mezzi di informazione risulta che esistono altri strumenti, tecnicamente e finanziariamente accessibili, per garantire la sicurezza dei contatori elettrici.

111

Come emerge dal citato articolo 2, paragrafo 2, lettera b), una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri, ma che possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio, costituisce una discriminazione indiretta, e quindi vietata, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

112

A tale proposito va sottolineato che, alla luce delle considerazioni e degli obiettivi ricordati ai punti da 72 a 74 della presente sentenza, in caso di differenza di trattamento fondata sulla razza o sull’origine etnica, la nozione di giustificazione oggettiva dev’essere interpretata restrittivamente.

113

Nel caso di specie, come emerge dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni depositate dalla CHEZ RB dinanzi alla Corte, detta società sostiene che la prassi controversa è stata posta in essere per contrastare i numerosi danni ai contatori elettrici, le loro manomissioni e gli allacciamenti illegali che sarebbero stati accertati nel quartiere interessato. Detta prassi sarebbe quindi diretta sia a impedire truffe e abusi, sia a proteggere gli individui dai rischi che tali comportamenti generano per la loro vita e la loro salute, e a garantire la qualità e la sicurezza della distribuzione di energia elettrica nell’interesse di tutti gli utenti.

114

In primo luogo si deve ammettere, come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni, che tali finalità, considerate nel loro insieme, costituiscono finalità legittime riconosciute dal diritto dell’Unione (v., per quanto riguarda la lotta alle truffe e alla criminalità, sentenza Placanica e a., C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, EU:C:2007:133, punti 46 e 55).

115

In secondo luogo, occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, le misure esaminate devono essere «oggettivamente» giustificate da tali finalità.

116

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, poiché la CHEZ RB, per giustificare la prassi controversa, si fonda sull’esistenza di numerosi danni e numerosi allacciamenti illegali ai contatori elettrici che si sarebbero verificati in passato nel quartiere di cui trattasi e sul rischio che tali comportamenti possano continuare a verificarsi, incombe per lo meno a tale società, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 115 delle sue conclusioni, dimostrare oggettivamente, da un lato, la sussistenza e la portata effettive di detti comportamenti illegali e, dall’altro, tenuto conto del fatto che sono trascorsi circa 25 anni da allora, per quali motivi precisi, allo stato attuale dei fatti, sussisterebbe nel quartiere interessato un rischio maggiore che tali danni e allacciamenti illegali ai contatori continuino a verificarsi.

117

In ottemperanza al principio dell’onere della prova gravante a tale riguardo sulla CHEZ RB, essa non può limitarsi ad affermare che tali comportamenti e rischi sono «notori», come pare che essa abbia fatto dinanzi al giudice del rinvio.

118

In terzo luogo, se la CHEZ RB è in grado di dimostrare che la prassi controversa persegue oggettivamente le finalità legittime da essa invocate, occorrerà inoltre fornire la prova, come prevede l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, che tale prassi costituisce un mezzo appropriato e necessario per conseguire dette finalità.

119

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 121 a 124 delle sue conclusioni, a priori e ferme restando le valutazioni di fatto definitive che spettano a tale riguardo al giudice del rinvio, sembra che una prassi come quella controversa sia tale da consentire di contrastare efficacemente i comportamenti illegali asseritamente perseguiti nella fattispecie, cosicché la condizione relativa all’adeguatezza di una siffatta prassi ai fini del conseguimento degli asseriti obiettivi legittimi risulta soddisfatta.

120

Quanto alla condizione relativa alla necessità, a tali medesimi fini, della prassi controversa, spetterà in particolare al giudice del rinvio verificare se i quartieri urbani, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nei quali la CHEZ RB è ricorsa alla prassi controversa, presentino particolarità tali da non consentire di risolvere i problemi riscontrati impiegando altre misure appropriate e meno restrittive.

121

A tale proposito la KZD ha sostenuto nelle sue osservazioni che altre imprese di distribuzione di energia elettrica avrebbero rinunciato alla prassi controversa preferendo ricorrere ad altre tecniche per contrastare i danni e le manomissioni, riposizionando a un’altezza normale i contatori elettrici nei quartieri interessati.

122

Spetta al giudice del rinvio verificare se siano disponibili altre misure appropriate meno restrittive al fine di conseguire gli obiettivi invocati dalla CHEZ RB e, in tal caso, dichiarare che la prassi controversa non può essere considerata necessaria ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43.

123

Peraltro, supponendo che non si possa individuare nessun’altra misura tanto efficace quanto la prassi controversa, il giudice del rinvio dovrà ancora verificare se gli inconvenienti cagionati dalla prassi controversa siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti e se tale prassi pregiudichi eccessivamente i legittimi interessi delle persone residenti nei quartieri di cui trattasi (v., in tal senso, in particolare, sentenze Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, punti 32 e 47, nonché Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punti 76 e seguenti).

124

Detto giudice dovrà in primo luogo tenere conto del legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica ad avere accesso alla fornitura della stessa in condizioni che non abbiano effetti offensivi o stigmatizzanti.

125

Egli dovrà inoltre prendere in considerazione il carattere nel contempo gravoso, generalizzato e risalente nel tempo della prassi controversa, in relazione alla quale è pacifico, come già rilevato al punto 84 della presente sentenza, che essa sia imposta indistintamente e in modo duraturo a tutti i residenti del quartiere interessato, anche qualora – circostanza che tale giudice deve verificare – nessun comportamento illegale individuale possa essere imputato alla maggior parte di essi, che nemmeno potrebbero essere considerati responsabili di tali atti compiuti da terzi.

126

Nella sua valutazione detto giudice dovrà infine tenere conto del legittimo interesse dei consumatori finali che risiedono nel quartiere interessato a poter consultare e controllare in modo efficace e regolare il loro consumo di energia elettrica, interesse e controllo che, come già sottolineato al punto 44 della presente sentenza, sono stati espressamente riconosciuti e incoraggiati dal legislatore dell’Unione.

127

Sebbene dalla presa in considerazione di tutti gli elementi di valutazione che precedono sembri che si debba concludere che la prassi controversa non è giustificabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, in quanto gli inconvenienti da essa cagionati risultano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti, compete al giudice del rinvio, nel contesto di un procedimento pregiudiziale avviato sul fondamento dell’articolo 267 TFUE, procedere alle valutazioni finali necessarie a tale riguardo.

128

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alla decima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che una prassi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, può essere oggettivamente giustificata dalla volontà di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta prassi non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalità legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi così perseguiti. Ciò non avviene se si accerta – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalità, oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta prassi pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica.

Sulle spese

129

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

La nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica», ai sensi della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura.

 

2)

La direttiva 2000/43, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica nei settori disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi.

 

3)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che una misura, come quella descritta al punto 1 del presente dispositivo, costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura è stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all’origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all’inversione dell’onere della prova previste dall’articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva.

 

4)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che:

tale disposizione osta a una norma nazionale che prevede che, affinché sussista una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, il particolare svantaggio dev’essersi verificato a causa della razza o dell’origine etnica;

la nozione di disposizione, criterio o prassi «apparentemente neutri», ai sensi di detta disposizione, designa una disposizione, criterio o prassi formulati o applicati, in apparenza, in modo neutro, ossia in considerazione di fattori diversi dalla caratteristica protetta e ad essa non equivalenti;

la nozione di «particolare svantaggio», ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi;

supponendo che una misura come quella descritta al punto 1 del presente dispositivo non costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della richiamata direttiva, tale misura può allora in linea di principio costituire, ai sensi della lettera b) di detto articolo 2, paragrafo 2, una prassi apparentemente neutra comportante un particolare svantaggio per persone di una determinata origine etnica rispetto ad altre persone;

una siffatta misura può essere oggettivamente giustificata dalla volontà di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta misura non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalità legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi così perseguiti. Ciò non avviene se si accerta – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalità, oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta misura pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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