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Document 62017CJ0335

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018.
    Neli Valcheva contro Georgios Babanarakis.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di “diritto di visita” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e articolo 2, punti 7 e 10 – Diritto di visita dei nonni.
    Causa C-335/17.

    Causa C‑335/17

    Neli Valcheva

    contro

    Georgios Babanarakis

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad)

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di “diritto di visita” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e articolo 2, punti 7 e 10 – Diritto di visita dei nonni»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018

    Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di «diritto di visita» – Diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti – Inclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 1, § 2, a), e 2, punti 7 e 10]

    La nozione di «diritto di visita», contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.

    Tale nozione deve essere interpretata in maniera autonoma, tenendo conto del suo tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento n. 2201/2003, alla luce in particolare dei lavori preparatori di quest’ultimo, nonché di altri testi normativi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.

    Secondo il considerando 5 di detto regolamento, quest’ultimo disciplina «tutte» le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Nell’ambito di tali decisioni, e in conformità del considerando 2 del citato regolamento, il diritto di visita è considerato come una priorità.

    Orbene, risulta dal documento di lavoro della Commissione relativo al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale [COM(2001) 166 definitivo], del 27 marzo 2001, che il legislatore dell’Unione si è posto la questione di sapere quali siano le persone che possono esercitare la responsabilità genitoriale o beneficiare del diritto di visita. In definitiva, il legislatore dell’Unione ha scelto l’opzione secondo cui nessuna disposizione doveva restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita.

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, occorre considerare, alla luce dei lavori preparatori afferenti il regolamento n. 2201/2003, che il legislatore dell’Unione ha inteso ampliare l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU 2000, L 160, pag. 19), il quale era limitato alle controversie riguardanti i genitori, e che esso ha inteso includere tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale e, di conseguenza, al diritto di visita, indipendentemente dalla qualità delle persone che possono esercitare tale diritto e senza escludere i nonni.

    Occorre altresì sottolineare che, se il diritto di visita non riguardasse tutte queste persone, vi sarebbe la possibilità che le questioni relative a tale diritto vengano risolte non già soltanto dal giudice designato in conformità del regolamento n. 2201/2003, ma anche da altri giudici che si ritengano competenti sulla base del diritto internazionale privato. Vi sarebbe un rischio di adozione di decisioni confliggenti, o addirittura inconciliabili, dato che il diritto di visita riconosciuto ad un familiare del minore potrebbe arrecare pregiudizio a quello riconosciuto a un beneficiario della responsabilità genitoriale.

    Di conseguenza, occorre, al fine di evitare l’adozione di misure confliggenti e nell’interesse superiore del minore, che uno stesso giudice – ossia, in linea di principio, il giudice della residenza abituale del minore – statuisca sui diritti di visita.

    (v. punti 19, 29‑32, 35‑37 e dispositivo)

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