Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0251

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018.
Commissione europea contro Repubblica italiana.
Inadempimento di uno Stato – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria.
Causa C-251/17.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 – Commissione / Italia

(causa C‑251/17) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria»

1. 

Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Termine per l’esecuzione–Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento

(Art. 260, § 2, TFUE)

(v. punti 32‑34)

2. 

Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Condanna al pagamento–Presupposto–Persistenza dell’inadempimento fino all’esame dei fatti da parte della Corte

(Art. 260, § 2, TFUE)

(v. punti 64, 65)

3. 

Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione della forma e dell’importo–Potere discrezionale della Corte–Criteri

(Artt. 258 TFUE e 260, § 2, TFUE)

(v. punti 68‑71)

4. 

Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione dell’importo–Criteri–Gravità dell’infrazione–Mancata esecuzione di una sentenza in materia di trattamento delle acque reflue urbane

(Art. 260, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 91/271)

(v. punti 72‑77)

5. 

Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione dell’importo–Criteri–Durata dell’infrazione

(Art. 260, § 1, TFUE)

(v. punti 78, 79)

6. 

Stati membri–Obblighi–Attuazione delle direttive–Inadempimento–Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno–Inammissibilità

(v. punto 80)

7. 

Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione dell’importo–Criteri–Capacità di pagamento–Data della valutazione

(Art. 260, § 2, TFUE)

(v. punto 81)

8. 

Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione dell’importo–Penalità decrescente

(Art. 260, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 91/271)

(v. punti 82‑87)

9. 

Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Somma forfettaria–Cumulo delle due sanzioni–Ammissibilità

(v. punto 96)

10. 

Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Imposizione di una somma forfettaria–Potere discrezionale della Corte–Criteri di valutazione

(Art. 260, § 2, TFUE)

(v. punti 97‑100)

Dispositivo

1) 

La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2) 

Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 30112500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione integrale della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità con quanto statuito dalla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza.

3) 

La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 25 milioni.

4) 

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 221 del 10.7.2017.

Top