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Document 62017CJ0251
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018.
Commissione europea contro Repubblica italiana.
Inadempimento di uno Stato – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria.
Causa C-251/17.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018.
Commissione europea contro Repubblica italiana.
Inadempimento di uno Stato – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria.
Causa C-251/17.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 – Commissione / Italia
(causa C‑251/17) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria»
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1. |
Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Termine per l’esecuzione–Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 32‑34) |
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2. |
Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Condanna al pagamento–Presupposto–Persistenza dell’inadempimento fino all’esame dei fatti da parte della Corte (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 64, 65) |
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3. |
Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione della forma e dell’importo–Potere discrezionale della Corte–Criteri (Artt. 258 TFUE e 260, § 2, TFUE) (v. punti 68‑71) |
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4. |
Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione dell’importo–Criteri–Gravità dell’infrazione–Mancata esecuzione di una sentenza in materia di trattamento delle acque reflue urbane (Art. 260, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 91/271) (v. punti 72‑77) |
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5. |
Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione dell’importo–Criteri–Durata dell’infrazione (Art. 260, § 1, TFUE) (v. punti 78, 79) |
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6. |
Stati membri–Obblighi–Attuazione delle direttive–Inadempimento–Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno–Inammissibilità (v. punto 80) |
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7. |
Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione dell’importo–Criteri–Capacità di pagamento–Data della valutazione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punto 81) |
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8. |
Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Determinazione dell’importo–Penalità decrescente (Art. 260, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 91/271) (v. punti 82‑87) |
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9. |
Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Penalità–Somma forfettaria–Cumulo delle due sanzioni–Ammissibilità (v. punto 96) |
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10. |
Ricorso per inadempimento–Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento–Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza–Sanzioni pecuniarie–Imposizione di una somma forfettaria–Potere discrezionale della Corte–Criteri di valutazione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 97‑100) |
Dispositivo
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1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. |
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2) |
Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 30112500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione integrale della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità con quanto statuito dalla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza. |
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3) |
La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 25 milioni. |
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4) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |