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Document 62017CJ0099

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018.
Infineon Technologies AG contro Commissione europea.
Impugnazione – Intese – Mercato europeo dei chip per carte – Rete di contatti bilaterali – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Contestazione dell’autenticità delle prove – Diritti della difesa – Restrizione della concorrenza “per oggetto” – Infrazione unica e continuata – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Portata – Calcolo dell’importo dell’ammenda.
Causa C-99/17 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑99/17 P

Infineon Technologies AG

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Intese – Mercato europeo dei chip per carte – Rete di contatti bilaterali – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Contestazione dell’autenticità delle prove – Diritti della difesa – Restrizione della concorrenza “per oggetto” – Infrazione unica e continuata – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Portata – Calcolo dell’importo dell’ammenda»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018

  1. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata

    (Artt. 101, 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

  2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Sindacato giurisdizionale – Controllo della decisione della Commissione effettuato dal Tribunale soltanto su taluni contatti illegali constatati – Ammissibilità

    (Artt. 101, 261 e 263 TFUE)

  3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Principio del libero apprezzamento delle prove – Circostanze idonee a minare l’attendibilità e l’autenticità di tali prove – Onere della prova incombente all’impresa interessata dalla decisione della Commissione che constata un’infrazione

    (Art. 101 TFUE)

  4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Obbligo della Commissione di concorrere con i propri mezzi all’accertamento dei fatti e delle circostanze rilevanti – Valutazione della legittimità di una decisione che constata un’infrazione secondo la lesione dei diritti della difesa dell’impresa interessata – Valutazione alla luce dell’intero procedimento

    (Art. 101 TFUE)

  5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  7. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Constatazione sufficiente – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  8. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  9. Impugnazione – Competenza della Corte – Controllo della valutazione della gravità dell’infrazione effettuata dalla Commissione ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda – Esclusione – Controllo limitato alla verifica della presa in considerazione da parte del Tribunale dei fattori essenziali di valutazione della gravità dell’infrazione e del complesso degli argomenti dedotti contro l’ammenda inflitta

    (Art. 101 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)

  10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Rispetto del principio di proporzionalità – Mancato controllo della proporzionalità dell’importo dell’ammenda inflitta rispetto al numero di contatti costitutivi d’infrazione – Violazione

    (Artt. 261 e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 23)

  11. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Insussistenza di un elenco vincolante o esaustivo di criteri – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑23 e 25)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 47, 48)

  2.  Per confermare la legittimità dell’accertamento, da parte della Commissione, della partecipazione di un’impresa a un’infrazione unica e continuata al diritto della concorrenza, il Tribunale può limitarsi a esaminare le valutazioni della Commissione relative non solo al primo e all’ultimo contatto collusivo, ma anche a uno o due contatti per anno di partecipazione.

    Infatti, nell’ambito di un’infrazione di una certa durata, il fatto che le manifestazioni dell’intesa avvengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza di tale intesa qualora le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una sola finalità e si inscrivano nel contesto di un’infrazione a carattere unico e continuato.

    Inoltre, il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione a suo carico, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, di determinazione dell’importo dell’ammenda.

    (v. punti 51‑54)

  3.  Il principio che prevale nel diritto dell’Unione è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva, da una parte, che, qualora un elemento di prova sia stato ottenuto regolarmente, la sua ricevibilità non può essere contestata dinanzi al Tribunale e, dall’altra, che il solo criterio pertinente di apprezzamento del valore probatorio delle prove regolarmente prodotte è la loro attendibilità.

    Qualora la Commissione si fondi su elementi di prova, in via di principio, adeguati a dimostrare l’esistenza di un’infrazione alle regole della concorrenza, non è sufficiente che l’impresa interessata evochi la possibilità che si sia verificata una circostanza che potrebbe incidere sul valore probatorio di tali elementi di prova affinché gravi sulla Commissione l’onere di dimostrare che detta circostanza non ha potuto incidere sul valore probatorio di questi ultimi. Al contrario, a meno che la prova in questione non possa essere fornita dall’impresa interessata a causa del comportamento della stessa Commissione, incombe all’impresa interessata dimostrare adeguatamente, da un lato, la sussistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza rimette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione.

    Tali considerazioni possono applicarsi alla fattispecie in cui l’impresa interessata contesti non l’attendibilità di un elemento di prova, bensì la sua autenticità.

    (v. punti 65‑67)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 76‑79)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 97, 116)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 100, 103)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 138, 155, 156, 160)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 172, 173)

  9.  Il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti che costituiscono una violazione del diritto della concorrenza. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente corretta, tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 101 TFUE nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente validi all’insieme degli argomenti invocati per ottenere l’annullamento dell’ammenda o la riduzione dell’importo di quest’ultima.

    (v. punto 192)

  10.  La competenza estesa al merito, riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE, autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata.

    Certo, l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e il procedimento è di tipo contraddittorio. Spetta al ricorrente, in linea di principio, dedurre i motivi per i quali contesta la decisione controversa e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi.

    Tuttavia, per soddisfare i requisiti di una competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, a esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione.

    In tali circostanze, il Tribunale non può, senza violare la portata della sua competenza estesa al merito, omettere di rispondere all’argomento dedotto, secondo cui la Commissione ha violato il principio di proporzionalità nel fissare l’importo dell’ammenda irrogata senza tener conto del numero limitato di contatti a cui l’impresa sanzionata avrebbe partecipato. Tale conclusione vale a maggior ragione per il fatto che il Tribunale si è limitato, nell’ambito del sindacato di legittimità della sanzione, a confermare cinque degli undici contatti accertati nella decisione della Commissione, e al contempo non ha preso posizione sulla questione se la Commissione avesse accertato l’esistenza di altri sei contatti stabiliti in tale decisione.

    Infatti, se è vero che, per valutare la gravità di tale infrazione e stabilire l’importo dell’ammenda, il Tribunale non è tenuto a fondarsi sul numero esatto di contatti bilaterali addotti a carico dell’impresa sanzionata, tale elemento può costituire uno dei fattori pertinenti.

    Orbene, il Tribunale incorre in un errore di diritto nei limiti in cui non esamina la proporzionalità dell’importo dell’ammenda inflitta rispetto al numero di contatti che ha addotto a carico dell’impresa sanzionata e non indica le ragioni per cui non ha svolto un siffatto esame.

    (v. punti 193‑195, 205‑208)

  11.  La gravità di una violazione dell’articolo 101 TFUE deve essere valutata su base individuale. Per determinare l’importo delle ammende, si deve tenere conto della durata dell’infrazione e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della sua gravità, quali il comportamento di ciascuna delle imprese, il ruolo svolto da ognuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di tale tipo rappresentano per l’Unione europea.

    Tali elementi includono anche il numero e l’intensità dei comportamenti anticoncorrenziali.

    Tuttavia, non esiste un elenco vincolante o esaustivo di criteri che devono necessariamente essere presi in considerazione per valutare la gravità di un’infrazione.

    Inoltre, la Commissione può prendere in considerazione la gravità relativa della partecipazione di un’impresa a un’infrazione e delle circostanze particolari del caso o in sede di valutazione della gravità dell’infrazione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 o nell’adeguare l’importo di base in funzione di circostanze attenuanti o aggravanti.

    (v. punti 196‑199)

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