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Document 62016CJ0488

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018.
    Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise eV contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
    Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo NEUSCHWANSTEIN – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Indicazione dell’origine geografica – Carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede.
    Causa C-488/16 P.

    Court reports – general

    Causa C‑488/16 P

    Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV

    contro

    Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo NEUSCHWANSTEIN – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Indicazione dell’origine geografica – Carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018

    1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Nomi geografici

      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

    3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Nomi geografici – Luogo di commercializzazione

      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

    4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione

      (Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 29)

    2.  L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, persegue uno scopo di interesse generale, che esige che i segni o le indicazioni descrittive delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all’interno di marchi complessi o grafici. Tale disposizione non consente, quindi, che segni o indicazioni di tal genere siano riservati a una sola impresa in ragione della loro registrazione come marchio.

      Per quanto riguarda, più particolarmente, i segni o le indicazioni atti a designare la provenienza geografica delle categorie di prodotti per le quali si chiede la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi.

      La registrazione di un segno può essere negata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, soltanto se il nome geografico per il quale si chiede la registrazione di marchio designa un luogo che presenta, al momento della domanda, nell’apprezzamento degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti interessata o se è ragionevole prevedere che in futuro un tale nesso possa essere istituito.

      Si deve tuttavia rilevare che, in via di principio, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non osta alla registrazione di nomi geografici ignoti negli ambienti interessati o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, né dei nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non appare verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi provenga da tale luogo.

      (v. punti 36‑39)

    3.  La Corte ha dichiarato che, se l’indicazione di provenienza geografica di un prodotto è certamente, di solito, l’indicazione del luogo in cui il prodotto è stato fabbricato o potrebbe esserlo, non si può escludere che il nesso tra la categoria di prodotti e il luogo geografico dipenda da altri elementi di connessione, ad esempio dal fatto che il prodotto sia stato ideato e disegnato in tale luogo.

      Ne consegue che la Corte non ha limitato gli elementi di connessione al luogo di fabbricazione dei prodotti interessati. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che il luogo di commercializzazione possa servire da elemento di collegamento tra i prodotti e i servizi contemplati dal marchio controverso e il luogo interessato, e ciò anche per gli articoli venduti come souvenir.

      Infatti, la sola circostanza che tali prodotti e servizi siano offerti in un luogo determinato non può costituire un’indicazione descrittiva della loro origine geografica, nei limiti in cui il luogo di vendita di tali prodotti e servizi non può, di per sé, designare proprietà, qualità o peculiarità proprie, connesse alla loro origine geografica, come, ad esempio, artigianato, tradizione o clima che caratterizzano un luogo determinato.

      (v. punti 48‑50)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 72)

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