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Document 62016CJ0266

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018.
Western Sahara Campaign UK contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs e Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs.
Rinvio pregiudiziale – Accordo di partenariato tra la Comunità europea e il Regno del Marocco nel settore della pesca – Protocollo che fissa le possibilità di pesca previste da tale accordo – Atti di conclusione dell’accordo e del protocollo – Regolamenti che ripartiscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo tra gli Stati membri – Competenza giurisdizionale – Interpretazione – Validità alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE e del diritto internazionale – Applicabilità di detto accordo e di detto protocollo al territorio del Sahara occidentale e alle acque adiacenti.
Causa C-266/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑266/16

Western Sahara Campaign UK

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
e
Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Rinvio pregiudiziale – Accordo di partenariato tra la Comunità europea e il Regno del Marocco nel settore della pesca – Protocollo che fissa le possibilità di pesca previste da tale accordo – Atti di conclusione dell’accordo e del protocollo – Regolamenti che ripartiscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo tra gli Stati membri – Competenza giurisdizionale – Interpretazione – Validità alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE e del diritto internazionale – Applicabilità di detto accordo e di detto protocollo al territorio del Sahara occidentale e alle acque adiacenti»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018

  1. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Atti delle istituzioni–Domanda di esame della compatibilità con i trattati di un accordo internazionale concluso dall’Unione–Ricevibilità

    [Art. 19, § 3, b), TUE; art. 267, comma 1, b), TFUE]

  2. Accordi internazionali–Accordi dell’Unione–Accordo di partenariato Comunità-Marocco–Interpretazione–Applicazione delle regole pertinenti di diritto internazionale

    [Accordo di partenariato CE-Marocco, artt. 2, a), 5 e 11]

  3. Accordi internazionali–Accordi dell’Unione–Accordo di partenariato Comunità-Marocco–Ambito di applicazione territoriale–Territorio non autonomo del Sahara occidentale al di fuori della sovranità delle parti–Esclusione

    (Accordo di partenariato CE-Marocco, art. 11)

  4. Accordi internazionali–Accordi dell’Unione–Accordo di partenariato Comunità-Marocco–Ambito di applicazione territoriale–Acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale–Esclusione–Assenza di contestazione degli atti dell’Unione relativi alla conclusione dell’accordo di partenariato e del protocollo in materia di pesca

    [Art. 3, § 5, TUE; accordo di partenariato CE-Marocco, artt. 2, a), e 16, e protocollo del 2013, art. 1; regolamenti del Consiglio n. 764/2006 e n. 1270/2013; decisione del Consiglio 2013/785]

  1.  A tale riguardo, l’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE e l’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE prevedono che la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Da tali disposizioni risulta che la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sull’interpretazione e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, senza alcuna eccezione (sentenze del 13 dicembre 1989, Grimaldi, C‑322/88, EU:C:1989:646, punto 8, e del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 30). Orbene, secondo una giurisprudenza costante, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione in forza delle disposizioni dei trattati costituiscono, per quanto la riguarda, atti adottati dalle sue istituzioni (sentenze del 16 giugno 1998, Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, punto 41, e del 25 febbraio 2010, Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, punto 39).

    La Corte è dunque competente, sia nell’ambito di un ricorso per annullamento sia in quello di una domanda di pronuncia pregiudiziale, a valutare se un accordo internazionale concluso dall’Unione sia compatibile con i trattati [v., in tal senso, parere 1/75 (Accordo OCSE – Norma sulle spese locali), dell’11 novembre 1975, EU:C:1975:145, pag. 1361] e con le norme di diritto internazionale che, conformemente agli stessi, vincolano l’Unione. Occorre aggiungere che gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano non soltanto le sue istituzioni, conformemente all’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, ma anche gli Stati terzi parti di tali accordi. Pertanto, occorre ritenere che, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, alla Corte sia deferita una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità di un accordo internazionale concluso dall’Unione, tale domanda debba essere intesa come riferita all’atto con il quale l’Unione ha concluso un tale accordo (v., per analogia, sentenze del 9 agosto 1994, Francia/Commissione, C‑327/91, EU:C:1994:305, punto 17, e del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti 286289).

    In considerazione degli obblighi dell’Unione esposti ai punti 46 e 47 della presente sentenza, il controllo di validità che la Corte può essere indotta a operare in un contesto del genere può nondimeno vertere sulla legittimità di tale atto alla luce del contenuto stesso dell’accordo internazionale in questione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 289 e giurisprudenza ivi citata).

    (v. punti 43‑45, 48‑51)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 58)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 62‑64)

  4.  Poiché né l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco né il protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra l’Unione europea e il Regno del Marocco sono applicabili alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale, l’esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di tale accordo, della decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione di tale protocollo, e del regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del suddetto protocollo, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE.

    In secondo luogo, l’accordo di partenariato è applicabile non soltanto al territorio del Regno del Marocco, ma anche alle «acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione» di tale Stato, come indicato al punto 57 della presente sentenza. L’accordo di associazione, invece, non utilizza un’espressione simile. Orbene, al fine di interpretare detta espressione, occorre fare riferimento alla convenzione sul diritto del mare, come indicato al punto 58 della presente sentenza. A tale riguardo, dall’articolo 2, paragrafo 1, della suddetta convenzione risulta che la sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne, a una zona di mare adiacente, denominata «mare territoriale». Inoltre, in forza degli articoli 55 e 56 della medesima, lo Stato costiero gode di una giurisdizione cui si accompagnano taluni diritti in una zona situata al di là del suo mare territoriale e ad esso adiacente, designata con il nome di «zona economica esclusiva». Ne deriva che le acque sulle quali lo Stato costiero ha il diritto di esercitare una sovranità o una giurisdizione, in forza della convenzione sul diritto del mare, si limitano alle sole acque adiacenti al suo territorio e rientranti nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva. Di conseguenza, e in considerazione del fatto che il territorio del Sahara occidentale non fa parte del territorio del Regno del Marocco, com’è stato ricordato ai punti da 62 a 64 della presente sentenza, le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale non rientrano nella zona di pesca marocchina di cui all’articolo 2, lettera a), dell’accordo di partenariato.

    A differenza dell’accordo di partenariato, il protocollo del 2013 non contiene alcuna specifica disposizione che fissa il suo ambito di applicazione territoriale. Tuttavia, diverse disposizioni di tale protocollo utilizzano l’espressione «zona di pesca marocchina». Orbene, tale espressione è identica a quella di cui all’articolo 2, lettera a), dell’accordo di partenariato, a mente della quale, da un lato, essa dev’essere intesa come riferimento alle «acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco» e, dall’altro, una tale definizione vale non soltanto per tale accordo, ma anche per il protocollo che la accompagna nonché per il suo allegato. Inoltre, dall’articolo 16 dell’accordo di partenariato e dall’articolo 1 del protocollo del 2013 risulta che tale protocollo, il suo allegato e le sue appendici fanno parte integrante del suddetto accordo. Ne discende che l’espressione «zona di pesca marocchina», impiegata sia dall’accordo di partenariato sia dal protocollo del 2013 di cui essa determina l’ambito di applicazione territoriale, dev’essere intesa come riferimento alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco. Di conseguenza, e conformemente all’interpretazione di cui al punto 73 della presente sentenza, deve ritenersi che l’espressione «zona di pesca marocchina», ai sensi di detto protocollo, non includa le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale.

    (v. punti 65‑69, 75‑79, 85 e dispositivo)

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