 
                This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015TO0436(01)
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 marzo 2016.
Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro Daniele contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Agricoltura – Protezione contro organismi nocivi ai vegetali – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Domanda di adattamento delle conclusioni – Irricevibilità.
Causa T-436/15.
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 marzo 2016.
Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro Daniele contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Agricoltura – Protezione contro organismi nocivi ai vegetali – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Domanda di adattamento delle conclusioni – Irricevibilità.
Causa T-436/15.
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2016 –
Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro Daniele/Commissione
(causa T‑436/15)
«Ricorso di annullamento — Agricoltura — Protezione contro organismi nocivi ai vegetali — Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Insussistenza di incidenza individuale — Domanda di adattamento delle conclusioni — Irricevibilità»
| 1. | Procedimento giurisdizionale — Ricevibilità dei ricorsi — Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata — Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti — Possibilità subordinata alla ricevibilità della domanda iniziale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punto 17) | 
| 2. | Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Decisione della Commissione relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa — Inclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 24) | 
| 3. | Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti regolamentari — Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente — Nozione di misure di esecuzione — Criteri — Decisione della Commissione relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa — Atto che comporta misure di esecuzione (Art. 263, comma 4, TFUE; decisione della Commissione 2015/789, art. 9 e allegato I) (v. punti 26, 31, 34) | 
| 4. | Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza individuale — Criteri — Decisione della Commissione relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa — Ricorso di un vivaio che fa parte dell’insieme degli operatori interessati dalla decisione, senza tuttavia essere individualizzato a causa dell’applicazione nei suoi confronti delle disposizioni di cui trattasi — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; decisione della Commissione 2015/789, art. 9 e allegato I) (v. punti 36, 38) | 
| 5. | Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione che promuove gli interessi generali di una categoria di persone fisiche o giuridiche — Ricevibilità — Presupposto — Legittimazione dei suoi membri ad agire a titolo individuale (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 41) | 
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36), nella parte in cui la vite (Vitis) figura all’allegato I di tale decisione e in cui l’articolo 9 di quest’ultima ne vieta lo spostamento all’interno dell’Unione europea, all’interno o all’esterno delle zone delimitate.
Dispositivo
| 1) | Il ricorso è respinto. | 
| 2) | Il Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e la Negro Daniele sono condannati alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. |