EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0685

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2017.
Online Games Handels GmbH e a. contro Landespolizeidirektion Oberösterreich.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa restrittiva di uno Stato membro – Sanzioni amministrative a carattere penale – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per il giudice di istruire d’ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nell’ambito dell’azione punitiva contro gli illeciti amministrativi a carattere penale – Conformità.
Causa C-685/15.

Court reports – general

Causa C‑685/15

Online Games Handels GmbH e altri

contro

Landespolizeidirektion Oberösterreich

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa restrittiva di uno Stato membro – Sanzioni amministrative a carattere penale – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per il giudice di istruire d’ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nell’ambito dell’azione punitiva contro gli illeciti amministrativi a carattere penale – Conformità»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2017

  1. Diritti fondamentali–Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea–Ambito di applicazione–Attuazione del diritto dell’Unione–Normativa nazionale che prevede una misura derogatoria ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE–Inclusione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1)

  2. Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Restrizioni–Giochi d’azzardo–Verifica, da parte del giudice nazionale, della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che restringe l’esercizio di una libertà fondamentale dell’Unione europea–Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva–Obbligo del giudice adito, nell’ambito dell’esame dell’esistenza di illeciti amministrativi, di istruire d’ufficio gli elementi della causa–Ammissibilità–Presupposto

    (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

  1.  Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo. L’articolo 19, paragrafo 1, TUE impone, peraltro, agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare ai sensi dell’articolo 47 della Carta, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata). L’ambito di applicazione di tale articolo della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta medesima, ai sensi del quale le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, disposizione questa che conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad applicarsi in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 51). Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, allorquando uno Stato membro adotta una misura che deroga ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, come la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione, tale misura rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

    (v. punti 54‑57)

  2.  Gli articoli 49 e 56 TFUE, come interpretati segnatamente nella sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C‑390/12, EU:C:2014:281), letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un sistema processuale nazionale in base al quale, nell’ambito dei procedimenti amministrativi a carattere penale, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione di una normativa che restringe l’esercizio di una libertà fondamentale dell’Unione europea, come la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea, è tenuto a istruire d’ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nel contesto della verifica dell’esistenza di illeciti amministrativi, purché tale sistema non abbia come conseguenza che detto giudice sia tenuto a sostituirsi alle autorità competenti dello Stato membro interessato, alle quali incombe fornire gli elementi di prova necessari per consentire ad esso giudice di controllare se la restrizione in parola sia giustificata.

    Nel caso di specie, dalle disposizioni di diritto nazionale citate ai punti da 3 a 5 e da 12 a 20 della presente sentenza si evince che le decisioni delle autorità amministrative possono essere oggetto di un ricorso di annullamento a motivo di illegittimità dinanzi ai giudici amministrativi, i quali statuiscono sul merito di detti ricorsi. Nell’esercizio della sua funzione, il giudice deve istruire gli elementi della controversia di cui è investito nei limiti del caso sottoposto alla sua cognizione, tenendo conto nello stesso modo delle circostanze attenuanti e di quelle aggravanti. Nell’ambito di tali procedimenti, l’autorità amministrativa che ha inflitto la sanzione amministrativa a carattere penale riveste la qualità di parte. Sulla base di queste sole circostanze, non vi sono motivi per ritenere che un siffatto sistema processuale sia idoneo a far sorgere dubbi quanto all’imparzialità del giudice nazionale, dal momento che quest’ultimo è tenuto a istruire la causa di cui è investito non al fine di sostenere l’accusa, bensì al fine di accertare la verità.

    (v. punti 63, 64, 67 e dispositivo)

Top