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Document 62015CJ0401

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2016.
    Noémie Depesme e altri contro Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche.
    Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Diritti dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Sussidio economico per il compimento di studi superiori – Requisito di filiazione – Nozione di “figlio” – Figlio del coniuge o del partner registrato – Contributo al mantenimento di tale figlio.
    Cause riunite da C-401/15 a C-403/15.

    Court reports – general

    Cause riunite da C‑401/15 a C‑403/15

    Noémie Depesme e altri

    contro

    Ministre de l’Enseignement supérieur e de la Recherche

    [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo)]

    «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Diritti dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Sussidio economico per il compimento di studi superiori – Requisito di filiazione – Nozione di “figlio” – Figlio del coniuge o del partner registrato – Contributo al mantenimento di tale figlio»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2016

    1. Libera circolazione delle persone–Lavoratori–Parità di trattamento–Vantaggi sociali–Nozione–Aiuto attribuito per il mantenimento e gli studi in vista del proseguimento di studi universitari con scopo professionale–Inclusione–Beneficiari del principio di parità di trattamento–Figli di lavoratore migrante

      (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art 7, § 2)

    2. Libera circolazione delle persone–Lavoratori–Parità di trattamento–Vantaggi sociali–Beneficiari del principio di parità di trattamento–Figli di lavoratore migrante–Nozione–Figli del coniuge o del partner registrato di tale lavoratore–Inclusione

      (Art. 45 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011, art. 7, § 2)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 38-40)

    2.  L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, vanno interpretati nel senso che deve intendersi per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a quest’ultima disposizione, quali il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano o hanno esercitato la propria attività in tale Stato, non solo il figlio che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo provveda al mantenimento di tale figlio.

      Quest’ultimo requisito risulta da una situazione di fatto che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali verificare, senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso.

      Infatti, è già stato statuito che, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, la qualità di familiare a carico, ai sensi di tale disposizione, non presuppone un diritto agli alimenti. Se così fosse, il ricongiungimento delle famiglie previsto da tale disposizione verrebbe a dipendere dalle normative nazionali, che cambiano da uno Stato all’altro, il che condurrebbe ad un’applicazione non uniforme del diritto dell’Unione. L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 è stato quindi interpretato nel senso che la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto. Si tratta di un familiare il cui sostegno è fornito dal lavoratore, senza che sia necessario determinarne i motivi, né chiedersi se l’interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un’attività retribuita. Tale interpretazione è imposta dal principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione, devono essere interpretate estensivamente.

      Orbene, un’interpretazione del genere si applica anche qualora si tratti della partecipazione di un lavoratore frontaliero al mantenimento dei figli del suo coniuge o del suo partner riconosciuto.

      La qualità di familiare di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest’ultimo può quindi risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge o del partner riconosciuto di tale lavoratore, da elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente.

      (v. punti 58 ‑60, 64 e dispositivo)

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