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Document 62015CJ0070

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016.
    Emmanuel Lebek contro Janusz Domino.
    Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, punto 2 – Convenuto che non compare – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Mancata notificazione o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace – Nozione di impugnazione – Richiesta di rimozione della preclusione – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 19, paragrafo 4 – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Termine di ammissibilità della richiesta di rimozione della preclusione.
    Causa C-70/15.

    Court reports – general

    Causa C‑70/15

    Emmanuel Lebek

    contro

    Janusz Domino

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)

    «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punto 2 — Convenuto che non compare — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Mancata notificazione o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace — Nozione di impugnazione — Richiesta di rimozione della preclusione — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 19, paragrafo 4 — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Termine di ammissibilità della richiesta di rimozione della preclusione»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Mancata notificazione o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace – Nozione di impugnazione della decisione richiesta – Richiesta di rimozione della preclusione – Inclusione – Presupposti

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art.19, § 4; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 2)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento n. 1393/2007 – Convenuto contumace – Richiesta di rimozione della preclusione depositata dopo la scadenza del termine di ricevibilità previsto per la sua presentazione – Inammissibilità – Inapplicabilità di disposizioni più ampie di diritto nazionale

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art. 19, § 4)

    1.  La nozione di impugnazione, di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa include anche la richiesta di rimuovere la preclusione, quando il termine per presentare un ricorso ordinario sia scaduto.

      Infatti, l’articolo 34, punto 2, di detto regolamento non implica che il convenuto sia tenuto ad attivarsi oltre la misura della normale diligenza nella tutela dei propri diritti, per esempio informandosi del contenuto di una decisione adottata in un altro Stato membro. Per quanto concerne, più nello specifico, la richiesta di rimuovere la preclusione, essa ha lo scopo di garantire il rispetto effettivo, nei confronti di convenuti contumaci, dei diritti della difesa. In tale situazione, nei limiti in cui il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non abbia avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per impugnarlo, i suoi motivi di impugnazione non sembrino del tutto privi di fondamento e la sua richiesta di rimuovere la preclusione sia stata presentata entro un termine ragionevole, in altri termini nei limiti in cui sussistono le condizioni enunciate all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento n. 1348/2000, la presentazione di una richiesta di rimuovere la preclusione non può essere considerata come una nuova attività che va oltre la misura della normale diligenza nella tutela dei diritti del convenuto contumace.

      Se quest’ultimo, quando avrebbe potuto farlo, non ha fatto valere il proprio diritto di chiedere la rimozione della preclusione, in presenza delle condizioni menzionate all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, il riconoscimento di una sentenza pronunciata in contumacia nei suoi confronti non può essere rifiutato in base all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

      Per contro, una sentenza pronunciata in contumacia non dovrebbe essere riconosciuta quando il convenuto contumace, in assenza di colpa a lui imputabile, abbia presentato una richiesta di rimuovere la preclusione, che sia stata successivamente respinta, in presenza delle condizioni enunciate all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007.

      (v. punti 40, 42-47, 49, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 19, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento n. 1348/2000, deve essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative alle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali domande, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto.

      Infatti, sarebbe contrario al principio di certezza del diritto e all’obbligatorietà riconnessa ai regolamenti dell’Unione dare un’interpretazione del citato articolo per cui una simile richiesta potrebbe ancora essere presentata entro un termine previsto dal diritto nazionale, quando invece essa non è più ammissibile ai sensi di una disposizione obbligatoria e direttamente applicabile di tale regolamento.

      (v. punti 57, 58, dispositivo 2)

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