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Document 62014TO0708
Marpefa / OHMI - Sony Computer Entertainment (PSVITA)
Marpefa / OHMI - Sony Computer Entertainment (PSVITA)
Court reports – general
Causa T‑708/14
Marpefa, SL
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità manifesta»
Massime – Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 febbraio 2015
Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 5)
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato mediante posta elettronica entro i termini di ricorso – Firma autografa dell’avvocato diversa da quella apposta sull’originale dell’atto introduttivo di ricorso inviato per posta – Conseguenze – Mancata presa in considerazione della data di ricevimento della posta elettronica ai fini della valutazione del rispetto del termine per presentare ricorso
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 43)
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Mancata presentazione dell’originale firmato dell’atto introduttivo prima della scadenza del termine – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 6)
V. il testo della decisione.
(v. punti 8, 9)
Se la trasmissione del testo inviato mediante posta elettronica non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 43 del regolamento di procedura, la data di trasmissione della copia dell’atto introduttivo per telefax o mediante posta elettronica non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso e soltanto la data di deposito dell’originale firmato deve essere presa in considerazione a tali fini.
Inoltre, ai fini del deposito regolare di qualsiasi atto processuale, l’articolo 43 del regolamento di procedura, disciplinante la possibilità di prendere in considerazione come data di presentazione di un ricorso quella della trasmissione mediante posta elettronica di una copia dell’originale firmato, impone al rappresentante della parte di sottoscrivere di suo pugno l’originale dell’atto prima di trasmetterlo mediante posta elettronica e di depositare questo medesimo originale nella cancelleria del Tribunale al più tardi nei dieci giorni successivi. Ciò premesso, qualora consti retrospettivamente che l’originale firmato dell’atto che viene materialmente depositato nella cancelleria del Tribunale nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione per telefax non reca, quanto meno, una sottoscrizione identica a quella figurante sul documento telecopiato, tale elemento è sufficiente per constatare che questi due documenti sono differenti, quand’anche le sottoscrizioni siano state effettivamente apposte dalla medesima persona. Ciò premesso, qualora consti retrospettivamente che l’originale firmato dell’atto che viene materialmente depositato nella cancelleria del Tribunale nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione mediante posta elettronica non reca, quanto meno, una sottoscrizione identica a quella figurante sul documento trasmesso mediante posta elettronica, tale elemento è sufficiente per constatare che questi due documenti sono differenti, quand’anche le sottoscrizioni siano state effettivamente apposte dalla medesima persona.
(v. punti 14, 15)
V. il testo della decisione.
(v. punto 24)