Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CO0384

    Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 28 aprile 2016.
    Alta Realitat SL contro Erlock Film ApS e Ulrich Thomsen.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8 – Assenza di traduzione dell’atto – Rifiuto di ricezione dell’atto – Conoscenze linguistiche del destinatario dell’atto – Controllo da parte del giudice adito nello Stato membro mittente.
    Causa C-384/14.

    Court reports – general

    Causa C‑384/14

    Alta Realitat SL

    contro

    Erlock Film ApS

    e

    Ulrich Thomsen

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona)

    «Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 8 — Assenza di traduzione dell’atto — Rifiuto di ricezione dell’atto — Conoscenze linguistiche del destinatario dell’atto — Controllo da parte del giudice adito nello Stato membro mittente»

    Massime – Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 28 aprile 2016

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento no1393/2007 – Scopi

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no1393/2007)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento no1393/2007 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Competenze ed obblighi dell’organo ricevente – Competenza a valutare le condizioni per il rifiuto – Insussistenza – Valutazione spettante al giudice nazionale dello Stato membro di origine

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no1393/2007, artt. 7, 8, §§ 1, 2 e 3, e allegato I)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento no1393/2007 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Diritto conferito al destinatario dell’atto a talune condizioni – Obbligo per l’organo ricevente di informare detto destinatario del suo diritto mediante il modulo standard figurante all’allegato II di detto regolamento – Assenza di margine di discrezionalità

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no1393/2007, art. 8, § 1, e allegato II)

    4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento no1393/2007 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Valutazione delle condizioni per il rifiuto incombente al giudice nazionale dello Stato membro mittente – Verifica da parte di tale giudice delle conoscenze linguistiche del destinatario dell’atto – Obbligo di esaminare tutti gli elementi di fatto e di prova

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no1393/2007, art. 8, § 1)

    5. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento no1393/2007 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Assenza di previsione nel regolamento delle conseguenze di un rifiuto ingiustificato – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Portata

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no1393/2007)

    6. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento no1393/2007 – Atto di citazione trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione – Mancata comparizione del convenuto – Obblighi del giudice nazionale dello Stato membro mittente

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no1393/2007, art. 19, § 1; regolamento del Consiglio no44/2001, art. 34, punto 2)

    7. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento no1393/2007 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Conseguenze – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Rispetto dei requisiti e degli obiettivi del regolamento n. 1393/2007

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no1393/2007)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 47‑51)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 53‑58)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 59‑71)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 75‑79)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 81‑85)

    6.  Quando un atto di citazione sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione ed il convenuto non compaia, il regolamento n. 1393/2007 esige, come risulta in particolare dal suo articolo 19, paragrafo 1, la garanzia che l’interessato abbia realmente ed effettivamente ricevuto l’atto di citazione, consentendogli in tal modo di essere a conoscenza del procedimento giudiziario avviato nei suoi confronti nonché di individuare l’oggetto e la causa della domanda, e che egli abbia potuto disporre di tempo sufficiente per difendersi. Un tale obbligo è coerente, del resto, con quanto prescritto dall’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

      (v. punto 86)

    7.  Il regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, e che abroga il regolamento n. 1348/2000, deve essere interpretato nel senso che, al momento della notificazione o della comunicazione di un atto al suo destinatario, residente nel territorio di un altro Stato membro, qualora l’atto non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dall’interessato oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se esistano più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione:

      il giudice adito nello Stato membro mittente deve assicurarsi che tale destinatario sia stato debitamente informato, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento, del proprio diritto di rifiutare di ricevere tale atto;

      in caso di omissione di siffatta formalità, spetta a tale giudice regolarizzare la procedura conformemente alle disposizioni di detto regolamento;

      il giudice adito non è legittimato ad ostacolare l’esercizio, da parte del destinatario, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto;

      è solo dopo che il destinatario abbia effettivamente esercitato il proprio diritto di rifiutare di ricevere l’atto che il giudice adito può verificare la fondatezza di tale rifiuto; a tal fine, detto giudice deve tenere conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo per determinare se l’interessato comprenda o meno la lingua nella quale l’atto è stato redatto;

      qualora tale giudice constati che il rifiuto opposto dal destinatario dell’atto non fosse giustificato, esso può, in linea di principio, applicare le conseguenze previste dal proprio diritto nazionale in una siffatta ipotesi, a condizione che l’effetto utile del regolamento n. 1393/2007 sia preservato.

      Pertanto, soltanto dopo il completamento delle tappe previste dal regolamento n. 1393/2007 quest’ultimo consente l’applicazione di una normativa nazionale secondo la quale, nel caso in cui il convenuto rifiuti di ricevere i documenti che gli vengono notificati, questi ultimi si considerano validamente notificati qualora il giudice abbia constatato che il rifiuto non era obiettivamente giustificato, a condizione che le modalità concrete che caratterizzano l’applicazione di una tale disposizione interna siano conformi ai requisiti e agli obiettivi del regolamento n. 1393/2007, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

      (v. punti 87‑89 e dispositivo)

    Top