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Document 62014CJ0357

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° ottobre 2015.
Electrabel SA et Dunamenti Erőmű Zrt contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalle autorità ungheresi a favore di taluni produttori di energia elettrica – Accordi per l’acquisto di energia elettrica conclusi da un’impresa pubblica e taluni produttori di energia elettrica – Decisione che dichiara tali aiuti incompatibili con il mercato comune e che ne ordina il recupero – Nozione di “parte” che può proporre un’impugnazione dinanzi alla Corte – Adesione dell’Ungheria all’Unione europea – Data di riferimento al fine della valutazione dell’esistenza di un aiuto – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Metodo di calcolo dell’importo dei suddetti aiuti.
Causa C-357/14 P.

Court reports – general

Causa C‑357/14 P

Electrabel SA

e

Dunamenti Erőmű Zrt.

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalle autorità ungheresi a favore di taluni produttori di energia elettrica — Accordi per l’acquisto di energia elettrica conclusi da un’impresa pubblica e taluni produttori di energia elettrica — Decisione che dichiara tali aiuti incompatibili con il mercato comune e che ne ordina il recupero — Nozione di “parte” che può proporre un’impugnazione dinanzi alla Corte — Adesione dell’Ungheria all’Unione europea — Data di riferimento al fine della valutazione dell’esistenza di un aiuto — Nozione di “aiuto di Stato” — Vantaggio — Criterio dell’investitore privato — Metodo di calcolo dell’importo dei suddetti aiuti»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015

  1. Impugnazione — Parte rimasta soccombente nelle sue conclusioni in primo grado — Nozione — Impresa che non ha presentato siffatte conclusioni ma che ha fatto parte del medesimo gruppo di imprese di un’impresa che ha partecipato a tale procedimento — Esclusione — Irricevibilità — Pregiudizio al principio del libero accesso al giudice e di buona amministrazione — Insussistenza

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2)

  2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti — Obbligo del Tribunale di verificare l’esistenza di un aiuto prima di aver esaminato la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto esistente — Insussistenza — Portata dell’obbligo di motivazione

    (Artt. 87, § 1, CE e 88, §§ 1 e 3, CE; art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

  3. Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione temporis — Adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea — Atto di adesione — Applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a partire dalla data di adesione ed esclusivamente per quanto riguarda situazioni che si presentano dopo tale data

    (Artt. 87, § 1, CE e 88, §§ 1 e 3, CE; atto di adesione del 2003, art. 2 e allegato IV, punto 3; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1)

  4. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto — Presa in considerazione degli elementi disponibili e dei prevedibili sviluppi al momento dell’adozione della decisione relativa alla misura di cui trattasi

    (Artt. 87, § 1, CE e 88, §§ 1 e 3, CE)

  5. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  6. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Obbligo conseguente all’illegittimità — Oggetto — Ripristino della situazione anteriore

    (Art. 88, § 2, CE)

  7. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Determinazione del debitore in caso di cessione di cespiti — Beneficiario del vantaggio concorrenziale

    (Art. 88, § 2, CE)

  8. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Calcolo dell’importo da recuperare — Metodo di calcolo applicato dalla Commissione, fondato sui ricavi e non sugli utili, maggiormente idoneo a far perdere al beneficiario il vantaggio procurato dall’aiuto

    (Art. 88, § 2, CE)

  1.  Ai termini dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Il fatto che l’impresa che non ha presentato conclusioni in primo grado abbia fatto parte di un gruppo cui apparteneva un’impresa che era essa stessa parte del procedimento in primo grado non è sufficiente a conferire alla prima impresa la qualità di parte ai sensi di detta disposizione.

    Tale interpretazione non viola il diritto di detta impresa di accedere alla giustizia o il principio di buona amministrazione. Al contrario, una delimitazione della categoria delle persone che possono proporre un’impugnazione dinanzi alla Corte in una determinata causa, come quella prevista a norma dell’articolo 56 dello Statuto in parola, ha proprio l’obiettivo di assicurare una buona amministrazione della giustizia, garantendo in particolare una certa prevedibilità delle impugnazioni che possono essere presentate avverso le decisioni del Tribunale ed evitando che siano elusi i termini e le condizioni di ricevibilità che si applicano ad altri mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione.

    (v. punti 29, 30)

  2.  Il giudice dell’Unione è libero di strutturare e di sviluppare il suo ragionamento nel modo che ritiene doveroso per rispondere ai motivi sottoposti al suo esame. Pertanto, la struttura e lo sviluppo della risposta scelti dal Tribunale non possono essere messi in discussione nell’ambito di un’impugnazione con ricorsi che tentino di dimostrare che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere il suo ragionamento conformandosi alle aspettative di una parte.

    Il giudice dell’Unione è libero di verificare se una misura costituisce un aiuto di Stato solo dopo aver esaminato se, in una tale ipotesi, l’aiuto derivante da detta misura debba essere qualificato come aiuto esistente.

    Peraltro, non si può contestare al Tribunale un difetto di motivazione quanto alla qualificazione di una tale misura come aiuto nuovo, per il solo fatto che esso si è fondato, ai fini dell’analisi in parola, sull’ipotesi dell’esistenza di un aiuto di Stato, poiché esso ha successivamente compiuto un esame esaustivo degli argomenti attinenti all’esistenza di un aiuto di Stato.

    (v. punti 36, 38, 41)

  3.  Le regole dell’Unione in materia di aiuti di Stato sono divenute vincolanti nei nuovi Stati membri alla data della loro adesione. La questione della determinazione della data rilevante ai fini della valutazione, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, di una misura statale adottata in un nuovo Stato membro prima della sua adesione all’Unione e ancora applicabile dopo tale data doveva essere esaminata in base all’atto di adesione di detto Stato membro.

    Infatti, gli Stati che erano membri dell’Unione prima di tale data volevano proteggere il mercato interno da misure comportanti un aiuto di Stato, previste nei paesi candidati prima della loro adesione all’Unione e potenzialmente idonee a falsare la concorrenza, assoggettando tali misure, a partire dalla data di adesione, al regime degli aiuti nuovi se tali misure non ricadevano nelle eccezioni precisamente elencate all’allegato IV, punto 3, di detto atto di adesione. Peraltro, dal tenore dell’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE e, in particolare, dal primo periodo della disposizione in parola, si evince che una misura di sostegno statale che non integrava un aiuto di Stato al momento della sua attuazione lo può divenire in seguito.

    Qualsiasi altra conclusione priverebbe del suo significato l’obiettivo perseguito dagli autori del trattato di adesione. Infatti, considerare rilevante la data di adozione di una misura avrebbe per effetto di sottrarre al controllo della Commissione, nel caso di uno Stato membro che ha aderito all’Unione il 1o maggio 2004, tutte le misure adottate prima di tale data che non costituivano aiuto di Stato all’atto della loro adozione ma che in seguito sono divenute tali e continuano ad esserlo dopo tale data.

    (v. punti 58, 60‑62, 65)

  4.  In materia di aiuti di Stato, per quanto riguarda l’applicazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato, quando la Commissione esamina se lo Stato abbia agito nella sua qualità di azionista e, quindi, se il criterio dell’investitore privato sia applicabile nel caso di specie, spetta ad essa operare una valutazione globale prendendo in considerazione, oltre agli elementi forniti dallo Stato membro interessato, qualsiasi altro elemento pertinente nella specie che le consenta di accertare se la misura de qua sia riconducibile alla qualità di azionista o a quella di potere pubblico dello Stato membro medesimo. In particolare, possono risultare pertinenti a tal riguardo la natura e l’oggetto di tale misura, il contesto in cui essa si colloca, nonché l’obiettivo perseguito e le regole cui la misura stessa sia soggetta.

    La Commissione, nel verificare se le condizioni di applicabilità e di applicazione del criterio dell’investitore privato siano soddisfatte, non può peraltro rifiutarsi di esaminare le informazioni pertinenti fornite dallo Stato membro interessato se non nel caso in cui gli elementi di prova prodotti siano stati forniti successivamente all’adozione della decisione di effettuare l’investimento in questione. Infatti, ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato sono unicamente pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere all’investimento. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui la Commissione esamini l’esistenza di un aiuto Stato rispetto a un investimento non notificatole e già operato dallo Stato membro interessato nel momento in cui essa procede al suo esame.

    Le informazioni relative ad avvenimenti che riguardano il periodo anteriore alla data di adozione di una misura di Stato e che sono disponibili a tale data possono risultare pertinenti in quanto possono chiarire se tale misura costituisca un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

    (v. punti 102, 103, 105)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 108, 118)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 110, 111)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 112, 113)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 145, 147, 148, 150)

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