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Document 62013CJ0522
Ministerio de Defensa e Navantia
Ministerio de Defensa e Navantia
Causa C‑522/13
Ministerio de Defensa
e
Navantia SA
contro
Concello de Ferrol
(domanda di decisione pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Ferrol)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Concorrenza — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di “aiuto di Stato” — Imposta sui beni immobili — Esenzione fiscale»
Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 ottobre 2014
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione a talune imprese, da parte delle pubbliche autorità, di un trattamento fiscale vantaggioso – Inclusione – Vantaggi risultanti da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici – Esclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Provvedimento che persegue un obiettivo di difesa nazionale – Irrilevanza
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Deroga al sistema tributario generale – Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema – Criteri di valutazione – Esenzione fiscale da un’imposta sugli immobili edificati e non edificati – Valutazione da parte del giudice nazionale
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione da parte delle pubbliche autorità di un’esenzione fiscale a determinate imprese – Inclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Esenzione fiscale concessa ad un’impresa che opera su un mercato aperto alla concorrenza – Settore della costruzione navale, civile e militare – Valutazione da parte del giudice nazionale
(Art. 107, § 1, TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 23, 33)
V. il testo della decisione.
(v. punto 28)
L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che può costituire un aiuto di Stato, vietato ai sensi di tale disposizione, l’esenzione fiscale dall’imposta sugli immobili di un lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di una impresa di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in mercati aperti alla concorrenza.
Infatti, un provvedimento statale è tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre qualora le imprese si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime. Pertanto, la qualificazione di una misura fiscale nazionale come selettiva presuppone, in un primo momento, l’identificazione ed il previo esame del regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato. È a fronte di tale regime tributario ordinario o «normale» che si deve valutare e accertare, in un secondo momento, l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata dimostrando che quest’ultima deroga a tale regime ordinario, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga.
In merito ad un regime di imposta sui beni immobili che prevede un’esenzione dei beni immobili dello Stato «destinati alla difesa nazionale» e che può trovare applicazione nei confronti di una impresa le cui attività consistono nella costruzione di navi da guerra per conto di Stati, nonché nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di vari prodotti per il settore privato in ambito navale ed energetico, una tale impresa si trova, sotto il profilo dell’obiettivo della tassazione del possesso o dell’utilizzo di un terreno, in una situazione di fatto e di diritto analoga non soltanto a quella delle imprese che possiedono od utilizzano terreni per finalità in parte riconducibili alla difesa nazionale, ma anche alla situazione delle imprese che possiedono od utilizzano terreni per fini esclusivamente civili. Pertanto, rispetto a tale ultima categoria di imprese, detta impresa beneficerebbe, per quanto riguarda le sue attività civili, di un vantaggio fiscale non esigibile dalle altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga.
Tuttavia, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra le imprese, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dall’economia del sistema tributario in cui tali provvedimenti si inseriscono, circostanza che spetta allo Stato membro interessato dimostrare. Una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema tributario generale può infatti essere giustificata alla luce della natura e dell’economia generale di detto sistema qualora lo Stato membro interessato sia in grado di dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del proprio sistema tributario. In proposito occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime tributario e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi.
Ebbene, a prima vista, l’esenzione dei beni immobili dello Stato destinati alla difesa nazionale non sembra essere in rapporto diretto con gli obiettivi di detto regime di imposta sui beni immobili. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme degli elementi rilevanti per la controversia di cui è investito, valutati alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte, una tale esenzione debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi della medesima disposizione.
(v. punti 34, 35, 40‑44, 56 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 47‑50)
Quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto.
Ebbene, nel settore della costruzione navale, che è un mercato aperto alla concorrenza ed agli scambi tra Stati membri, una società le cui attività consistono nella costruzione di navi da guerra per conto di Stati, nonché nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di vari prodotti per il settore privato in ambito navale ed energetico, si trova pertanto in una situazione di concorrenza con altre imprese, non soltanto riguardo alle attività civili di detta impresa, ma anche rispetto alle attività nel settore militare.
Pertanto, un’esenzione fiscale dall’imposta sugli immobili di un lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di detta impresa, di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale, è idonea a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza, il che spetta al giudice del rinvio determinare.
(v. punti 52‑54)
Causa C‑522/13
Ministerio de Defensa
e
Navantia SA
contro
Concello de Ferrol
(domanda di decisione pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Ferrol)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Concorrenza — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di “aiuto di Stato” — Imposta sui beni immobili — Esenzione fiscale»
Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 ottobre 2014
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Concessione a talune imprese, da parte delle pubbliche autorità, di un trattamento fiscale vantaggioso — Inclusione — Vantaggi risultanti da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici — Esclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Provvedimento che persegue un obiettivo di difesa nazionale — Irrilevanza
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Deroga al sistema tributario generale — Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema — Criteri di valutazione — Esenzione fiscale da un’imposta sugli immobili edificati e non edificati — Valutazione da parte del giudice nazionale
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Concessione da parte delle pubbliche autorità di un’esenzione fiscale a determinate imprese — Inclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Esenzione fiscale concessa ad un’impresa che opera su un mercato aperto alla concorrenza — Settore della costruzione navale, civile e militare — Valutazione da parte del giudice nazionale
(Art. 107, § 1, TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 23, 33)
V. il testo della decisione.
(v. punto 28)
L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che può costituire un aiuto di Stato, vietato ai sensi di tale disposizione, l’esenzione fiscale dall’imposta sugli immobili di un lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di una impresa di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in mercati aperti alla concorrenza.
Infatti, un provvedimento statale è tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre qualora le imprese si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime. Pertanto, la qualificazione di una misura fiscale nazionale come selettiva presuppone, in un primo momento, l’identificazione ed il previo esame del regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato. È a fronte di tale regime tributario ordinario o «normale» che si deve valutare e accertare, in un secondo momento, l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata dimostrando che quest’ultima deroga a tale regime ordinario, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga.
In merito ad un regime di imposta sui beni immobili che prevede un’esenzione dei beni immobili dello Stato «destinati alla difesa nazionale» e che può trovare applicazione nei confronti di una impresa le cui attività consistono nella costruzione di navi da guerra per conto di Stati, nonché nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di vari prodotti per il settore privato in ambito navale ed energetico, una tale impresa si trova, sotto il profilo dell’obiettivo della tassazione del possesso o dell’utilizzo di un terreno, in una situazione di fatto e di diritto analoga non soltanto a quella delle imprese che possiedono od utilizzano terreni per finalità in parte riconducibili alla difesa nazionale, ma anche alla situazione delle imprese che possiedono od utilizzano terreni per fini esclusivamente civili. Pertanto, rispetto a tale ultima categoria di imprese, detta impresa beneficerebbe, per quanto riguarda le sue attività civili, di un vantaggio fiscale non esigibile dalle altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga.
Tuttavia, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra le imprese, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dall’economia del sistema tributario in cui tali provvedimenti si inseriscono, circostanza che spetta allo Stato membro interessato dimostrare. Una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema tributario generale può infatti essere giustificata alla luce della natura e dell’economia generale di detto sistema qualora lo Stato membro interessato sia in grado di dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del proprio sistema tributario. In proposito occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime tributario e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi.
Ebbene, a prima vista, l’esenzione dei beni immobili dello Stato destinati alla difesa nazionale non sembra essere in rapporto diretto con gli obiettivi di detto regime di imposta sui beni immobili. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme degli elementi rilevanti per la controversia di cui è investito, valutati alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte, una tale esenzione debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi della medesima disposizione.
(v. punti 34, 35, 40‑44, 56 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 47‑50)
Quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto.
Ebbene, nel settore della costruzione navale, che è un mercato aperto alla concorrenza ed agli scambi tra Stati membri, una società le cui attività consistono nella costruzione di navi da guerra per conto di Stati, nonché nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di vari prodotti per il settore privato in ambito navale ed energetico, si trova pertanto in una situazione di concorrenza con altre imprese, non soltanto riguardo alle attività civili di detta impresa, ma anche rispetto alle attività nel settore militare.
Pertanto, un’esenzione fiscale dall’imposta sugli immobili di un lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di detta impresa, di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale, è idonea a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza, il che spetta al giudice del rinvio determinare.
(v. punti 52‑54)