Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0118

    Massime della sentenza

    Causa C‑118/13

    Gülay Bollacke

    contro

    K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Ferie annuali retribuite — Indennità finanziaria in caso di decesso»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2014

    1. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Principio di diritto sociale dell’Unione che riveste un’importanza particolare – Limiti

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 2; direttiva del Consiglio 93/104)

    2. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che rifiuta tale indennità in caso di congedo per malattia durante il periodo di riferimento – Inammissibilità

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 2)

    3. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che prevede l’estinzione del diritto ad un’indennità di compensazione in caso di decesso del lavoratore – Inammissibilità – Beneficio dell’indennità a prescindere da una previa domanda dell’interessato

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 15, 16)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 17,18)

    3.  L’articolo 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato.

      A tal riguardo, occorre infatti rilevare, da un lato, che detto diritto alle ferie annuali costituisce solo uno dei due aspetti di un principio essenziale di diritto sociale dell’Unione e che quest’ultimo comporta anche il diritto all’ottenimento di un pagamento quando cessa il rapporto di lavoro. Dall’altro il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per effetto del decesso del lavoratore risulta indispensabile per garantire l’effetto utile del diritto alle ferie annuali retribuite accordato al lavoratore a titolo della direttiva 2003/88. Infatti, se l’obbligo di pagamento del congedo annuale cessasse con la fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito, che esula dal controllo sia del lavoratore che del datore di lavoro, comporterebbe retroattivamente la perdita totale dello stesso diritto alle ferie annuali retribuite, quale sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88.

      Inoltre, poiché l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto ad un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, occorre considerare che il beneficio di una tale indennità non può essere subordinato all’esistenza di una previa domanda a tale effetto.

      (v. punti 20, 23‑25, 27, 29, 30 e dispositivo)

    Top

    Causa C‑118/13

    Gülay Bollacke

    contro

    K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Ferie annuali retribuite — Indennità finanziaria in caso di decesso»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2014

    1. Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Principio di diritto sociale dell’Unione che riveste un’importanza particolare — Limiti

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 2; direttiva del Consiglio 93/104)

    2. Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro — Normativa nazionale che rifiuta tale indennità in caso di congedo per malattia durante il periodo di riferimento — Inammissibilità

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 2)

    3. Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro — Normativa nazionale che prevede l’estinzione del diritto ad un’indennità di compensazione in caso di decesso del lavoratore — Inammissibilità — Beneficio dell’indennità a prescindere da una previa domanda dell’interessato

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 15, 16)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 17,18)

    3.  L’articolo 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato.

      A tal riguardo, occorre infatti rilevare, da un lato, che detto diritto alle ferie annuali costituisce solo uno dei due aspetti di un principio essenziale di diritto sociale dell’Unione e che quest’ultimo comporta anche il diritto all’ottenimento di un pagamento quando cessa il rapporto di lavoro. Dall’altro il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per effetto del decesso del lavoratore risulta indispensabile per garantire l’effetto utile del diritto alle ferie annuali retribuite accordato al lavoratore a titolo della direttiva 2003/88. Infatti, se l’obbligo di pagamento del congedo annuale cessasse con la fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito, che esula dal controllo sia del lavoratore che del datore di lavoro, comporterebbe retroattivamente la perdita totale dello stesso diritto alle ferie annuali retribuite, quale sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88.

      Inoltre, poiché l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto ad un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, occorre considerare che il beneficio di una tale indennità non può essere subordinato all’esistenza di una previa domanda a tale effetto.

      (v. punti 20, 23‑25, 27, 29, 30 e dispositivo)

    Top