Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0048

    Nordea Bank Danmark

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Normativa nazionale che prevede la reintegrazione delle perdite precedentemente dedotte in caso di cessione di una stabile organizzazione ad una società non residente del medesimo gruppo – Inammissibilità – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Insussistenza

    (Artt. 49 TFUE e 54 TFUE; Accordo sullo Spazio economico europeo, artt. 31 e 34)

    Massima

    Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, nonché gli articoli 31 e 34 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), ostano a una legislazione di uno Stato membro la quale preveda che, in caso di cessione, da parte di una società residente, di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un altro Stato parte dell’Accordo SEE a una società non residente dello stesso gruppo, le perdite in precedenza dedotte in relazione alla stabile organizzazione ceduta siano reintegrate nell’utile imponibile della società cedente, se e in quanto il primo Stato membro assoggetti a imposta sia gli utili realizzati da tale stabile organizzazione prima della sua cessione, sia quelli derivanti dalla plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione.

    Una legislazione siffatta va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di una ripartizione equilibrata del potere impositivo, inteso a salvaguardare la simmetria tra il diritto di imposizione degli utili e la facoltà di deduzione delle perdite.

    Tale conclusione non viene inficiata dalla circostanza secondo cui sarebbe difficile, in caso di cessione infragruppo, verificare il valore di mercato degli attivi aziendali ceduti in un altro Stato membro.

    Inoltre, e in ogni caso, le autorità tributarie nazionali hanno sempre la facoltà di richiedere alla società cedente i documenti che ritengano necessari per verificare se il valore degli attivi aziendali considerato ai fini del calcolo della plusvalenza di cessione di una stabile organizzazione estera coincida con quello di mercato.

    (v. punti 32, 36, 37, 39, 40 e dispositivo)

    Top

    Causa C‑48/13

    Nordea Bank Danmark A/S

    contro

    Skatteministeriet

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)

    «Normativa tributaria — Libertà di stabilimento — Imposta nazionale sugli utili — Tassazione dei gruppi societari — Tassazione dell’attività di stabili organizzazioni estere di società residenti — Prevenzione della doppia imposizione mediante imputazione dell’imposta (metodo dell’imputazione) — Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione a una società dello stesso gruppo sulla quale lo Stato membro considerato non esercita il suo potere impositivo»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014

    Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Normativa nazionale che prevede la reintegrazione delle perdite precedentemente dedotte in caso di cessione di una stabile organizzazione ad una società non residente del medesimo gruppo – Inammissibilità – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Insussistenza

    (Artt. 49 TFUE e 54 TFUE; Accordo sullo Spazio economico europeo, artt. 31 e 34)

    Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, nonché gli articoli 31 e 34 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), ostano a una legislazione di uno Stato membro la quale preveda che, in caso di cessione, da parte di una società residente, di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un altro Stato parte dell’Accordo SEE a una società non residente dello stesso gruppo, le perdite in precedenza dedotte in relazione alla stabile organizzazione ceduta siano reintegrate nell’utile imponibile della società cedente, se e in quanto il primo Stato membro assoggetti a imposta sia gli utili realizzati da tale stabile organizzazione prima della sua cessione, sia quelli derivanti dalla plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione.

    Una legislazione siffatta va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di una ripartizione equilibrata del potere impositivo, inteso a salvaguardare la simmetria tra il diritto di imposizione degli utili e la facoltà di deduzione delle perdite.

    Tale conclusione non viene inficiata dalla circostanza secondo cui sarebbe difficile, in caso di cessione infragruppo, verificare il valore di mercato degli attivi aziendali ceduti in un altro Stato membro.

    Inoltre, e in ogni caso, le autorità tributarie nazionali hanno sempre la facoltà di richiedere alla società cedente i documenti che ritengano necessari per verificare se il valore degli attivi aziendali considerato ai fini del calcolo della plusvalenza di cessione di una stabile organizzazione estera coincida con quello di mercato.

    (v. punti 32, 36, 37, 39, 40 e dispositivo)

    Top