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Document 62012CJ0571

Massime della sentenza

Causa C‑571/12

Greencarrier Freight Services Latvia SIA

contro

Valsts ieņēmumu dienests

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts)

«Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Articoli 70, paragrafo 1, e 78 — Dichiarazioni in dogana — Visita parziale delle merci — Prelievo di campioni — Codice errato — Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo — Controllo a posteriori — Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014

  1. Unione doganale – Dichiarazioni in dogana – Controllo a posteriori – Visita parziale delle merci – Risultati della visita che comportano un cambiamento di classificazione doganale – Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti – Estensione ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 2913/92 – Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 70)

  2. Unione doganale – Dichiarazioni in dogana – Controllo a posteriori – Visita parziale delle merci – Risultati della visita che comportano un cambiamento di classificazione doganale – Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti – Estensione ai sensi dell’articolo 78 del regolamento n. 2913/92 – Ammissibilità – Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 78 e 221, § 3)

  1.  L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un’unica dichiarazione, quando tali merci siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione, da parte di quest’ultima, dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.

    (v. punti 24, 25, 42 e dispositivo)

  2.  L’articolo 78 del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche.

    È privo di rilevanza, a tale proposito, che il dichiarante in dogana non sia più in grado di chiedere una visita supplementare delle merci in esame e, se necessario, un prelievo di campioni aggiuntivi. Infatti, l’articolo 78 del codice doganale trova applicazione, per definizione, dopo la concessione dello svincolo delle merci, in un momento in cui la presentazione delle merci può rivelarsi impossibile.

    È necessario, tuttavia, che il dichiarante in dogana disponga del diritto di contestare una tale estensione, in particolare qualora ritenga che, malgrado le proprie indicazioni fornite nelle dichiarazioni in dogana, il risultato della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione non sia trasferibile a merci comprese in dichiarazioni precedenti, deducendo ogni elemento di prova in grado di suffragare tale affermazione che dimostri l’assenza di identità delle merci in esame.

    Peraltro, sebbene l’articolo 78 del codice doganale non stabilisca alcun termine specifico per la revisione delle dichiarazioni in dogana, l’autorità doganale, conformemente all’articolo 221, paragrafo 3, di tale codice, può procedere alla comunicazione di una nuova obbligazione doganale entro un termine di tre anni dalla data in cui è sorta tale obbligazione.

    (v. punti 34, 35, 38, 40, 43 e dispositivo)

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Causa C‑571/12

Greencarrier Freight Services Latvia SIA

contro

Valsts ieņēmumu dienests

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts)

«Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Articoli 70, paragrafo 1, e 78 — Dichiarazioni in dogana — Visita parziale delle merci — Prelievo di campioni — Codice errato — Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo — Controllo a posteriori — Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014

  1. Unione doganale — Dichiarazioni in dogana — Controllo a posteriori — Visita parziale delle merci — Risultati della visita che comportano un cambiamento di classificazione doganale — Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti — Estensione ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 2913/92 — Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 70)

  2. Unione doganale — Dichiarazioni in dogana — Controllo a posteriori — Visita parziale delle merci — Risultati della visita che comportano un cambiamento di classificazione doganale — Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti — Estensione ai sensi dell’articolo 78 del regolamento n. 2913/92 — Ammissibilità — Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 78 e 221, § 3)

  1.  L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un’unica dichiarazione, quando tali merci siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione, da parte di quest’ultima, dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.

    (v. punti 24, 25, 42 e dispositivo)

  2.  L’articolo 78 del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche.

    È privo di rilevanza, a tale proposito, che il dichiarante in dogana non sia più in grado di chiedere una visita supplementare delle merci in esame e, se necessario, un prelievo di campioni aggiuntivi. Infatti, l’articolo 78 del codice doganale trova applicazione, per definizione, dopo la concessione dello svincolo delle merci, in un momento in cui la presentazione delle merci può rivelarsi impossibile.

    È necessario, tuttavia, che il dichiarante in dogana disponga del diritto di contestare una tale estensione, in particolare qualora ritenga che, malgrado le proprie indicazioni fornite nelle dichiarazioni in dogana, il risultato della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione non sia trasferibile a merci comprese in dichiarazioni precedenti, deducendo ogni elemento di prova in grado di suffragare tale affermazione che dimostri l’assenza di identità delle merci in esame.

    Peraltro, sebbene l’articolo 78 del codice doganale non stabilisca alcun termine specifico per la revisione delle dichiarazioni in dogana, l’autorità doganale, conformemente all’articolo 221, paragrafo 3, di tale codice, può procedere alla comunicazione di una nuova obbligazione doganale entro un termine di tre anni dalla data in cui è sorta tale obbligazione.

    (v. punti 34, 35, 38, 40, 43 e dispositivo)

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