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Document 62012CJ0475
UPC DTH
UPC DTH
Court reports – general
Causa C‑475/12
UPC DTH Sàrl
contro
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék)
«Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Libera prestazione di servizi — Articolo 56 TFUE — Direttiva 2002/21/CE — Fornitura transfrontaliera di un bouquet di programmi radiofonici e televisivi — Accesso condizionato — Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione — Registrazione — Obbligo di stabilimento»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2014
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Contesto normativo – Direttiva 2002/21 – Ambito di applicazione ratione materiae – Fornitura transfrontaliera di un bouquet di base di programmi radiofonici e televisivi – Inclusione – Servizio soggetto a un sistema di accesso condizionato – Irrilevanza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 2, c), e bis) e f)]
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Contesto normativo – Direttiva 2002/21 – Ambito di applicazione ratione personae – Operatore che fornisce, a titolo oneroso, un accesso condizionato ad un bouquet di base di programmi radiofonici e televisivi – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140)
Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Servizi transfrontalieri di diffusione radiofonica e televisiva trasmessi via satellite – Inclusione
(Art. 56 TFUE)
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Autorizzazione – Direttiva 2002/20 – Vigilanza dei servizi di comunicazione elettronica – Riconoscimento nello Stato destinatario dei suddetti servizi delle decisioni di autorizzazione adottate nello Stato di trasmissione – Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato destinatario
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Settore delle telecomunicazioni – Servizi transfrontalieri di diffusione radiofonica e televisiva trasmessi via satellite – Requisito della registrazione del prestatore presso le autorità dello Stato destinatario dei servizi – Ammissibilità – Requisito dello stabilimento nel territorio di tale Stato – Inammissibilità
(Art. 52 TFUE, 56 TFUE e 62 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140)
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che un servizio consistente nel fornire, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva, rientra nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica», ai sensi della suddetta disposizione.
Resta irrilevante, a tal proposito, il fatto che detto servizio includa un sistema di accesso condizionato, ai sensi dell’articolo 2, lettere e bis) ed f), della direttiva. Infatti, in tutti i casi in cui l’operatore del sistema di accesso condizionato è, al contempo, prestatore del servizio di diffusione di programmi radiofonici o televisivi, si tratta di un servizio unificato nel cui ambito la fornitura del servizio radiofonico o televisivo costituisce l’elemento centrale dell’attività svolta dal suddetto operatore, mentre il sistema di accesso condizionato costituisce l’elemento accessorio. Tenuto conto del suo carattere accessorio, un sistema di accesso condizionato può essere collegato a un servizio di comunicazione elettronica avente ad oggetto la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, senza peraltro che quest’ultimo perda la qualità di servizio di comunicazione elettronica.
(v. punti 51, 52, 58, dispositivo 1)
L’operatore che fornisce, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e audiovisiva, deve essere considerato un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, alla luce della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140.
(v. punto 58, dispositivo 1)
Un servizio consistente nel fornire, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e audiovisiva, costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. Infatti, fintantoché il diritto dell’Unione non avrà proceduto a una completa armonizzazione del settore dei servizi di comunicazione elettronica, la normativa di uno Stato membro deve essere esaminata alla luce dell’articolo 56 TFUE per quanto riguarda gli aspetti non disciplinati dal quadro normativo dell’Unione applicabile a detti servizi.
(v. punti 70, 78, dispositivo 2)
I procedimenti di vigilanza relativi ai servizi di comunicazione elettronica, come i sistemi, a titolo oneroso, di accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e audiovisiva, rientrano nella competenza delle autorità dello Stato membro di residenza dei destinatari dei servizi medesimi.
Infatti, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la direttiva 2002/20, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, non prevede alcun obbligo per le autorità nazionali competenti riguardo al riconoscimento di decisioni di autorizzazione adottate nello Stato a partire dal quale sono forniti i servizi in questione. Di conseguenza, lo Stato membro sul cui territorio risiedono i destinatari dei servizi di comunicazione elettronica può subordinare la prestazione di tali servizi a talune condizioni, conformemente alle disposizioni della citata direttiva.
(v. punti 86‑88, dispositivo 3)
V. il testo della decisione.
(v. punti 92, 93)
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso:
|
— |
non osta a che gli Stati membri impongano alle imprese che forniscono sul loro territorio servizi di comunicazione elettronica l’obbligo di registrare tali servizi, come espressamente consentito dalla direttiva 2002/20, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, a condizione che essi agiscano nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3 della suddetta direttiva, e |
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— |
osta, invece, a che le imprese che intendano fornire servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio sono stabilite siano obbligate a creare nel medesimo Stato una sede secondaria o un’entità giuridica autonoma da quella situata nello Stato membro di trasmissione. Infatti, un obbligo di stabilimento è la negazione stessa della libera prestazione di servizi e ha come conseguenza di privare di ogni efficacia pratica l’articolo 56 TFUE. (v. punti 100, 104, 106, dispositivo 4) |
Causa C‑475/12
UPC DTH Sàrl
contro
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék)
«Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Libera prestazione di servizi — Articolo 56 TFUE — Direttiva 2002/21/CE — Fornitura transfrontaliera di un bouquet di programmi radiofonici e televisivi — Accesso condizionato — Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione — Registrazione — Obbligo di stabilimento»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2014
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Contesto normativo — Direttiva 2002/21 — Ambito di applicazione ratione materiae — Fornitura transfrontaliera di un bouquet di base di programmi radiofonici e televisivi — Inclusione — Servizio soggetto a un sistema di accesso condizionato — Irrilevanza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 2, c), e bis) e f)]
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Contesto normativo — Direttiva 2002/21 — Ambito di applicazione ratione personae — Operatore che fornisce, a titolo oneroso, un accesso condizionato ad un bouquet di base di programmi radiofonici e televisivi — Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140)
Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Servizi transfrontalieri di diffusione radiofonica e televisiva trasmessi via satellite — Inclusione
(Art. 56 TFUE)
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Autorizzazione — Direttiva 2002/20 — Vigilanza dei servizi di comunicazione elettronica — Riconoscimento nello Stato destinatario dei suddetti servizi delle decisioni di autorizzazione adottate nello Stato di trasmissione — Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato destinatario
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Settore delle telecomunicazioni — Servizi transfrontalieri di diffusione radiofonica e televisiva trasmessi via satellite — Requisito della registrazione del prestatore presso le autorità dello Stato destinatario dei servizi — Ammissibilità — Requisito dello stabilimento nel territorio di tale Stato — Inammissibilità
(Art. 52 TFUE, 56 TFUE e 62 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140)
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che un servizio consistente nel fornire, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva, rientra nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica», ai sensi della suddetta disposizione.
Resta irrilevante, a tal proposito, il fatto che detto servizio includa un sistema di accesso condizionato, ai sensi dell’articolo 2, lettere e bis) ed f), della direttiva. Infatti, in tutti i casi in cui l’operatore del sistema di accesso condizionato è, al contempo, prestatore del servizio di diffusione di programmi radiofonici o televisivi, si tratta di un servizio unificato nel cui ambito la fornitura del servizio radiofonico o televisivo costituisce l’elemento centrale dell’attività svolta dal suddetto operatore, mentre il sistema di accesso condizionato costituisce l’elemento accessorio. Tenuto conto del suo carattere accessorio, un sistema di accesso condizionato può essere collegato a un servizio di comunicazione elettronica avente ad oggetto la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, senza peraltro che quest’ultimo perda la qualità di servizio di comunicazione elettronica.
(v. punti 51, 52, 58, dispositivo 1)
L’operatore che fornisce, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e audiovisiva, deve essere considerato un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, alla luce della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140.
(v. punto 58, dispositivo 1)
Un servizio consistente nel fornire, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e audiovisiva, costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. Infatti, fintantoché il diritto dell’Unione non avrà proceduto a una completa armonizzazione del settore dei servizi di comunicazione elettronica, la normativa di uno Stato membro deve essere esaminata alla luce dell’articolo 56 TFUE per quanto riguarda gli aspetti non disciplinati dal quadro normativo dell’Unione applicabile a detti servizi.
(v. punti 70, 78, dispositivo 2)
I procedimenti di vigilanza relativi ai servizi di comunicazione elettronica, come i sistemi, a titolo oneroso, di accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e audiovisiva, rientrano nella competenza delle autorità dello Stato membro di residenza dei destinatari dei servizi medesimi.
Infatti, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la direttiva 2002/20, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, non prevede alcun obbligo per le autorità nazionali competenti riguardo al riconoscimento di decisioni di autorizzazione adottate nello Stato a partire dal quale sono forniti i servizi in questione. Di conseguenza, lo Stato membro sul cui territorio risiedono i destinatari dei servizi di comunicazione elettronica può subordinare la prestazione di tali servizi a talune condizioni, conformemente alle disposizioni della citata direttiva.
(v. punti 86‑88, dispositivo 3)
V. il testo della decisione.
(v. punti 92, 93)
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso:
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non osta a che gli Stati membri impongano alle imprese che forniscono sul loro territorio servizi di comunicazione elettronica l’obbligo di registrare tali servizi, come espressamente consentito dalla direttiva 2002/20, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, a condizione che essi agiscano nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3 della suddetta direttiva, e |
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