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Document 62012CJ0401
Conseil / Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht
Conseil / Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht
Court reports – general
Cause riunite da C‑401/12 P a C‑403/12 P
Consiglio dell’Unione europea e altri
contro
Vereniging Milieudefensie
e
Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht
«Impugnazione — Direttiva 2008/50/CE — Direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa — Decisione relativa alla notifica da parte del Regno dei Paesi Bassi della proroga del termine fissato per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto e dell’esenzione dall’obbligo di applicare i valori limite per le particelle (PM10) — Richiesta di riesame interno di tale decisione, proposta ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1367/2006 — Decisione della Commissione che dichiara la domanda irricevibile — Misura di portata individuale — Convenzione di Aarhus — Validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 alla luce di detta convenzione»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 gennaio 2015
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Conclusioni intese a conseguire una sostituzione della motivazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 169, § 1, e 178, § 1)
Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Effetti – Prevalenza sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’unione alla luce delle disposizioni di cui a detta convenzione – Presupposti – Disposizioni che non possiedono carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Esclusione
[Art. 300, § 7, CE (divenuto art. 216, § 2, TFUE);convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1]
V. il testo della decisione.
(v. punti 32‑34)
Come risulta dall’articolo 300, paragrafo 7, CE (divenuto articolo 216, paragrafo 2, TFUE), le istituzioni dell’Unione sono vincolate dagli accordi internazionali conclusi da quest’ultima e, di conseguenza, tali accordi prevalgono sugli atti che esse emanano. Tuttavia, le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione di illegittimità di detto atto solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in questione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.
Quanto all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, esso non contiene alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso tale da disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli e non soddisfa, perciò, tali condizioni. Ne consegue che tale disposizione non può essere invocata dinanzi al giudice dell’Unione per valutare la legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus.
È pur vero che la Corte ha parimenti statuito che, nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto degli accordo conclusi nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio oppure qualora l’atto di diritto dell’Unione di cui trattasi faccia espresso rinvio a precise disposizioni di tali accordi, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto in parola e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce delle norme di tali accordi. Tali due eccezioni, tuttavia, trovano giustificazione unicamente nelle particolarità degli accordi che hanno dato luogo alla loro applicazione e non possono, in assenza di tali circostanze particolari, essere considerate pertinenti per determinare se l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus possa essere utilmente invocato dinanzi al giudice dell’Unione per valutare la legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
(v. punti 52, 54‑58, 68)
Cause riunite da C‑401/12 P a C‑403/12 P
Consiglio dell’Unione europea e altri
contro
Vereniging Milieudefensie
e
Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht
«Impugnazione — Direttiva 2008/50/CE — Direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa — Decisione relativa alla notifica da parte del Regno dei Paesi Bassi della proroga del termine fissato per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto e dell’esenzione dall’obbligo di applicare i valori limite per le particelle (PM10) — Richiesta di riesame interno di tale decisione, proposta ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1367/2006 — Decisione della Commissione che dichiara la domanda irricevibile — Misura di portata individuale — Convenzione di Aarhus — Validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 alla luce di detta convenzione»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 gennaio 2015
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Conclusioni intese a conseguire una sostituzione della motivazione — Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 169, § 1, e 178, § 1)
Accordi internazionali — Accordi dell’Unione — Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) — Effetti — Prevalenza sugli atti di diritto derivato dell’Unione — Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’unione alla luce delle disposizioni di cui a detta convenzione — Presupposti — Disposizioni che non possiedono carattere incondizionato e sufficientemente preciso — Esclusione
[Art. 300, § 7, CE (divenuto art. 216, § 2, TFUE);convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1]
V. il testo della decisione.
(v. punti 32‑34)
Come risulta dall’articolo 300, paragrafo 7, CE (divenuto articolo 216, paragrafo 2, TFUE), le istituzioni dell’Unione sono vincolate dagli accordi internazionali conclusi da quest’ultima e, di conseguenza, tali accordi prevalgono sugli atti che esse emanano. Tuttavia, le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione di illegittimità di detto atto solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in questione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.
Quanto all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, esso non contiene alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso tale da disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli e non soddisfa, perciò, tali condizioni. Ne consegue che tale disposizione non può essere invocata dinanzi al giudice dell’Unione per valutare la legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus.
È pur vero che la Corte ha parimenti statuito che, nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto degli accordo conclusi nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio oppure qualora l’atto di diritto dell’Unione di cui trattasi faccia espresso rinvio a precise disposizioni di tali accordi, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto in parola e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce delle norme di tali accordi. Tali due eccezioni, tuttavia, trovano giustificazione unicamente nelle particolarità degli accordi che hanno dato luogo alla loro applicazione e non possono, in assenza di tali circostanze particolari, essere considerate pertinenti per determinare se l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus possa essere utilmente invocato dinanzi al giudice dell’Unione per valutare la legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
(v. punti 52, 54‑58, 68)