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Document 62011TO0421

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑14)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza dell’impresa (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 19‑23, 25‑26)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 28‑29)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, per quanto riguarda la ricorrente, per un verso, del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e, per altro verso, della decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65).

Dispositivo

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

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