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Document 62011CJ0456

    Massime della sentenza

    Causa C-456/11

    Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri

    contro

    Samskip GmbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen)

    «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 32 e 33 — Riconoscimento delle decisioni giudiziarie — Nozione di “decisione” — Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale — Clausola attributiva di competenza»

    Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Nozione di decisione – Decisione che declina la competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza – Inclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, Considerando 2, 6, 16, 17 e art. 32)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Decisione che declina la competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza – Riconoscimento sia del dispositivo sia della motivazione della decisione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 32 e 33)

    1.  L’articolo 32 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, indipendentemente dalla qualificazione di tale decisione secondo il diritto di un altro Stato membro.

      La necessità di una siffatta interpretazione della nozione di decisione, che dev’essere effettuata in maniera autonoma, è rafforzata, da un lato, dagli obiettivi del regolamento n. 44/2001, come enunciati ai considerando 2 e 6 di tale regolamento, diretti rispettivamente a semplificare le formalità relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e la libera circolazione delle medesime, e, dall’altro, dal principio della reciproca fiducia tra i giudici su cui, ai sensi dei considerando 16 e 17, si basa il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001.

      Infatti, tale reciproca fiducia risulterebbe compromessa qualora il giudice di uno Stato membro potesse negare il riconoscimento di una decisione con la quale un giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza. Ammettere che il giudice di uno Stato membro possa negare il riconoscimento di una simile decisione si porrebbe in contrasto con il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, in quanto un simile diniego sarebbe tale da compromettere l’efficace funzionamento delle norme enunciate al capo II di tale regolamento, relative alla ripartizione della competenza tra i giudici degli Stati membri.

      (v. punti 25-29, 32, dispositivo 1)

    2.  Gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza è vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell’irricevibilità dell’azione.

      Ammettere che il giudice dello Stato membro richiesto possa considerare nulla la clausola attributiva di competenza che il giudice dello Stato membro d’origine abbia riconosciuto come valida sarebbe infatti contrario al divieto di riesame del merito di una decisione, divieto previsto all’articolo 36 del regolamento n. 44/2001, in particolare nei casi in cui detto ultimo giudice, in assenza di tale clausola, avrebbe potuto riconoscere la propria competenza. In quest’ultima ipotesi una simile affermazione da parte del giudice dello Stato membro richiesto rimetterebbe in discussione non soltanto le conclusioni preliminari del giudice dello Stato membro d’origine in merito alla validità della clausola attributiva di competenza, ma anche la decisione di tale giudice di escludere la propria competenza in quanto tale.

      Inoltre, la nozione di autorità della cosa giudicata del diritto dell’Unione, rilevante per determinare gli effetti prodotti da una siffatta decisione, non riguarda solo il dispositivo della decisione giudiziaria in questione, ma si estende anche alla motivazione della stessa, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo e, di fatto, è indissociabile da quest’ultimo.

      (v. punti 38, 40, 43, dispositivo 2)

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    Causa C-456/11

    Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri

    contro

    Samskip GmbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen)

    «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 32 e 33 — Riconoscimento delle decisioni giudiziarie — Nozione di “decisione” — Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale — Clausola attributiva di competenza»

    Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Nozione di decisione — Decisione che declina la competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza — Inclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, Considerando 2, 6, 16, 17 e art. 32)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Decisione che declina la competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza — Riconoscimento sia del dispositivo sia della motivazione della decisione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 32 e 33)

    1.  L’articolo 32 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, indipendentemente dalla qualificazione di tale decisione secondo il diritto di un altro Stato membro.

      La necessità di una siffatta interpretazione della nozione di decisione, che dev’essere effettuata in maniera autonoma, è rafforzata, da un lato, dagli obiettivi del regolamento n. 44/2001, come enunciati ai considerando 2 e 6 di tale regolamento, diretti rispettivamente a semplificare le formalità relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e la libera circolazione delle medesime, e, dall’altro, dal principio della reciproca fiducia tra i giudici su cui, ai sensi dei considerando 16 e 17, si basa il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001.

      Infatti, tale reciproca fiducia risulterebbe compromessa qualora il giudice di uno Stato membro potesse negare il riconoscimento di una decisione con la quale un giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza. Ammettere che il giudice di uno Stato membro possa negare il riconoscimento di una simile decisione si porrebbe in contrasto con il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, in quanto un simile diniego sarebbe tale da compromettere l’efficace funzionamento delle norme enunciate al capo II di tale regolamento, relative alla ripartizione della competenza tra i giudici degli Stati membri.

      (v. punti 25-29, 32, dispositivo 1)

    2.  Gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza è vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell’irricevibilità dell’azione.

      Ammettere che il giudice dello Stato membro richiesto possa considerare nulla la clausola attributiva di competenza che il giudice dello Stato membro d’origine abbia riconosciuto come valida sarebbe infatti contrario al divieto di riesame del merito di una decisione, divieto previsto all’articolo 36 del regolamento n. 44/2001, in particolare nei casi in cui detto ultimo giudice, in assenza di tale clausola, avrebbe potuto riconoscere la propria competenza. In quest’ultima ipotesi una simile affermazione da parte del giudice dello Stato membro richiesto rimetterebbe in discussione non soltanto le conclusioni preliminari del giudice dello Stato membro d’origine in merito alla validità della clausola attributiva di competenza, ma anche la decisione di tale giudice di escludere la propria competenza in quanto tale.

      Inoltre, la nozione di autorità della cosa giudicata del diritto dell’Unione, rilevante per determinare gli effetti prodotti da una siffatta decisione, non riguarda solo il dispositivo della decisione giudiziaria in questione, ma si estende anche alla motivazione della stessa, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo e, di fatto, è indissociabile da quest’ultimo.

      (v. punti 38, 40, 43, dispositivo 2)

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