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Document 62010CJ0571

Massime della sentenza

Causa C-571/10

Servet Kamberaj

contro

Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunale di Bolzano)

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo — Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale — Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale — Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale deroga — Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti — Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa — Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi»

Massime della sentenza

  1. Diritto dell’Unione – Diritti fondamentali – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – Conflitto tra la convenzione ed una norma di diritto nazionale – Obbligo del giudice nazionale di applicare direttamente le disposizioni di detta convenzione – Insussistenza

    (Art. 6, § 3, TUE)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale

    [Direttiva del Consiglio 2003/109, art. 11, §§ 1, d), e 4]

  1.  Il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.

    Invero, la suddetta disposizione del Trattato UE riflette il principio secondo cui i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza. Tuttavia, detto articolo non disciplina il rapporto tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e non determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale.

    (v. punti 61-63, dispositivo 2)

  2.  L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale o regionale la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale sussidio rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione sopra citata e che il paragrafo 4 del medesimo articolo non trovi applicazione.

    Poiché l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente. Un’autorità pubblica, sia essa di livello nazionale, regionale o locale, può invocare tale deroga unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione della direttiva 2003/109 abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi della deroga suddetta.

    Il senso e la portata della nozione di «prestazioni essenziali» di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 devono essere ricercati tenendo conto del contesto in cui s’iscrive tale articolo e della finalità perseguita da detta direttiva, ossia l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri. Detta disposizione deve essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento della quale beneficiano i titolari dello status conferito dalla direttiva di cui sopra, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari.

    Nei limiti in cui un sussidio per l’alloggio risponde alla finalità enunciata all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – ossia garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti –, esso non può essere considerato, nell’ambito del diritto dell’Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari, prendendo in considerazione la finalità di tale sussidio, il suo ammontare, i requisiti per la sua attribuzione e la posizione da esso occupata nel sistema di assistenza sociale nazionale.

    (v. punti 86-87, 90-93, dispositivo 3)

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Causa C-571/10

Servet Kamberaj

contro

Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunale di Bolzano)

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo — Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale — Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale — Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale deroga — Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti — Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa — Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi»

Massime della sentenza

  1. Diritto dell’Unione — Diritti fondamentali — Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo — Conflitto tra la convenzione ed una norma di diritto nazionale — Obbligo del giudice nazionale di applicare direttamente le disposizioni di detta convenzione — Insussistenza

    (Art. 6, § 3, TUE)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo — Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale

    [Direttiva del Consiglio 2003/109, art. 11, §§ 1, d), e 4]

  1.  Il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.

    Invero, la suddetta disposizione del Trattato UE riflette il principio secondo cui i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza. Tuttavia, detto articolo non disciplina il rapporto tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e non determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale.

    (v. punti 61-63, dispositivo 2)

  2.  L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale o regionale la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale sussidio rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione sopra citata e che il paragrafo 4 del medesimo articolo non trovi applicazione.

    Poiché l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente. Un’autorità pubblica, sia essa di livello nazionale, regionale o locale, può invocare tale deroga unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione della direttiva 2003/109 abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi della deroga suddetta.

    Il senso e la portata della nozione di «prestazioni essenziali» di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 devono essere ricercati tenendo conto del contesto in cui s’iscrive tale articolo e della finalità perseguita da detta direttiva, ossia l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri. Detta disposizione deve essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento della quale beneficiano i titolari dello status conferito dalla direttiva di cui sopra, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari.

    Nei limiti in cui un sussidio per l’alloggio risponde alla finalità enunciata all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – ossia garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti –, esso non può essere considerato, nell’ambito del diritto dell’Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari, prendendo in considerazione la finalità di tale sussidio, il suo ammontare, i requisiti per la sua attribuzione e la posizione da esso occupata nel sistema di assistenza sociale nazionale.

    (v. punti 86-87, 90-93, dispositivo 3)

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