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Document 62010CJ0144

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze esclusive — Controversie in materia di società e di persone giuridiche

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 2)

    Massima

    L’art. 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che non si applica ad una controversia nel cui ambito una società deduce l’inopponibilità di un contratto nei suoi confronti in ragione dell’asserita invalidità, per violazione del suo statuto, di una decisione dei suoi organi che ha portato alla conclusione del predetto contratto.

    Tale disposizione riguarda unicamente le controversie il cui oggetto principale è costituito dalla validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o dalla validità delle decisioni dei loro organi. Orbene, ogni questione avente ad oggetto la validità di una decisione di contrattare adottata da organi sociali di una delle parti deve essere considerata accessoria nell’ambito di una controversia contrattuale. L’oggetto di una tale controversia in materia contrattuale non presenta necessariamente un nesso particolarmente stretto con il foro della sede della parte che deduce un’asserita invalidità di una decisione dei propri organi. Sarebbe pertanto in contrasto con la buona amministrazione della giustizia assoggettare siffatte controversie alla competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro della sede di una delle società contraenti.

    (v. punti 39, 41, 44, 47 e dispositivo)

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