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Document 62010CJ0135

    Massime della sentenza

    Causa C-135/10

    Società Consortile Fonografici (SCF)

    contro

    Marco Del Corso

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Torino)

    «Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Applicabilità diretta nell’ordinamento dell’Unione della Convenzione di Roma, dell’Accordo TRIPs e del WPPT — Direttiva 92/100/CEE — Articolo 8, paragrafo 2 — Direttiva 2001/29/CE — Nozione di “comunicazione al pubblico” — Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico»

    Massime della sentenza

    1. Accordi internazionali — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) — Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (WIPO) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi — Applicabilità nell’ordinamento giuridico dell’Unione — Assenza di effetto diretto

      (Accordo TRIPs; Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi)

    2. Accordi internazionali — Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione — Inapplicabilità nell’ordinamento giuridico dell’Unione — Effetti indiretti

      (Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttive 92/100 e 2001/29 — Nozione di comunicazione al pubblico — Interpretazione alla luce del diritto internazionale

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29; direttiva del Consiglio 92/100)

    4. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Direttiva 92/100 — Comunicazione al pubblico — Nozione — Diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio dentistico privato — Esclusione

      (Direttiva del Consiglio 92/100, art. 8, § 2)

    1.  Le disposizioni dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo TRIPs) e del Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, sono applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

      I privati non possono avvalersi in modo immediato né dell’accordo succitato né da detto trattato.

      (v. punto 56, dispositivo 1)

    2.  La Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma, non fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, dal momento che essa non è applicabile all’interno di quest’ultima. Ciò nondimeno, essa vi produce effetti indiretti in quanto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, l’Unione è tenuta a non ostacolare l’adempimento degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla Convenzione in parola.

      I privati non possono avvalersi in modo immediato della menzionata Convenzione.

      (v. punti 50, 56, dispositivo 1)

    3.  La nozione di «comunicazione al pubblico», che compare nelle direttive 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo TRIPs), del Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, e della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma.

      Detta nozione deve essere interpretata in modo che sia compatibile con l’Accordo, il Trattato e la Convenzione summenzionati, tenendo altresì conto del contesto in cui siffatte nozioni equivalenti sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale.

      (v. punto 56, dispositivo 1)

    4.  La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

      I clienti di un dentista, infatti, formano di norma un complesso di persone la cui composizione è in larga misura stabile e che, pertanto, costituiscono un insieme di destinatari potenziali determinato, giacché le altre persone non hanno, in via di principio, accesso alle cure prestate dal professionista in parola. Di conseguenza, non si tratta di «gente in generale». Peraltro, riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi. Infine, un dentista che diffonde fonogrammi in presenza dei suoi pazienti, quale musica di sottofondo, non può ragionevolmente aspettarsi un ampliamento, unicamente in virtù di tale diffusione, della clientela del proprio studio, né aumentare il prezzo delle cure prestate. Ne consegue che siffatta diffusione non è idonea, di per sé, ad incidere sugli introiti di tale professionista. I clienti di un dentista, infatti, si recano presso uno studio medico dentistico unicamente allo scopo di essere curati, giacché una diffusione di fonogrammi non è minimamente collegata alla prassi delle cure dentistiche. È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che detti clienti godono dell’accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi. Ne deriva che una diffusione del genere non riveste carattere lucrativo.

      (v. punti 95-99, 102, dispositivo 2)

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    Causa C-135/10

    Società Consortile Fonografici (SCF)

    contro

    Marco Del Corso

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Torino)

    «Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Applicabilità diretta nell’ordinamento dell’Unione della Convenzione di Roma, dell’Accordo TRIPs e del WPPT — Direttiva 92/100/CEE — Articolo 8, paragrafo 2 — Direttiva 2001/29/CE — Nozione di “comunicazione al pubblico” — Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico»

    Massime della sentenza

    1. Accordi internazionali – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) – Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (WIPO) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi – Applicabilità nell’ordinamento giuridico dell’Unione – Assenza di effetto diretto

      (Accordo TRIPs; Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi)

    2. Accordi internazionali – Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione – Inapplicabilità nell’ordinamento giuridico dell’Unione – Effetti indiretti

      (Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttive 92/100 e 2001/29 – Nozione di comunicazione al pubblico – Interpretazione alla luce del diritto internazionale

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29; direttiva del Consiglio 92/100)

    4. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Direttiva 92/100 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio dentistico privato – Esclusione

      (Direttiva del Consiglio 92/100, art. 8, § 2)

    1.  Le disposizioni dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo TRIPs) e del Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, sono applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

      I privati non possono avvalersi in modo immediato né dell’accordo succitato né da detto trattato.

      (v. punto 56, dispositivo 1)

    2.  La Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma, non fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, dal momento che essa non è applicabile all’interno di quest’ultima. Ciò nondimeno, essa vi produce effetti indiretti in quanto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, l’Unione è tenuta a non ostacolare l’adempimento degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla Convenzione in parola.

      I privati non possono avvalersi in modo immediato della menzionata Convenzione.

      (v. punti 50, 56, dispositivo 1)

    3.  La nozione di «comunicazione al pubblico», che compare nelle direttive 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo TRIPs), del Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, e della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma.

      Detta nozione deve essere interpretata in modo che sia compatibile con l’Accordo, il Trattato e la Convenzione summenzionati, tenendo altresì conto del contesto in cui siffatte nozioni equivalenti sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale.

      (v. punto 56, dispositivo 1)

    4.  La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

      I clienti di un dentista, infatti, formano di norma un complesso di persone la cui composizione è in larga misura stabile e che, pertanto, costituiscono un insieme di destinatari potenziali determinato, giacché le altre persone non hanno, in via di principio, accesso alle cure prestate dal professionista in parola. Di conseguenza, non si tratta di «gente in generale». Peraltro, riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi. Infine, un dentista che diffonde fonogrammi in presenza dei suoi pazienti, quale musica di sottofondo, non può ragionevolmente aspettarsi un ampliamento, unicamente in virtù di tale diffusione, della clientela del proprio studio, né aumentare il prezzo delle cure prestate. Ne consegue che siffatta diffusione non è idonea, di per sé, ad incidere sugli introiti di tale professionista. I clienti di un dentista, infatti, si recano presso uno studio medico dentistico unicamente allo scopo di essere curati, giacché una diffusione di fonogrammi non è minimamente collegata alla prassi delle cure dentistiche. È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che detti clienti godono dell’accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi. Ne deriva che una diffusione del genere non riveste carattere lucrativo.

      (v. punti 95-99, 102, dispositivo 2)

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