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Document 62009CJ0090

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza — Disposizioni dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)

2. Concorrenza — Disposizioni dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)

3. Procedura — Motivazione delle sentenze — Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36)

4. Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Errore di diritto

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

Massima

1. Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. In circostanze del genere, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti e idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato.

Alla luce della sua natura relativa, tale presunzione non conduce ad un’automatica attribuzione di responsabilità alla società controllante, che detiene la totalità del capitale sociale della sua controllata, il che sarebbe in contrasto con il principio della responsabilità individuale su cui è basato il diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Per ribaltare tale presunzione, spetta alla società controllante sottoporre alla valutazione del giudice dell’Unione ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici tra essa e la sua controllata, idonei a dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica.

(v. punti 39, 40, 50-52)

2. Una società holding può essere considerata solidalmente responsabile delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione commesse da una controllata del suo gruppo di cui non detiene direttamente il capitale sociale, nei limiti in cui tale holding eserciti un’influenza determinante sulla detta controllata, anche se indirettamente mediante una società interposta. Ciò accade in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo il suo comportamento sul mercato rispetto a detta società interposta, la quale non agisce neanch’essa in modo autonomo sul mercato, ma applica essenzialmente le istruzioni che le vengono impartite dalla holding. In tale situazione, infatti, la holding, la società interposta e l’ultima controllata del gruppo fanno parte di una stessa unità economica e costituiscono quindi una sola impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione.

Nel caso specifico in cui una holding detenga il 100% del capitale di una società interposta che possiede a sua volta la totalità del capitale sociale di una controllata del suo gruppo, autrice di una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione, esiste una presunzione relativa che detta holding eserciti un’influenza determinante sul comportamento della società interposta e, indirettamente, mediante quest’ultima, anche sul comportamento della controllata. Pertanto, in tale situazione specifica, la Commissione ha il diritto di obbligare in solido la holding al pagamento dell’ammenda inflitta all’ultima controllata del gruppo, a meno che tale holding non ribalti detta presunzione dimostrando che o la società interposta o la controllata in parola si comportano in modo autonomo sul mercato.

(v. punti 86-89)

3. La motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di giustizia di esercitare il suo sindacato giurisdizionale.

La sentenza in cui il Tribunale si limita ad una semplice affermazione di principio, senza far apparire in modo chiaro e non equivoco i motivi che lo hanno condotto a tale conclusione, e non espone pertanto le ragioni su cui si basa detta conclusione, è viziata da un difetto di motivazione.

(v. punti 59, 61, 62)

4. Il Tribunale commette un errore di diritto quando, nell’ambito dell’analisi del comportamento di una controllata che ha infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, non esamina nel merito gli elementi di prova addotti allo scopo di dimostrare l’autonomia commerciale di una controllata rispetto alla sua controllante, e respinge gli argomenti delle ricorrenti facendo semplice riferimento alla giurisprudenza. A tal riguardo, dal momento che il Tribunale è obbligato, ai sensi di detta giurisprudenza, a valutare ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici tra la società controllante e la sua controllata, atto a dimostrare che quest’ultima si comporta in modo autonomo rispetto alla sua controllante e che queste due società non costituiscono un’entità economica unica, esso è tenuto a prendere in considerazione e ad esaminare in concreto gli elementi proposti dalle ricorrenti allo scopo di dimostrare l’autonomia della controllata nell’attuazione della sua politica commerciale, al fine di verificare se la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione nel considerare tali prove inidonee a dimostrare che detta controllata non costituisce un’unica entità economica con la sua controllante.

Siffatta verifica si impone a maggior ragione in quanto l’autonomia di una controllata nell’attuazione della sua politica commerciale appartiene all’insieme degli elementi pertinenti che consentono alle società ricorrenti di ribaltare la presunzione di influenza determinante della società controllante sul comportamento della controllata, elementi il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche specifiche di ciascuna fattispecie.

(v. punti 75-78)

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