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Document 62008TO0332
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Ordinanza del Presidente del Tribunale 17 settembre 2008 — Melli Bank / Consiglio
(causa T-332/08 R)
«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Decisione del Consiglio — Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Mancanza d’urgenza — Insussistenza di un danno grave ed irreparabile»
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12-19)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione del punto 4 della tabella B dell’allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29), in quanto la Melli Bank plc viene iscritta nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
Ordinanza del Presidente del Tribunale 17 settembre 2008 — Melli Bank / Consiglio
(causa T-332/08 R)
«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Decisione del Consiglio — Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Mancanza d’urgenza — Insussistenza di un danno grave ed irreparabile»
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12-19)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione del punto 4 della tabella B dell’allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29), in quanto la Melli Bank plc viene iscritta nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |