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Document 62008CJ0123
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-123/08
Dominic Wolzenburg
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam)
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Art. 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo — Attuazione nel diritto nazionale — Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione — Non esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dello Stato membro di esecuzione subordinata ad un soggiorno per un periodo di cinque anni sul suo territorio — Art. 12 CE»
Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 24 marzo 2009 I ‐ 9624
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 ottobre 2009 I ‐ 9660
Massime della sentenza
Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto – Ambito di applicazione
(Art. 12, primo comma, CE)
Unione europea – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 16, n. 1, e 19; decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)
Unione europea – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo
(Art. 12, primo comma, CE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)
Il cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato membro ha diritto di avvalersi dell’art. 12, primo comma, CE nei confronti di una normativa nazionale che stabilisce le condizioni secondo le quali l’autorità giudiziaria competente può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. Infatti, gli Stati membri non possono, nell’ambito dell’attuazione di una decisione quadro adottata sulla base del Trattato UE, recare pregiudizio al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri.
(v. punti 43, 45, 47, dispositivo 1)
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dell’Unione, lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo previsto da tale disposizione ad ulteriori requisiti amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. Infatti, gli artt. 16, n. 1, e 19 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, prevedono nei confronti dei cittadini dell’Unione che abbiano soggiornato legalmente in un altro Stato membro in via continuativa per cinque anni soltanto il rilascio, dietro loro richiesta, di un documento attestante la permanenza del loro soggiorno, senza imporre questa formalità. Il valore di tale documento è dichiarativo e probatorio, ma lo stesso non può avere valore costitutivo.
(v. punti 51, 53, dispositivo 2)
L’art. 12, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della quale l’autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.
Al riguardo, il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, implica, a norma dell’art. 1, n. 2, di quest’ultima, che gli Stati membri siano in linea di principio tenuti a dar corso ad un mandato d’arresto europeo. Infatti, eccettuati i casi di non esecuzione obbligatoria previsti dall’art. 3 della stessa decisione quadro, gli Stati membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi elencati all’art. 4 di questa. Ne consegue che un legislatore nazionale il quale, in base alle possibilità accordategli da detto art. 4, opera la scelta di limitare le situazioni nelle quali la sua autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata non fa che rafforzare il sistema di consegna istituito da detta decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. In tale contesto, gli Stati membri dispongono necessariamente, nell’attuazione dell’art. 4 e, in particolare, del suo punto 6, di un potere discrezionale certo.
Il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 mira segnatamente a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. È quindi legittimo per lo Stato membro di esecuzione perseguire siffatto obiettivo soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato membro. La mera condizione di cittadinanza per i propri cittadini, da un lato, e la condizione di soggiorno in via continuativa per cinque anni per i cittadini degli altri Stati membri, dall’altro, possono essere considerate tali da garantire che la persona ricercata sia sufficientemente integrata nello Stato membro di esecuzione. Tale condizione di soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni non va oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo volto a garantire un sicuro grado di inserimento nello Stato membro di esecuzione delle persone ricercate che sono cittadini di altri Stati membri.
(v. punti 57-58, 61, 67-68, 73-74, dispositivo 3)