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Document 62007TO0120

Massime dell’ordinanza

Ordinanza del Presidente del Tribunale 11 ottobre 2007 MB Immobilien/Commissione

(causa T-120/07 R)

«Procedimento sommario — Aiuti di Stato nei nuovi Länder — Obbligo di recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Ponderazione degli interessi»

1. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente — Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza — Controllo detenuto da una persona fisica e non da una persona giuridica — Irrilevanza (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 33-38)

2. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 45-46)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) concesso dalla Germania al gruppo Biria (GU L 183, pag. 27).

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) 

Le spese sono riservate.

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Ordinanza del Presidente del Tribunale 11 ottobre 2007 MB Immobilien/Commissione

(causa T-120/07 R)

«Procedimento sommario — Aiuti di Stato nei nuovi Länder — Obbligo di recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Ponderazione degli interessi»

1. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente — Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza — Controllo detenuto da una persona fisica e non da una persona giuridica — Irrilevanza (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 33-38)

2. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 45-46)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) concesso dalla Germania al gruppo Biria (GU L 183, pag. 27).

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) 

Le spese sono riservate.

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