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Document 62007CJ0169

Massime della sentenza

Causa C-169/07

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

contro

Wiener Landesregierung e Oberösterreichische Landesregierung

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Libertà di stabilimento — Previdenza sociale — Sistema sanitario nazionale finanziato dallo Stato — Sistema di prestazioni in natura — Sistema di rimborso delle spese anticipate dall’assicurato — Autorizzazione all’apertura di un ambulatorio privato che fornisce assistenza odontoiatrica — Criterio di valutazione del fabbisogno che giustifica l’apertura di un istituto di cura — Obiettivo di mantenere un servizio medico od ospedaliero di qualità, equilibrato e accessibile a tutti — Obiettivo di prevenire un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale — Coerenza — Proporzionalità»

Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 9 settembre 2008   I ‐ 1723

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 marzo 2009   I ‐ 1751

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che richiede una previa autorizzazione amministrativa rilasciata in funzione del fabbisogno del mercato ai fini dell’apertura di ambulatori odontoiatrici autonomi – Inammissibilità – Giustificazione fondata su ragioni di interesse generale – Insussistenza

(Artt. 43 CE e 48 CE)

Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali, per l’apertura di un istituto di cura privato nella forma di un ambulatorio dentistico autonomo, è necessaria un’autorizzazione e tale autorizzazione viene negata qualora non sussista, alla luce dell’assistenza già offerta dai medici convenzionati, alcuna necessità che giustifichi l’apertura di un istituto siffatto, allorché queste disposizioni non subordinano ad un regime simile anche gli studi associati e non sono fondate su una condizione che sia idonea a circoscrivere sufficientemente l’esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale.

Una normativa siffatta non è atta a garantire la realizzazione degli obiettivi diretti a mantenere un servizio medico di qualità, equilibrato e accessibile a tutti, nonché a prevenire un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Da un lato, tale normativa non persegue in modo coerente e sistematico gli obiettivi evocati, considerato che essa, a differenza di quanto avviene per i nuovi ambulatori dentistici, non subordina lo stabilimento degli studi associati ad un regime di previa autorizzazione, sebbene gli studi associati offrano, di regola, le stesse prestazioni mediche degli ambulatori dentistici, siano soggetti alle stesse condizioni di mercato e il paziente, in molti casi, non ravvisi alcuna differenza tra queste strutture. Dall’altro, un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroghi ad una libertà fondamentale siffatta, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali. Ciò non avviene allorché il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un nuovo ambulatorio dentistico è soggetto al criterio basato sul numero di pazienti per ciascun medico, numero che non sia né stabilito né portato in alcun modo anticipatamente a conoscenza degli interessati, o allorché il regime di previa autorizzazione amministrativa è fondato su un metodo che può pregiudicare l’obiettività e l’imparzialità del trattamento della domanda di autorizzazione di cui trattasi.

(v. punti 57-58, 63-66, 68-72 e dispositivo)

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