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Document 62005TO0034

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario

(Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2. Procedimento sommario — Presupposti di ricevibilità — Ricevibilità del ricorso principale — Irrilevanza — Limiti

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

3. Ricorso per carenza — Rimedio alla colpevole inattività dopo la presentazione del ricorso — Venir meno dell’oggetto del ricorso — Non luogo a provvedere — Proposta di decisione diretta a non inserire la sostanza attiva endosulfan nell’allegato I alla direttiva 91/414 — Valutazione del giudice del procedimento sommario

(Artt. 230 CE, 232 CE e 233 CE; direttiva del Consiglio 91/414, allegato I)

Massima

1. L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 34-35)

2. Il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito non dev’essere esaminato, in linea di principio, nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole anticipare la decisione della causa principale. Appare ciò non di meno necessario, quando viene eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta l’istanza di procedimento sommario, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso.

(v. punto 53)

3. Il mezzo di impugnazione di cui all’art. 232 CE è basato sul principio che l’inerzia illecita dell’istituzione di cui trattasi consente di adire la Corte o il Tribunale affinché questi dichiarino che il comportamento omissivo è contrario al Trattato, qualora l’istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell’art. 233 CE la detta declaratoria fa sorgere l’obbligo dell’istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte o del Tribunale comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima. In un caso nel quale l’atto la cui omissione costituisce l’oggetto della controversia è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che fosse pronunciata la sentenza, la declaratoria della Corte o del Tribunale sull’illiceità dell’iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall’art. 233 CE. Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l’istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l’oggetto del ricorso viene meno, con la conseguenza che non occorre più statuire.

A tal riguardo, nella fase del procedimento sommario occorre ritenere che la circostanza che la Commissione abbia presentato ufficialmente, nell’ambito del procedimento di valutazione della sostanza attiva endosulfan, al fine del suo eventuale inserimento nell’allegato I alla direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, una proposta di decisione diretta a non inserire questa sostanza nel citato allegato I indica chiaramente la volontà della detta istituzione di chiudere l’esame della sostanza attiva considerata, e costituisce pertanto una presa di posizione che pone termine all’asserita inattività colpevole. Il fatto che una proposta siffatta non costituisca a prima vista un atto impugnabile con ricorso di annullamento è irrilevante a tal riguardo, dato che essa costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento destinato, in linea di massima, a concludersi con un atto giuridico a sua volta impugnabile con un ricorso di annullamento.

(v. punti 67-70)

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