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Document 62005CJ0457
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Imballaggio preconfezionato di liquidi — Direttiva 75/106
[Art. 28 CE; direttiva del Consiglio 75/106, come modificata dall’atto di adesione del 2003, art. 5, n. 3, lett. b) e d), e allegato III, punto 4]
2. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente
[Art. 28 CE; direttiva del Consiglio 75/106, come modificata dall’atto di adesione del 2003, art. 5, n. 3, lett. b) e d), e allegato III, punto 4]
1. Alla luce dell’impianto generale e della finalità della direttiva 75/106, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, nonché del principio della libera circolazione delle merci, sancito dall’art. 28 CE, l’art. 5, n. 3, lett. d), della detta direttiva dev’essere interpretato nel senso che imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a l 0,071, contenenti i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, della stessa direttiva e che sono legalmente prodotti e commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche negli altri Stati membri.
Un’interpretazione contraria non può essere giustificata da un’esigenza imperativa riguardante la tutela dei consumatori.
Se è vero che la direttiva 75/106, ai sensi del suo quarto ‘considerando’, mira ed evitare il rischio che il consumatore sia indotto in errore da volumi nominali troppo vicini, è possibile ritenere, prendendo a riferimento un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, che un siffatto rischio sia escluso.
Infatti, l’art. 4, n. 1, della direttiva 75/106 prevede, per gli imballaggi preconfezionati ivi considerati, l’obbligo di indicare sull’etichetta la quantità netta di liquido contenuta nell’imballaggio, espressa in unità di volume, il che consente di evitare, nel consumatore preso a riferimento, una confusione tra due volumi e permette al detto consumatore di tener conto della differenza di volume da lui constatata nella comparazione dei prezzi di un medesimo liquido confezionato in due imballaggi differenti.
A tal proposito, un volume nominale come quello di l 0,071, che si situa tra i volumi nominali di l 0,05 e di l 0,10, contenuti nella gamma comunitaria dei volumi nominali ammessi per i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, della direttiva 75/106, presenta, rispetto a ciascuno di questi due volumi, uno scarto sufficiente ad evitare qualsivoglia confusione nel consumatore di riferimento.
Infine, si deve tener conto dell’obbligo, derivante dalla direttiva 98/6, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, di indicare, a prescindere dal volume nominale dell’imballaggio preconfezionato, il prezzo di vendita per unità di misura.
(v. punti 27-31, dispositivo 1)
2. L’impianto generale e la finalità della direttiva 75/106, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, nonché il principio della libera circolazione delle merci, ostano al divieto di commercializzare i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, di tale direttiva in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a l 0,071 a partire da Stati membri diversi dall’Irlanda e dal Regno Unito, divieto risultante dall’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva citata, letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo.
Poiché, infatti, in conformità a tali disposizioni, gli imballaggi preconfezionati di cui trattasi possono essere commercializzati solamente a partire da tali due Stati membri, un siffatto divieto è idoneo ad ostacolare il commercio intracomunitario, in quanto può avere la conseguenza di rendere maggiormente difficili e onerose la loro produzione e la loro commercializzazione ad opera di produttori stabiliti negli altri Stati membri, se non addirittura di dissuadere tali produttori dal commercializzare siffatti imballaggi preconfezionati.
Tale divieto di commercializzazione non può essere giustificato, in quanto contraddice manifestamente uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 75/106 stessa, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione degli imballaggi preconfezionati contenenti i liquidi di cui all’allegato III di tale direttiva, e dato che il rischio che il consumatore sia indotto in errore è escluso.
Posto che la possibilità, prevista dall’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 75/106, di commercializzare imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale di l 0,071 esclusivamente a partire dall’Irlanda e dal Regno Unito è concessa a titolo permanente, siffatta possibilità non può essere giustificata dall’obiettivo perseguito dalla citata disposizione, poiché essa va oltre quanto necessario al perseguimento del detto obiettivo che, come emerge dal sesto ‘considerando’ della direttiva 75/106, è quello di consentire a tali due Stati membri di adattarsi alle difficoltà rappresentate dalla rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali, dall’organizzazione dei nuovi tipi di controlli e dal cambiamento del sistema di unità di misura.
Di conseguenza, l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva 75/106, letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo, è invalido laddove esclude il volume nominale di l 0,071 dalla gamma comunitaria armonizzata di volumi nominali di cui all’allegato III, punto 4, colonna I, di tale direttiva.
(v. punti 32-33, 35-37, 39, dispositivo 2)