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Document 62005CJ0205

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Calcolo delle prestazioni

(Art. 42 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 58, n. 1)

Massima

L’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71, secondo il quale, quando la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro per la malattia professionale si basi su un guadagno medio, tale guadagno medio è determinato esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione, dev’essere interpretato conformemente all’obiettivo fissato dall’art. 42 CE, il quale precisa in particolare che i lavoratori emigranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione dell’importo delle stesse per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal Trattato CE.

Ne consegue che, nel caso di una prestazione per malattia professionale il cui importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite negli ultimi mesi dell’attività nel territorio nazionale, il calcolo del detto guadagno medio per un lavoratore emigrante dev’essere compiuto considerando la retribuzione che l’interessato avrebbe ragionevolmente potuto percepire, tenuto conto dell’evoluzione della sua carriera professionale, se avesse continuato a svolgere la sua attività nello Stato membro a cui appartiene l’istituzione competente.

(v. punti 38, 43 e dispositivo)

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